Contratti - Gioco on line e inadempimento contrattuale dello staff
Isabella da Trapani
Buonasera, mi chiamo Isabella ed ho 37 anni. Da circa 2 anni gioco online ad un MM. "M.2". Questa sera lo staff della G. F., che gestisce il gioco, mi ha bloccato a tempo indeterminato il mio account. Il gioco è in teoria gratuito ma se si vuol migliorare il proprio personaggio si spendono soldi veri, ed io l'ho fatto. Ho tutti i pagamenti registrati perchè fatti con carta Visa. Vi chiedo, dove aver investito denaro vero, possono togliermi il tutto? La stessa cosa è successa ad un mio conoscente, lui si è rivolto ad uno studio legale che gli ha assicurato che malgrado si sia infranto il regolamento del gioco, considerando che si è investito del denaro vero, il personaggio NON può assolutamente essere tolto. Il suo legale ha inviato una lettera di reclamo e il personaggio gli è stato restituito. In attesa di una Vs. porgo distinti saluti.
RISPOSTA
L'avvocato del tuo conoscente ha perfettamente ragione; lo staff è obbligato a reintegrare nel gioco il tuo personaggio, in quanto, lo stesso, alla luce dei pagamenti che hai effettuato, non può essere tolto. La suddetta conclusione si fonda sui principi cardine dell'ordinamento giuridico, in materia di obbligazioni contrattuali e di inadempimento della parte. Se la partecipazione al gioco fosse stata gratuita, lo staff della g. f. avrebbe potuto, a suo piacimento, eliminare il tuo personaggio tuttavia, dal momento del pagamento, sono sorti precisi obblighi, nei confronti degli organizzatori, primo fra tutti, l'obbligo di conservare il personaggio dell'utente, all'interno delle dinamiche del gioco. Il discorso è di facile comprensione: hai pagato quindi hai diritto al servizio offerto per intero, senza riduzioni dello stesso, arbitrarie e ingiustificate.
Non è necessario rivolgersi ad un avvocato, per scrivere una lettera di diffida allo staff della g. f.; la lettera deve essere firmata dall'interessato, non dal suo legale.
Nella lettera, devi fare riferimento ai pagamenti effettuati, ai tempi ed alle modalità del pagamento, alle condizioni e al regolamento del gioco, alla tua volontà di vedere reintegrato il tuo personaggio; devi avvisare la controparte che, in mancanza del reinserimento del personaggio, ti rivolgerai all'autorità giudiziaria competente, per chiedere il risarcimento dei danni cagionati dal loro inadempimento contrattuale.
Cordiali saluti. |
Diritto di Famiglia - Separazione consensuale, giudiziale e determinazione dell'assegno di mantenimento del coniuge
Vincenzo da Milano
buona sera, vorrei chiedere informazioni su un eventuale separazione (spero in una consensuale e non in una giudiziale).
Abbiamo 2 figli (7 e 4 anni). il mio reddito mensile è di circa 1800 euro, quello di mi moglie è di circa 1200 (lei ha anche un altro reddito di 500 per un secondo lavoro, ma non "dimostrabile"). Abbiamo una casa di proprietà (mutuo da pagare x altri 19 anni per circa 450 euro/mese).
Le domande: 1)quanto dovrei versare a mia moglie come assegno familiare? 2) Se lascio la casa a mia moglie, devo pagare anche io una parte della rata del mutuo? 3) la casa vale circa 280.000 euro, l'importo da versare ancora alla banca è di circa 120000 euro. posso "obbligarla" a vendere la casa e con il guadagno estinguere il mutuo e comprare 2 case più piccole una vicino all'altra (in questo modo potrei stare con i miei figli tutte le sere senza "sballottarli a destra e a sinistra"? Ovviamente il restante mutuo per l'acquisto sarebbe a mio carico. 4)comprando una casa a mia moglie, mi aiuterebbe a versargli un assegno mensile inferiore?
