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Non è deducibile il costo relativo al canone di locazione se il contratto non è registrato





Salve, ecco il quesito.Nel reddito d'impresa la deducibilità del costo relativo al canone di locazione non è in alcun modo subordinata alla registrazione del contratto di locazione, ma esclusivamente all'effettivo sostenimento del costo medesimo.La sopracitata affermazione è valida e/o esaustiva?Grazie.Saluti.



RISPOSTA



Si tratta di un'affermazione ormai superata dalla recente normativa. Tale affermazione era valida ed esaustiva prima della legge finanziaria del 2005, ma non attualmente, a maggior ragione in considerazione del fatto che il conduttore, dall'anno 2011 ha facoltà di procedere alla registrazione del contratto di locazione laddove non lo faccia il proprietario, ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, D.Lgs. n. 23/2011, beneficiando delle agevolazioni previste dal decreto sul federalismo fiscale. In particolare, in caso di registrazione da parte del conduttore – inquilino …
- la durata del contratto è fissata in 4 anni a decorrere dalla registrazione volontaria o d’ufficio;
- il contratto (alla scadenza) è rinnovato automaticamente di ulteriori 4 anni, fatta salva la ricorrenza di una delle fattispecie di cui all’art. 2, comma 1, Legge n. 431/98 (destinazione dell’immobile ad uso proprio o dei familiari, esecuzione di opere di radicale recupero, mancata occupazione dell’immobile da parte dell’inquilino, cessione dell’immobile a terzi);
- a decorrere dalla data di registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l’adeguamento, dal secondo anno, in base al 75% dell’aumento ISTAT. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica il canone stabilito dalle parti.

In seguito la norma della finanziaria 2005.

L’art.1 comma 346 della L. 431 del 30.12.04 (nota come legge finanziaria 2005) testualmente recita: “i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.