- Dettagli
- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Assegno di vedovanza, nucleo familiare composto dal coniuge superstite invalido civile al 100% titolare dì pensione per i superstiti
Buongiorno, in questi giorni ho scoperto che mia mamma (86 anni, invalida al 100% con connotazione di gravità legge 104/92 e con accompagnamento dal 2014 che percepisce pensione di reversibilità del marito defunto ex dipendente Ferrovie dello Stato) potrebbe aver diritto all' ASSEGNO DI VEDOVANZA.
In merito al reddito limite entro il quale è riconosciuto tale diritto non sono riuscito a capire, però, se va considerato il reddito complessivo o il reddito imponibile (data la disabilità mia mamma nella dichiarazione dei redditi riporta parecchi oneri deducibili).
Inoltre, quale è il concetto di nucleo famigliare ai fini fiscali in questo caso particolare? il fatto che io (col mio reddito da stipendio) sono residente nella stessa abitazione in cui è residente mia mamma può annullarle tale diritto?
Preciso che io ero residente in Veneto quando mia mamma è diventata disabile nel 2013 e lo sono stato fino al 30/06/2017 quando ho preso la residenza con lei a Firenze per poterla meglio accudire. Ringraziando attendo riscontro e porgo i miei più distinti saluti.
L’assegno di vedovanza è un particolare assegno al nucleo familiare che spetta al coniuge superstite del lavoratore dipendente. La normativa di riferimento è contenuta nel D.L. 13 marzo 1988, n. 69.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7668 del 1996 ha stabilito inoltre che l’assegno: “spetta, ai sensi dell’art.2, comma 8, della L. 153/88, anche nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare dì pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.
Con circolare n. 98/98, l’Inps ha inoltre affermato che l’assegno può essere riconosciuto nei limiti della prescrizione quinquennale:
Circolare 98/98 - Assegno per il nucleo familiare. Nucleo familiare composto dal solo coniuge superstite.
Successivamente con la circolare n. 11/99 l’Inps ha chiarito che i richiedenti ultra 65enni, in possesso di certificazione medica ASL che provi le gravi difficoltà a svolgere compiti e funzioni dell’età, saranno convocati a visita medica (è necessario almeno 80% invalidità).
L’assegno di vedovanza spetta inoltre, a patto di possedere redditi inferiori al limite annualmente determinato.
Reddito Importo mensile
Fino a 27.889,67 € 52,91
Da 27.889,68 a 31.296,62 € 19,59
Oltre 31.296,62 Nulla
L’assegno spetta dal momento in cui si presenta la domanda ma, se si possono far valere i requisiti, si possono ottenere gli arretrati fino a 5 anni.
Per calcolare il reddito della persona richiedente bisogna, come specificato, calcolare anche i redditi di tutte le persone facenti parte del suo nucleo familiare. Quale nucleo familiare a quali redditi ?! Perché questo è il problema …
Il comma 9 dell'articolo 2 del predetto decreto legge, parla di redditi assoggettabili all'IRPEF, ossia i redditi complessivi che risultano dal CUD (adesso si chiama CU). Si tratta dei redditi complessivi, ai fini delle imposte dirette, a prescindere dagli oneri deducibili.
9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo. L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.
Quale nucleo familiare? Ce lo dice il comma 6 dell'articolo 2 del predetto decreto legge:
6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
In base al predetto comma 6, nel caso “de quo”, il figlio non fa parte del nucleo familiare ai fini del così detto assegno di vedovanza, essendo maggiorenne e perfettamente abile al lavoro. Di seguito il testo del decreto legge n. 69 del 1988:
D.L. 13 marzo 1988, n. 69. Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.