Risarcimento danni - Ditta appaltatrice danneggia parti comuni del condominio
Salvatore da Torino:
Sono proprietario di un appartamento in condominio.lo stesso circa due anni fà,è stato oggetto di interventi di ristrutturazione.A seguito di detti interv enti ,il mio appartamento ha avuto dei danni ,dove dopo aver citato attraverso l'amministratore la ditta appaltatrice,mi è stato liquidato il danno.faccio presente che, la parte liquidatrice ,non ha posto in atto nessun intervento.A seguito ,tra la primavera 2008,l'inverno 2008/2009,si sono nuovamente danneggiate parti comuni del condominio e nei singoli appartamenti.Ho contattato l'amministratore ,ha preso visione ed ha attivato le relative pratiche.La ditta esecutrice degli interventi ,a detta dell'amministratore,ha fatto orecchie da da merc ante.Dopo aver ricevuto detta notizia,ho chiesto a quest'ultimo di far intervenire uno studio legale.Lo stesso dopo aver contattato i restanti proprietari,(condominio di sei APPARTAMENTI),MI DICE CHE, QUATTRO OCCUPANTI,NON SONO D'ACCORDO IN QUANTO PENSANO A PRIORE CHE LA PARCELLA DELL'AVVOCATO è SUPERIORE HAI DANNI.Tenga conto di quanto tempo è trascorso per sapere quanto riportato.IL sottosritto a meta luglio 09',ha contattato una ditta dopo potesse ripristinare il proprio appartamento conservando foto e perizia di parte.Tenga presente altro fattore,I quattro occupanti proprietari,l'amministratore e la ditta esecutrice dei lavori a suo tempo "oggi orecchie da mercante.sono tutti imparentati.QUINDI IO CHIEDO SE AVENDO FATTO RIPRISTINARE IL MIO APPARTAMENTO,DANNEGGIATO DA INFILTRAZIONI D'ACQUA DAL TETTO CONDOMINIALE,POSSO PRESENTARE LA FATTURA EMESSA DIRETTAMENTE AL CONDOMINIO ? cosi se le spese dell'avvocato erano troppo alte senza nemmeno conoscerle,la fattura del ripristino del mio appartamento viene ripartita come spese condominiali .In attesa di una benevole accoglienza,anticipatamente ringrazio.
Se il principio della “maggioranza”, che regola le decisioni condominiali, ti impedisce di agire in giudizio, al fine di ottenere il risarcimento dei danni cagionati al tuo appartamento, dai lavori di ristrutturazione, posti in essere dalla ditta appaltatrice, hai il diritto di riparare l’immobile di tua proprietà, a tue spese e di tua iniziativa, addebitando i relativi costi come spese condominiali.
Se durante la prossima assemblea di condominio, i condomini che hanno espresso parere sfavorevole all’azione giudiziale nei confronti della ditta “orecchie da mercante”, si ostineranno nel disconoscere tali oneri, come spese di competenza condominiale, avrai facoltà di rivolgerti personalmente ad un avvocato, per citare in giudizio gli stessi condomini e chiedere loro il rimborso dei costi sostenuti e il risarcimento dei danni subiti (oltre agli interessi maturati e al danno da svalutazione monetaria).
Il loro comportamento ha cagionato nei tuoi confronti, ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, un danno ingiusto, in quanto il voto sfavorevole, circa la possibilità di agire in giudizio, è viziato da mala fede, in considerazione dei rapporti di parentela con la ditta appaltatrice (avrebbero dovuto astenersi dal voto per evitare un conflitto di interessi) e da negligenza (sarebbe stato opportuno chiedere a diversi avvocati dei “preventivi”, delineati per sommi capi, al fine di avere tutti gli elementi necessari per prendere la decisione più opportuna, nell’interesse di tutti).
Il principio della “maggioranza” non deve mai essere considerato un ostacolo all’esercizio dei legittimi diritti della singola persona fisica, a maggior ragione se tali decisioni della maggioranza sono prese senza cognizione di causa, “a priori” e in mancanza di un vero contraddittorio durante l’assemblea di condominio.
Cordiali saluti