Donazione - Donazione indiretta e donazione diretta, revocazione della donazione indiretta per ingratitudine o sopravvenienza di figli



Angelo da Vicenza:



Salve volevo chiedere un parere sulla eventuale possibilità di revocare una donazione indiretta. Ho acquistato un immobile in dicembre 2008 che ho fatto intestare direttamente alla mia ex.fidanzata la quale mi ha lasciato non appena ho terminato la ristrutturazione e arredamento. Lo scopo dell'acquisto era quello di iniziare a convivere dopo quasi 3 anni di fidanzamento per poi sposarci non appena avessi ottenuto il divorzio dalla mia ex moglie.
Il significato della donazione (insistentemente voluta da lei come unica condizione per convivere con me ed avere dei figli) era per me un modo di garantirle la mia seria intenzione di fare una famiglia. Tutte le spese sostenute, acquisto immobile, ristrutturazione, arredamento, comprese quelle per il notaio, sono state pagate da me con assegno bancari e circolari.
La donataria risulta avere un reddito di 6000eur annui. Tale redditto è generato da contratti di consulenza fittizzi stipulati con la mia azienda. Ho tentato di trovare con lei un accordo bonario ma non mi è più possibile contattarla in quanto non risponde più al telefono ne ai vari messsaggi inviati.
Ringraziando anticipatamente, saluto cordialmente.



RISPOSTA



Ai sensi dell’articolo 809 del codice civile, si applicano, alle donazioni indirette, le norme contenute negli articoli del codice civile, da 800 a 808, sulla revocazione.
Le suddette norme disciplinano i presupposti della revocazione delle donazioni, ossia la sopravvenienza di figli e i casi tassativamente previsti di ingratitudine nei confronti del donante.
La tua donazione può essere revocata quindi, in caso di nascita di un figlio legittimo o naturale o di riconoscimento di un figlio naturale, fatto entro due anni dall’atto di liberalità.
I casi di ingratitudine, previsti dalla legge, sono:
-reato di ingiuria nei confronti del donante,
-grave pregiudizio arrecato al patrimonio del donante,
-rifiuto degli alimenti dovuti
-omicidio o tentato omicidio del donante
-denuncia calunniosa ai danni del donante
-testimonianza falsa ai danni del donante
Ritengo che, relativamente alla tua fattispecie, non possano configurarsi i presupposti della revocazione per ingratitudine, ma soltanto quelli dell’eventuale sopravvenienza di figli.
Ai sensi dell’articolo 804, la revocazione per sopravvenienza di figli, deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell’ultimo figlio ovvero dall’avvenuto riconoscimento del figlio naturale.
Per revocare la donazione è necessario citare in giudizio il donatario, quindi occorre l’assistenza giuridica di un avvocato.
Purtroppo, la legge non prevede altri strumenti giuridici, per tutelare la tua particolare situazione.
La circostanza del reddito annuo della donataria è irrilevante ai fini della revocazione della donazione.
Cordiali saluti

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