Un papà disperato. Grazie
RISPOSTA
Rispondo alle tue domande:
1) Il reddito del nucleo familiare è pari a 3.000,00 euro al mese quindi, l'assegno di mantenimento da versare a tua moglie, dovrebbe essere pari all'incirca, all'importo di 300 euro mensili (3.000 / 2 = 1.500,00; se tua moglie ne percepisce 1.200,00 euro, devi integrare il suo reddito mensile con altri 300 euro). Ricorda che il secondo lavoro di tua moglie, pur essendo svolto in nero, può essere dimostrato a mezzo testimoni. Nel caso riuscissi a dimostrare la percezione del reddito in nero, da parte di tua moglie, non saresti tenuto a versare nulla, a titolo di assegno di mantenimento del conuige. Se i figli dovessero essere affidati a tua moglie, saresti obbligato a versare nei confronti degli stessi, un assegno di mantenimento pari a 700 euro mensili (350 euro per ogni figlio). L'importo complessivo dell'assegno di mantenimento dei figli è generalmente, pari alla metà del reddito mensile disponibile del genitore obbligato. Saresti costretto a vivere con 800 euro mensili. Non esiste una norma relativa alla determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento; tale decisione è rimessa alla discrezionalità del giudice tuttavia, l'autorità giudiziaria, generalmente, determina l'obbligo, seguendo il percorso logico sopra illustrato.
2) Sì, sei comproprietario dell'immobile, quindi sei obbligato a versare la metà della rata mensile del mutuo, anche successivamente all'assegnazione dell'abitazione familiare al coniuge.
3) Hai facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria competente per la separazione dei coniugi, l'autorizzazione alla vendita dell'abitazione familiare ed all'acquisto di altri immobili più consoni alle mutate esigenze della famiglia. L'autorizzazione rientra nelle facoltà discrezionali del giudice adito.
4) No, non fare questo errore !!! Il giudice ha facoltà di determinare l'importo dell'assegno di mantenimento, a prescindere dall'acquisto dell'immobile, in seguito intestato a tua moglie. Questa soluzione potrebbe rivelarsi una vera e propria beffa. Cordiali saluti |
Contratti - Domanda di riduzione del prezzo dell'immobile del compratore.
Claudia da Milano
Trattasi di un quesito relativo all'acquisto di un immobile. Nel 2005 ho acquistato un appartamento da un privato che precedentemente aveva acquistato dal costruttore. Nel 2008 si è conclusa una causa con la ditta costruttrice che ha portato alla transazione in merito al rifacimento delle facciate dello stabile. Ciò ha comportato il pagamento da parte mia di circa 8000 euro di spese (divise in 18 rate). Sto cercando di procurarmi i verbali delle assemblee di condominio precedenti al mio ingresso per capire se il precedente proprietario era al corrente di queste problematiche al momento della vendita. Ne ho in mano già una in cui si da mandato all'amministratore di contattare la ditta costruttrice per consegnare l'elenco delle problematiche. Nel caso avessi saputo di queste problematiche probabilmente non avrei acquistato l'immobile o lo avrei acquistato ad un prezzo inferiore. Posso procedere contro il precedente proprietario per il risarcimento dei danni (contributo spese per il rifacimento delle facciate)?
RISPOSTA
Hai facoltà di procedere giudizialmente nei confronti del tuo dante causa (il precedente proprietario), ai sensi dell'articolo 1492, I comma, del codice civile, al fine di chiedere la restituzione di una parte del corrispettivo della vendita, in proporzione alla diminuzione di valore del bene immobile, a seguito della suddetta transazione, stipulata a tua insaputa, ed al pagamento delle spese per il rifacimento delle facciate dello stabile. Si tratta della domanda giudiziale di riduzione del prezzo dell'immobile, da parte del compratore.
Se dai verbali delle assemblee condominiali, dovesse emergere la piena conoscenza, da parte del precedente proprietario, delle suddette problematiche, avrai facoltà di agire giudizialmente, ai sensi dell'articolo 1494 del codice civile, oltre che per la restituzione di una parte del corrispettivo di vendita, anche per il risarcimento di tutti i danni che hai subito, a seguito dell'equivoco imprevisto. Ai sensi dell'articolo 1495, l'azione giudiziale si prescrive nel termine di un anno, dal momento della scoperta dell'obbligo delle spese per i lavori di rifacimento. Non è necessaria la denuncia prevista dall'articolo 1495, II comma, in quanto il venditore ha occultato le suddette problematiche, al momento della vendita (la suddetta denuncia doveva essere presentata al venditore, entro otto giorni dalla scoperta della transazione e delle conseguenze pregiudizievoli della stessa). E' necessaria l'assistenza di un avvocato. Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti. |
Diritto penale - Affido congiunto dei figli e reato di inosservanza del provvedimento dell'autorità
Luca da Roma
Nel 2005 ho acquistato un appartamento di nuova costruzione in un piccolo condominio. Nell'atto notarile è specificato che la ditta costruttrice avrebbe provveduto ad inoltrare la richiesta per ottenere l'agibilità. Nel frattempo la ditta ( una s.r.l.) ha dichiarato fallimento. Attualmente, avendo la necessità di vendere l'appartamento, ho scoperto che la richiesta di agibilità non è mai stata inoltrata.
