Eredità - Diritto di prelazione e comunione ereditaria del bene oggetto della successione.
Giorgio da Milano:
Gent. signori, vorrei alcuni chiarimenti su una questione che interessa mio padre: egli ha ereditato da sua sorella , insieme ai suoi fratelli e sorelle, 1/5 dell'appartamento dove viveva. Questo appartamento è situato nel pian terreno di una villetta e mio padre abita da sempre al primo piano. L'appartamento ereditato è contiguo ad un altro appartamento di un'altra sua sorella che aveva dato in usufrutto alla sorella deceduta. Sulla visura catastale i due appartamenti sono distinti e separati ma in realtà sono collegati da sempre e la sorella deceduta ne usufruiva in accordo. Adesso che la sorella di io padre non c'è più ed ha ereditato 1/5 del suo appartamento vorrebbe acquistare l'intero appartamento dagli altri suoi fratelli e sorelle. Il problema è che anche la sorella che ha l'appartamento contiguo ed ha ereditato 1/5 dell'appartamento della sorella deceduta vorrebbe acquistare tutto l'appartamento. La mia domanda è:
può mio padre avere una prelazione sull'acquisto dell'appartamento della sorella deceduta essendo residente nella villetta? Chi può avever diritto di acquistare tutto l'appartamento? Si può metterlo all'asta? un giudice può decidere chi può acquistarlo? grazie
RISPOSTA
Mi dispiace ma tuo padre non ha un diritto di prelazione, relativamente all'acquisto dell'abitazione che aveva adibito a sua dimora, nei confronti dei suoi fratelli/coeredi. L'appartamento è oggetto di comunione ereditaria e pertanto, circa l'amministrazione del bene in comune, è necessario fare riferimento alle norme contenute negli articoli da 1100 a 1116 del codice civile. Nello specifico, ai sensi dell'articolo 1108, III comma, del codice civile, "è necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione sul bene comune". Condizione necessaria per l'acquisto dell'appartamento, da parte di tuo padre, quindi, è il consenso degli altri eredi, comproprietari dell'appartamento stesso. Se gli eredi non troveranno un accordo per la vendita del bene immobile, ai sensi dell'articolo 1105, IV comma, del codice civile, sarà possibile ricorrere all'autorità giudiziaria che, di conseguenza, prenderà i provvedimenti necessari per superare l'eventuale fase di stallo. Il giudice, coerentemente con la sua posizione terza ed imparziale, nei confronti delle parti processuali contendenti, deciderà la vendita dell'appartramento all'asta. Il bene sarà acquistato dal maggior offerente. La fase processuale comporterà inevitabilmente l'onere di gravosi costi processuali (è necessaria l'assistenza di un avvocato). Vi consiglio pertanto, di fare il possibile e l'impossibile per trovare un accordo. Cordiali saluti.
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