Donazione asse ereditario. Valore e prescrizione degli immobili donati. Revoca della donazione
Mariella da Palermo:
Gent.le avvocato, abbiamo avuto per ben otto anni una causa in corso per la morte di un mio fratello e della moglie senza figli, pertanto noi 4 fratelli siamo gli unici eredi.
Il giudice ha deciso con sentenza dichiarativa che si dovrà procedere alla successione legittima ricostruendo l'asse ereditario.
Le chiedo pertanto:
Le donazioni in immobili che due dei miei fratelli hanno ricevuto quando mio fratello era in vita, fanno parte dell'asse ereditario?
E se così è la quotazione di questi immobili a quale periodo dovrebbe risalire? e poi cadono queste donazioni in prescrizione?
Grazie e cordiali saluti. Mariella
RISPOSTA
Le donazioni che i tuoi fratelli hanno ricevuto non fanno parte dell’asse ereditario ai sensi dell’articolo 737, I comma del codice civile, i soggetti tenuti alla collazione sono i figli legittimi e naturali, i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge (non i fratelli del defunto).Tali soggetti, sempre ai sensi della suddetta norma, devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione, direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati (si tratta della dispensa da collazione).
La collazione è quella operazione matematica finalizzata a determinare l’asse ereditario del defunto: si sommano le donazioni che il defunto ha posto in essere, durante la sua vita, a favore, esclusivamente, dei soggetti indicati dall’articolo 737, I comma, al patrimonio di cui il “de cuius” era titolare, al momento della sua morte. Successivamente, si detraggono i debiti che il defunto aveva al momento della sua morte; dopo aver compiuto queste operazioni algebriche, possiamo determinare l’asse ereditario e le quote di legittima spettanti ai soggetti legittimari.Per i motivi esposti, nella successione di tuo fratello, non si ha conferimento delle donazioni a favore degli altri coeredi.
Il valore degli immobili, ai fini del giudizio civile in corso, è quello del momento dell’apertura della successione; ai sensi dell’articolo 456 del codice civile, la successione si apre al momento della morte del “de cuius”. Pertanto, è questo il momento determinante, ai fini della valutazione degli immobili. Il diritto di proprietà sugli immobili donati è imprescrittibile tuttavia le donazioni possono essere revocate, ai sensi dell’articolo 800 del codice civile, per ingratitudine o per sopravvenienza di figli (successivamente alla stipula della donazione).
Ai sensi dell’articolo 801, per “ingratitudine”, il legislatore intende un’ingiuria grave verso il donante, un grave pregiudizio arrecato dolosamente al patrimonio del donante, un tentato omicidio del donante, il rifiuto degli alimenti dovuti al donante nell’eventualità di uno stato di bisogno dello stesso.
Queste sono le uniche ipotesi di revoca del contratto di donazione.
Cordiali saluti