Vorrei sapere se:
a) il certificato di agibilità costituisce parte necessaria per l'atto di compravendita e perchè? b) allo stato attuale dei fatti (con la ditta dichiarata fallita) chi deve inoltrare l'eventuale richiesta e chi lo stabilisce? c) in esito a quanto esposto nel punto b., posso io richiedere il certificato di agibilità per la mia unità immobiliare anche se il palazzo in cui è dislocata non lo possiede? d) in quali sanzioni potrei incorrere non possedendo il certificato di agibilità/abitabialità ed eventualmente inoltrandone richiesta sia come singolo, sempre che sia fattibile, sia io debba convincere l´intero condominio ad ottenere il certificato in argomento? Ed eventualmente in che sanzioni incorrerebbe il costruttore? e) potrei avviare azioni legali e risarcitorie per un eventuale danno economico ricevuto in fase di compravendita per la mancanza del certificato di agibilità o per eventuali spese sostenute per ottenerlo (comprese eventuali multe) nei confronti della ditta costruttrice nonostante dichiarata fallimentare?
Nel ringraziarvi porgo distinti saluti.
RISPOSTA
La disciplina relativa al rilascio del certificato di agibilità è regolata dal Testo Unico n° 380/2001 (artt. 24-26); l'attuale disciplina si ispira a canoni di semplificazione amministrativa e di trasparenza per i cittadini. L'art. 25 del T.U. 380/2001, come noto, prevede che il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la D.I.A. (e/o loro successori o aventi causa), entro 15 giorni dalla data d'ultimazione dei lavori di finitura dell'immobile, debba presentare allo sportello unico comunale:
1. la richiesta di rilascio del certificato d'agibilità; 2. la richiesta di accatastamento dell'edificio; 3. una propria dichiarazione di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine all'avvenuta prosciugatura dei muri ed alla salubrità degli ambienti; 4. una dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici ad uso civile alla prescrizioni di cui agli artt. 113 e 117 dello stesso T.U., nonché all'art. 1 della L. 10/91, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti inerenti alla sicurezza degli impianti prevista dagli artt. 111 e 126 del T.U. 5. il certificato di collaudo statico (per le costruzioni in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica) disciplinato dall'art. 67 del T.U. 6. il certificato del competente ufficio tecnico regionale attestante la conformità alla normativa antisismica 7. una dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in tema di barriere architettoniche.
Per quanto attiene il procedimento, attualmente lo sportello unico comunale deve comunicare al richiedente, entro 10 giorni dalla ricezione dell'istanza, il nominativo del responsabile del procedimento (ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 241/1990); il dirigente o responsabile dell'ufficio tecnico comunale può disporre un'eventuale ispezione per verificare l'esistenza dei requisiti, ma, in ogni caso, deve rilasciare il certificato d'agibilità, o denegarlo, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Il termine anzidetto è suscettibile d'interruzione una sola volta, entro 15 giorni dalla domanda, e per i soli casi di richiesta all'interessato di documenti finalizzati ad integrare o completare la documentazione presentata (purché trattasi di documenti che non siano già in possesso dell'autorità comunale ed essa non possa acquisirli autonomamente).
L'agibilità è da intendersi come attestata anche nel silenzio dell'amministrazione comunale, una volta che siano trascorsi inutilmente dalla presentazione della domanda:
1. 30 giorni, qualora nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire sia stato acquisito il parere espresso dall'ASL; 2. 60 giorni, nel caso di autodichiarazione afferente i contenuti del parere stesso.
