Eredità - Suddivisione asse ereditario marito. Legittima madre e coniuge del testatore.





Mio marito, prima di morire(dic.2004), già proprietario della casa abitazione con me (in comunione dei beni) e di un'altra cointestata con il fratello al 50% (me esclusa perchè acquistata con fondi derivanti da eredità) sulla quale la madre ha usufrutto e abitazione, fece testamento lasciandomi--volutamente-- erede universale senza tener conto della quota di legittima della madre (non abbiamo figli). Aperto il testamento, la madre non ha fatto alcuna opposizione ufficiale nè alcuna richiesta di legittima. Nel 2005 ho venduto la mia casa di abitazione per trasferimento in altra città, casa che nel frattempo era stata volturata tutta a me unitamente alla quota del 50% dell'altra ,n assenza di rivendicazione della quota legittima.
Successivamente il fratello di mio marito (unico erede della madre), a nome della stessa, ma solo verbalmente,mi richiedeva la legittima sia quella mia già venduta sia sull'altra in uso alla madre.
Ora, a distanza di oltre 6 anni, mia suocera muore e nel giorno stesso della sua morte ricevo una Raccomand.AR da parte di suo figlio che mi inoltra copia di una lettera a firma di sua madre datata 2008 e da me mai ricevuta con la quale la stessa mi richiede la legittima sulle due proprietà. In calce alla stessa il figlio, di suo pugno, mi invita ad aderire alla richiesta della madre.
DOMANDA:
che validità ha una  richiesta del genere? deve intendersi effettuata dalla  madre(ritrasmessa dal 2008) o deve intendersi richiesta da parte del  figlio quale unico erede della stessa? Il predetto figlio, quale unico erede della stessa ha diritto di richiedere la legittima al posto della madre? La sua Racc.AR deve ritenersi richiesta ufficiale o ci deve essere la notifica di un Uff.Giudiziario? Mi conviene effettuare un accordo bonario sui valori (1/4 delle semiproprietà=1/8 del totale?) oppure aspettare che ci sia una liquidaz. giudiziale e con quali tempi e costi? Grazie



RISPOSTA



Ai sensi dell’articolo 544, I comma del codice civile, l’asse ereditario di tuo marito doveva essere suddiviso come segue:

½ quota di legittima del coniuge.
¼ quota di legittima della madre del “de cuius”
¼ quota disponibile, attribuibile liberamente dal testatore.

Articolo 544 del codice civile - Concorso di ascendenti legittimi e coniuge.

Quando chi muore non lascia né figli legittimi ne' figli naturali, ma ascendenti legittimi e il coniuge, a quest'ultimo e' riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.
In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma e' ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569.


Riguardo la successione di tuo marito, c’è stata una lesione di legittima in quanto sua madre, unico ascendente del “de cuius”, soggetto legittimario, non ha avuto, “iure successionis”, la sua quota di legittima.

In nome e per conto del soggetto legittimario pretermesso dal testatore, possono agire con l’azione di riduzione, ai sensi dell’articolo 557, I comma del codice civile, i suoi eredi ed aventi causa (creditori), al fine di ottenere la quota di legittima che sarebbe spettata al legittimario medesimo.

Articolo 557 del codice civile - Soggetti che possono chiedere la riduzione.

La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa.

Fatta questa breve premessa di carattere normativo, risponderò alle tue domande:

1)La richiesta di tuo cognato è valida e legittima. Egli ha diritto alla quota di legittima che sarebbe spettata a sua madre, ai sensi dell’articolo 557, I comma del codice civile. Tuo cognato ha diritto alla porzione di ¼ della quota del 50% di tuo marito, relativa alla vostra abitazione familiare, oltre che alla porzione di ¼ del 50% del “de cuius”, relativo all’abitazione che egli aveva in comproprietà con tuo marito.
Esatto, ha diritto alla quota di 1/8 su entrambe le abitazioni.

2)La richiesta è inoltrata direttamente dal figlio/erede del soggetto legittimario, ai sensi dell’articolo 557, I comma del codice civile. Tuo cognato agisce in ragione di un suo diritto soggettivo alla quota di legittima che sarebbe spettata alla madre. Il cognato potrebbe ugualmente agire in giudizio, anche se la madre non avesse mai espresso alcuna volontà, circa le sue intenzioni di impugnare il testamento.

3)Si tratta di una diffida ufficiale, a breve tuo cognato ti notificherà, tramite ufficiale giudiziario, l’atto di citazione in giudizio ed il processo ereditario, dinanzi al tribunale civile, avrà inizio.
Il mio consiglio è di cercare un bonario componimento con tuo cognato. Le ragioni dello stesso sono evidenti (sua mamma non ha avuto la legittima ed egli ha diritto di chiederla ai sensi dell’articolo 557, I comma del codice civile), quindi sarebbe opportuno evitare gli oneri di un processo civile.

Se non sarà possibile chiudere la vertenza con un accordo, sarà il giudice a determinare il valore degli immobili, al momento dell’apertura della successione (morte del “de cuius”), liquidando i relativi conguagli da versare.

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.