Se la ditta costruttrice è stata dichiarata fallita, l'istanza per ottenere l'agibilità può essere presentata dal curatore del fallimento, nominato dal Tribunale fallimentare. Se il curatore fallimentare non dovesse provvedere alla presentazione della domanda, hai facoltà di presentarla tu, in qualità di avente causa della ditta costruttrice che ha alienato l'appartamento. Devi rivolgerti allo sportello unico comunale. Hai facoltà di presentarla in relazione al tuo appartamento, non devi obbligatoriamente coinvolgere nella richiesta tutti i condomini. In materia di richiesta di agibilità non sono previste particolari sanzioni amministrative né per il costruttore/alienante, né per l'acquirente dell'immobile.
Secondo l'attuale ordinamento giuridico, in materia di edilizia, ed alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, non puoi procedere alla cessione dell'immobile, senza avere inoltrato la relativa richiesta di agibilità. Più precisamente, una sentenza della Corte di Cassazione del 2000 ha ritenuto valida la cessione dell'immobile, in assenza della richiesta di agibilità, precisando, tuttavia, che la suddetta compravendita è fonte di danno risarcibile per l'acquirente che, se da un lato non può chiedere la risoluzione giudiziale del contratto, dall'altro può citare in giudizio il venditore, al fine di chiedere un congruo risarcimento dei danni subiti dall'atto di compravendita.
L'idoneità negoziale del bene immobile compravenduto o alienato, in difetto di agibilità, ha creato, infatti, un ampio dibattito giurisprudenziale. Per quanto concerna l'alienabilità, deve ritenersi implicitamente richiesto, come elemento integrativo e caratterizzante della citata idoneità, il requisito dell'immobile ad essere abitato, e ciò sotto il profilo legale, e non di mero fatto (Cass., sez. II, 10 giugno 1991, n. 6576); in tale prospettiva, il certificato di abitabilità è stato ritenuto indispensabile ai fini della piena realizzazione della funzione del contratto (Cass. Sez. II 26 giugno 1995 n. 953 e 14 dicembre 1994 n. 10703). Un'altra pronuncia di rilievo ha affermato che la mancata consegna del certificato in oggetto implica un inadempimento che, sebbene non sia tale da dar luogo necessariamente alla risoluzione del contratto, può, comunque, essere fonte di un danno risarcibile, ovvero costituire il fondamento dell'eccezione prevista dall'art. 1460 c.c., per il solo fatto che si è consegnato un immobile che presenta problemi di commerciabilità, non rilevando la circostanza che l'immobile sia stato costruito in conformità delle norme igienico-sanitarie, della disciplina urbanistica e delle prescrizioni della concessione ad edificare, ovvero che sia stato concretamente abitato (Cass. Sez. II 3 luglio 2000 n. 8880). Un'altra pronuncia della Corte di legittimità (Cass. Sez. II 22 febbraio 2000 n. 1954), rilevante sul punto dell'odierna disamina, ha chiarito che l'azione di risarcimento proposta dall'acquirente nei confronti del venditore d'un immobile sprovvisto del certificato d'agibilità si prescrive in 10 anni.
In considerazione di quanto esposto, hai facoltà di citare in giudizio la ditta costruttrice (giuridicamente rappresentata dal curatore fallimentare) per chiedere il risarcimento dei danni subiti dalla suddetta compravendita immobiliare.
In sintesi, se dovessi decidere di vendere il tuo appartamento, senza avere inoltrato domanda di agibilità, sussistono, a tal proposito, due correnti giurisprudenziali:
1) il contratto di vendita è valido ma sorge l'obbilgo di risarcire i danni subiti dall'acquirente. 2) il contratto di vendita non può essere validamente stipulato e, se posto in essere, l'acquirente può agire giudizialmente per la risoluzione dello stesso. Cordiali saluti. |
Diritto privato - Precetto, pignoramento, espropriazione forzata dei beni del debitore.
Grazia da Torino
Buongiorno, a seguito di varie vicessitudini societarie e fregature di soci, lunghe da espletare, ho ricevuto due atti di precetto per due pratiche diverse, ritirati, uno in data 27 novembre 2009 e l'altro il 5.11.09 tramite ufficio postale. non essendo pratica di questi atti, vorrei sapere l'iter del precetto, visto che ci sono 10 gg. per effettuare il pagamento, come devo comportarmi, devo contattare l'avvocato che l'ha emesso e pagare a lui, o cosa? se non pago entro il 10 gg. e ritardo di 15 gg cosa succede? le conseguenze su eventuali conti correnti? beni? . insomma vorrei sapere e come comportarmi prendendo tempo ma nello stesso tempo chiudere senza conseguenze, visto che comunque sono da pagare e non voglio che mi pignorino nulla, e sopratutto che non mi blocchino i conti visto che devo pagare chi lavora per me. e non voglio che intervenga la banca. ma non so i tempi e la procedura per chiudere al meglio la situazione, preciso che per il primo precetto ho contattato piu volte l'avvocato via mail e tel , chiedendo la cifra esatta da pagare e come, e non mi ha mai risposto.
RISPOSTA
Il precetto è l'atto formale con cui il creditore intima al debitore di adempiere al titolo esecutivo, entro un termine, non inferiore a 10 giorni. Scaduto il suddetto termine, il creditore potrà procedere all'esecuzione forzata e, nel caso di credito relativo ad una somma di denaro, al pignoramento presso il debitore. Se ritieni che, da un punto di vista giuridico-sostanziale, le ragioni del creditore siano legittime, ti consiglio di pagare nel più breve tempo possibile in quanto, trascorsi i 10 giorni dalla notifica del precetto, il creditore ha facoltà di intraprendere il pignoramento dei tuoi beni mobili o immobili. L'esecuzione forzata deve iniziare entro 90 giorni dalla notifica del precetto, a pena di inefficacia dello stesso. Se il ritardo nel pagamento è di soli 15 giorni, non ci saranno, per te, conseguenze giuridiche negative. I tempi del pignoramento sono infatti, mediamente più lunghi ( saranno necessari almeno due mesi, per procedere all'ingiunzione sui tuoi beni, da parte del tuo creditore). Il pignoramento è l'atto con cui ha inizio l'espropriazione forzata dei beni del debitore, posti in garanzia di un credito non soddisfatto. Il pignoramento, che può essere mobiliare o immobiliare, consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi. Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese. Funzione del pignoramento è di vincolare i beni da assoggettare all'esecuzione, sottraendoli alla libera disponibilità del debitore, permettendone così la vendita o l'assegnazione. Hai facoltà quindi, di pagare l'importo dovuto, direttamente nelle mani dell'ufficiale giudiziario; non ti consiglio tuttavia, questa soluzione in quanto comporta un inevitabile aggravio delle spese legali.
I termini del pagamento sono indicati nel precetto (somma da versare, ulteriori interessi e luogo dell'adempimento dell'obbligazione); non sei obbligata a versare l'importo dovuto all'avvocato del creditore. Nel caso in cui l'avvocato del creditore dovesse rendersi irreperibile, puoi rivolgerti direttamente al tuo creditore. Quest'ultimo è obbligato a consentire al debitore di estinguere il suo debito, comportandosi secondo buona fede. Nell'eventualità in cui il comportamento negligente o doloso del creditore dovesse rappresentare un impedimento al corretto adempimento del debitore, l'eventuale danno economico cagionato al debitore (sanzioni, ulteriori interessi), sarà interamente risarcito dal creditore. Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti. |
Diritto di famiglia - Assegno di mantenimento e separazione consensuale e giudiziale
Eugenio da Verona
Buongiorno.
Io e mia moglie stiamo per arrivare ad una separazione consensuale, ma nel frattempo abbiamo sottoscritto un documento tra le parti, senza l´ausilio di un legale, che autorizza lei ad uscire di casa (mia, comprata 6 anni prima di conoscerla) portando la residenza del bimbo che ora ha 15 mesi, nella sua nuova abitazione. Stiamo seguendo da qualche mese un percorso di mediazione familiare, ma i motivi per gli attriti non sembrano diminuire.
Lei lavora e percepisce (più o meno) il mio stesso stipendio, ma dal 2010 ha prospettato la possibilità non remota che l´azienda presso la quale presta servizio chiuda e lei, come tutti gli altri dipendenti, saranno cassaintegrati. In virtù di questi nuovi futuri sviluppi, già lei mi ha anticipato che al posto dei "presunti e ventilati solo verbalmente" 2/300 euro mensili fissi per il nostro bimbo (oltre alla divisione al 50% di spese mediche eventuali) già si arriverebbe al quasi raddoppio del fisso stesso, incidendo questo sulle mie finanze in maniera indelebile. Ora, dato di fatto che lei percepirà una cifra non inferiore a 1000 euro mese netti di cassa integrazione, ha di proprietà ben 2 appartamenti (uno sul mare ligure e uno sul mare adriatico) del valore complessivo totale non inferiore ai 320 mila euro, ha delle disponibilità liquide di circa 100 mila euro e disponibilità in titoli ed azioni di (presumo) circa 100 mila euro, è possibile che tutto ricada su di me, che sono solamente possessore di un appartamento con un mutuo prima casa che durerà ancora per 11 anni, pago (e ho sempre pagato anche quando era in casa) tutte le bollette, pago un leasing per auto (del lavoro precedente, che appena riuscirò cederò lo stesso leasing a chi serve, dato che ora da dipendente utilizzo auto aziendale) ancora per 2 anni e ad oggi percepisco uno stipendio nella norma?
Le sue proprietà, non fanno reddito al fine di "ridistribuire" i carichi di mantenimento?
Grazie e buona giornata.
RISPOSTA
La risposta alla tua domanda è molto semplice: il giudice, al momento della separazione dei coniugi, considera, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare dei coniugi. Gli appartamenti di tua moglie concorrono a determinare il reddito, ai fini della determinazione del mantenimento, esattamente come i titoli azionari e le disponibilità liquide. Si tratta di beni produttivi di dividendi, interessi ovvero canoni di locazione (tua moglie deve concedere gli appartamenti di sua proprietà, in locazione, non potendo permettersi di tenerli a sua disposizione). Il giudice non considera soltanto il reddito da lavoro dipendente o autonomo, ma il coacervo di utilità economiche che entrano annualmente, nella titolarità giuridica del coniuge. E' ovvio che, nell'eventualità in cui tua moglie non voglia considerare tutti i suoi beni mobili ed immobili, ai fini della determinazione del mantenimento, dovrete percorrere, inevitabilmente, la strada particolarmente onerosa della separazione giudiziale (... e non della separazione consensuale). Il giudice con sentenza, al termine del processo, determinerà l'importo dell'assegno di mantenimento da versare, a favore del coniuge e del figlio non autosufficiente, alla luce dell'intero patrimonio giuridico dei coniugi e delle passività che gravano sugli stessi (ad esempio le rate del mutuo ovvero i costi del leasing). Se posso permettermi di darti un consiglio, fai tutto il possibile e l'impossibile per evitare la separazione giudiziale; si tratta di un processo che si articola in numerose udienze e che comporta spese legali notevoli. Ritengo inoltre, preferibile un accordo tra i coniugi sulle condizioni della separazione (assegno di mantenimento, affidamento dei figli), rispetto alla decisione di un giudice che spesso ignora le reali esigenze della famiglia, al momento della redazione della sentenza. Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti. |
Diritto privato - Pignoramento mobiliare presso l'abitazione del debitore
Mario da Brescia
Ho subito un pignoramento di beni mobili su beni già venduti all'asta come mi devo comportare considerando che il giorno del pignoramento io non ero presente ma era presente mio figlio minorenne.
RISPOSTA
La forma del pignoramento mobiliare presso il debitore è disciplinata dall'articolo 518 del codice di procedura civile:
ARTICOLO 518 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale, nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, determinandone approssimativamente il valore, con l'assistenza, quando occorre, di uno stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo o su bachi da seta, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione.
Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.
Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo 139 secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.
Il processo verbale col titolo esecutivo e il precetto deve essere depositato in cancelleria entro le ventiquattrore dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione.
I soggetti indicati nell'articolo 139, secondo comma del codice di procedura civile sono le persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, purche' non minori di quattordici anni o non palesemente incapaci ovvero il portiere dello stabile dove è l'abitazione o un vicino di casa.
In estrema sintesi: 1) non è necessaria la presenza del debitore esecutato, al momento del pignoramento mobiliare. 2) la presenza del figlio del debitore, non minore di anni quattordici, è più che sufficiente per la validità della forma del pignoramento. 3) nell'eventualità in cui tuo figlio sia minore di anni quattordici, il pignoramento è valido se l'ufficiale giudiziario ha affisso l'avviso del pignoramento, alla porta dell'immobile in cui il pignoramento è stato eseguito.
Se l'ufficiale giudiziario non ha rispettato la disciplina contenuta nell'articolo 518, devi presentare opposizione, ai sensi dell'articolo 617, secondo comma, del codice di procedura civile, al giudice dell'esecuzione, nel termine perentorio di venti giorni dal pignoramento. E' necessaria l'assistenza di un avvocato.
Cordiali saluti |
Diritto privato - Scioglimento della comunione ereditaria e vendita della quota
Adriana da Lodi
Siamo 21 eredi di un area di 5000 mq fabbricabile e non lottizzata a quote indivise (originariamente i proprietari erano 5 fratelli che sono mancati).Ora ci sarebbe la possibilità di vendere ma uno solo non vuole vendere.Considerato che il comune sta cambiando il piano regolatore e questa area sara' destinata a diventare agricola se non verra' lottizzata velocemente, cosa possiamo fare? a tutti meno una interessa vendere ,ma il tempo stringe. Grazie
RISPOSTA
Ai sensi dell’articolo 1108, III comma, del codice civile, è necessario il consenso di tutti i partecipanti alla comunione per gli atti di alienazione del bene comune. Secondo la suddetta norma quindi, il dissenso di un solo comunista può impedire la vendita dell’area fabbricabile ereditata.
La soluzione ai vostri problemi, tuttavia, è contenuta nell’articolo 1111, I comma, del codice civile; secondo quest’ultima norma, ciascuno dei partecipanti alla comunione può sempre domandare lo scioglimento della stessa. In caso di istanza di scioglimento, presentata all’autorità giudiziaria competente, dal singolo comunista, il dissenso di un erede/comunista non può impedire lo scioglimento della comunione ereditaria. Se il tuo coerede si ostinerà ad impedire la vendita dell’area fabbricabile, avrete facoltà di rivolgervi singolarmente al Tribunale, al fine di chiedere lo scioglimento della comunione. Il giudice, di conseguenza, nominerà un perito (consulente tecnico d’ufficio) che determinerà il valore di mercato delle singole quote. Successivamente l’autorità giudiziaria dichiarerà con sentenza, lo scioglimento della comunione, prevedendo che al comunista dissenziente sia liquidata in denaro, la quota di proprietà di sua pertinenza, da parte degli altri coeredi. Sciolta la comunione, si potrà procedere alla vendita dell’area fabbricabile, impedendo che la stessa diventi area agricola, per un mero capriccio di un coerede. Cordiali saluti. |
Risarcimento danni - Sentenza, transazione e processo di appello.
Luciana da Roma
Mio padre ha sottoscritto una transazione per evitare l' ennesima causa.Volevo sapere se queste clausole erano valide : le parti si impegnano,altresì,a non instaurare reciprocamente,in futuro,altre liti di qualsiasi natura,traenti origine dai rapporti pregressi, di qualunque natura tra loro intercorsi ed all' uopo rinunciano a far valere ogni pretesa o azione civile o penale. IL sig... si impegna a far estinguere,ai sensi dell' art. 309 c.p.c la causa pendente innanzi alla corte d' appello di Roma rg 3499/09 ed il Sig... si impegna dal canto suo a non costituirsi al detto giudizio rinunciando a qualsiasi domanda nei confronti del Sig... La causa è stata vinta da mio padre ma la contro parte è ricorsa in appello dicendo che la sentenza è incostituzionale ed infondata. Richiedendo i danni materiali,morali,esistenziali di 12.670 , che il giudice non gli ha concesso,e richiede anche le spese legali della prima causa vinta da mio padre, e dell' appello ancora da definire.Quindi come scritto nella transazione, mio padre non si presenterà all' udienza , per questo potrebbe essere condannato in contumacia se l' altra parte si presenta.
RISPOSTA
Sono le tipiche clausole contenute in una transazione stragiudiziale; da un punto di vista giuridico, le disposizioni previste nella transazione che tuo padre si accinge a firmare, sono formalmente valide. Vorrei, tuttavia, sottoporre alla tua attenzione, alcune considerazioni relative all'opportunità di stipulare una transazione, dopo avere vinto in primo grado, la vertenza. La sentenza del processo di primo grado è stata scritta da un organo dell'ordine giudiziario e, pertanto, se ha dato ragione a tuo padre ... ... ritengo che le possibilità di vincere anche in grado di appello, siano molto elevate. Capisco perfettamente che i tempi dei processi italiani siano talmente lunghi, da portare le parti processuali all'esasperazione, tuttavia, aderire alla transazione, in questo momento, sarebbe un colpo di spugna a tutti i sacrifici, anche economici, che sono stati sopportati, nel corso del processo di primo grado.
Se la controparte processuale di tuo padre non dovesse rispettare la transazione, si potrebbe delineare questa situazione: 1) tuo padre sarebbe dichiarato contumace, non essendosi presentato in udienza. 2) la controparte, presentatasi in udienza, inoltrerebbe al giudice dell'appello, istanza per far proseguire il giudizio, nei confronti di tuo padre contumace. 3) l'appello proseguirebbe senza la partecipazione processuale di tuo padre, dichiarato contumace. 4) probabilmente, il giudizio d'appello sarebbe vinto dalla vostra controparte processuale. 5) inizierebbe un nuovo processo, in quanto tuo padre sarebbe costretto a chiedere il risarcimento dei danni, alla sua controparte processuale, per il mancato rispetto dell'accordo contenuto nella transazione. 6) tuo padre dovrebbe sopportare la beffa di pagare le spese processuali di due processi (il giudizio d'appello, in quanto la parte contumace potrebbe essere condannata al pagamento delle spese processuali, ed inoltre, il giudizio di primo grado per determinare il risarcimento, dovuto per il mancato rispetto della transazione stipulata). Vi invito a riflettere prima di prendere la vostra decisione, in merito alla proposta di transazione stragiudiziale: spesso decidiamo di percorrere false scorciatoie che allungano e rendono più faticoso il nostro cammino ... Cordiali saluti. |
Diritto penale - Affido congiunto dei figli e reato di inosservanza del provvedimento dell'autorità
Margherita da Milano
Buongiorno,sono separata con affido congiunto da giugno 2009,un mese prima della separazione -contro la mia volontà da sempre esplicita su questo tema - il mio ex-marito che ancora risiedeva nella nostra abitazione,ha regalato ai nostri 2 figli un cane. Nella già difficile situazione(stavamo trattando l'affidamento dei bambini e la sua fuoriuscita dalla casa ad entrambi intestata che poi infatti è stata dal giudice assegnata a me) ho tollerato la situazione per non danneggiare ulteriormente i bambini che chiedevano da tempo questo cane. ora tuttavia tenere il cane diventa sempre più un problema in quanto resta quasi tutto il giorno da solo(io lavoro -bimbi a scuola) provocando vari danni. quando i bambini vanno dal padre lo portano con loro e poi lo riportano a casa. Ho chiesto al mio ex-marito di tenere lui il cane(non sarebbe da solo ma con i suoi genitori) perchè la situazione è intollerabile e ho convinto anche i bambini che hanno accettato. Lui però si rifiuta di tenerlo e me lo vuole riportare approfittando della presenza in casa dei bambini e non mia. Chiedo :
- posso in qualche modo difendermi da questa presenza per la quale lui è l'unico responsabile avendo deciso da solo l'acquisto del cane a separazione già avviata anche se non ancora concretizzata?
- posso diffidarlo dall'entrare in casa mia(ha anocra le chiavi) visto che è stata dal giudice a me assegnata o anche solo avvicinarsi al giardino per intromettere il cane ?
- insomma ho qualche strumento di difesa da questa incombenza che sta diventando un incubo ?
Grazie mille per la risposta
RISPOSTA
La legge prevede strumenti di tutela molto favorevoli per te; il codice penale disciplina, a mezzo dell'articolo 650, il reato di "Inosservanza del provvedimento dell'autorità" per cui, chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro. Tuo marito può entrare in casa tua ovvero può avvicinarsi alla stessa, esclusivamente per trascorrere del tempo con i suoi figli, negli orari stabiliti dall'Autorità giudiziaria. Non è autorizzato ad avvicinarsi alla stessa ovvero, ad entrare nell'abitazione familiare, per intromettere un animale, contro la volontà del coniuge a cui è stata assegnata la casa. Ti consiglio pertanto di diffidare per iscritto tuo marito (senza la sentenza di divorzio, è ancora tecnicamente tuo marito) a non avvicinarsi all'abitazione familiare, per intromettere il cane, e ad attenersi rigorosamente alle disposizioni del giudice, avvertendolo espressamente, che in mancanza, sarai costretta a denunciarlo per il reato previsto dall'articolo 650 del codice penale. Regalare un cane ai figli è stata una sua decisione; si prenda le sue responsabilità !!! Cordiali saluti. |
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