Fisco e tributi - Equitalia, pignoramento di immobili, cartella esattoriale, rateizzazione





Buongiorno,
Ho problemi con Equitalia, vivo a Firenze e a causa di problemi economici della mia famiglia nel 1996 ho ricevuto un pignoramento della casa dove vivevo con successiva vendita dell'immobile all'asta. Vado a vivere in un appartamento in affitto, Firenze è molto cara e dovevo scegliere tra pagare l'IRPEF e altre tasse o pagare l'affitto. Ho scelto la seconda soluzione. Adesso mi ritrovo cartelle esattoriali che ammontano a più di 100.000 euro. Non possiedo nulla personalmente, tranne uno scooter già bloccato amministrativamente. Qualche mese fa mi è arrivato un blocco del conto corrente presso una banca XXX dove non ho mai avuto nessun tipo di rapporto, forse un caso di omonimia. Cosa posso fare? Qual è la soluzione più indolore?
Grazie



RISPOSTA



Nella tua particolare situazione, mi sarei comportato esattamente come hai fatto; mi spiego meglio.
Se non hai nessun bene intestato (immobile o mobile registrato) che non sia stato già assoggettato ad espropriazione, paradossalmente, non hai nulla da temere.
Fai attenzione però ad alcuni particolari:
1) se percepisci un reddito da lavoro dipendente o da pensione, Equitalia può pignorare il quinto della tua busta paga, fino alla completa soddisfazione del suo credito.
2) la cartella esattoriale segue la prescrizione del tributo a cui si riferisce ma, se non si fa opposizione entro 60 giorni, la cartella si prescrive dopo 10 anni, ai sensi dell'articolo 2967 del codice civile; il termine di prescrizione decorre dalla notifica della cartella.
3) per dieci anni dalla notifica della cartella esattoriale, non potrai avere beni mobili registrati o immobili intestati, né percepire un reddito di lavoro dipendente; Equitalia potrebbe soddisfare il suo credito su tali beni/redditi, prima del decorso del termine di prescrizione della cartella esattoriale.
4) lo scooter è già bloccato in via amministrativa, quindi non hai più alcun bene intestato; riguardo il conto corrente bloccato si tratta di un caso di omonimia; se hai interesse a sbloccare tale conto, devi presentare un istanza per iscritto ad Equitalia s.p.a., facendo presente che non hai mai avuto alcun tipo di rapporto negoziale con la suddetta banca.
5) ti ricordo tuttavia, che hai facoltà di chiedere ad Equitalia s.p.a., la rateizzazione del tuo debito. Ai sensi della legge n. 31 del 2008 infatti, i contribuenti possono rivolgersi direttamente agli Agenti della riscossione, per richiedere la dilazione dei debiti iscritti a ruolo.
RATEIZZAZIONE DEL DEBITO: NORMATIVA

Dal 1/3/08 la rateizzazione, richiedibile nei casi in cui il debitore possa dimostrare di essere in temporanea difficolta' finanziaria, deve essere richiesta all'agente della riscossione (equitalia s.p.a.) che la concedera' valutando liberamente il caso specifico. Non vi e', a tal proposito, alcun obbligo di legge.
Ad oggi la legge prevede la possibilita' di ottenere la rateizzazione del debito fino ad un massimo di 72 rate mensili sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del tasso d'interesse legale, ossia l'1%.
Equitalia s.p.a., con varie direttive di gruppo, ha chiarito la procedura rendendola omogenea per tutte le societa' di riscossione ad essa collegate.
La domanda (istanza) va presentata od inviata agli uffici dell'esattore che ha emesso la cartella (Equitalia Cerit, Equitalia Esatri etc.). Essa deve essere redatta in carta semplice (il bollo non occorre, come specificato dalla stessa Equitalia a seguito di interpello dell'Agenzia delle entrate), esponendo le ragioni della temporanea difficoltà economica ed allegando copia della cartella esattoriale. Ti consiglio di consegnare la richiesta a mano.

Le situazioni tipiche di "temporanea difficolta'" sono definite da Equitalia, a titolo prettamente esemplificativo, come:
- la carenza temporanea di liquidita' finanziaria;
- lo stato di crisi aziedale dovuto ad eventi di carattere transitorio (situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale, etc.);
- la trasmissione ereditaria dell'obbligazione iscritta a ruolo;
- la contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento di tributi e contributi;
- la precaria situazione reddituale.

Alla presentazione dell'istanza segue, da parte dell'agente della riscossione, la consegna o notifica (anche tramite fax od email) di una comunicazione di avvio del procedimento, con indicazione del funzionario responsabile. Il contribuente dovra' a tal fine fornire un indirizzo (domicilio speciale) dedicato a tutte le comunicazioni inerenti la pratica. La conclusione dell'istruttoria, quindi l'accettazione o il rigetto della richiesta, dovra' essere motivato e comunicato entro 90 gg dalla presentazione della domanda. Il contribuente avra' a questo punto dieci giorni di tempo per avanzare le proprie osservazioni, dopodiche' l'agenzia di riscossione notifichera' il provvedimento definitivo e motivato. Se la rateizzazione viene accettata, al provvedimento di accoglimento viene allegato un piano di ammortamento contenente le rate e la loro scadenza.
Le rate sono tutte uguali, di importo non inferiore ai 100 euro, se non in casi di particolare e comprovata indigenza. Fa eccezione la prima rata, che e' leggermente piu' alta perche' contiene i diritti di notifica della cartella e le spese della procedura di riscossione. Gli interessi e i compensi del concessionario devono essere invece rateizzati, come stabilito da Equitalia con una direttiva di Gennaio 2009 (n.274). In precedenza essi gravavano tutti sulla prima rata, che conseguentemente era molto piu' alta delle altre.
Per il pagamento della prima rata, devono essere concessi almeno otto giorni di tempo.

Sono state definite anche delle istruzioni particolarmente favorevoli per i "piccoli" debitori: Per debiti di importo inferiore a 5.000 euro il concessionario/agente della riscossione dovra' concedere la rateizzazione sulla base di una semplice autocertificazione del contribuente (quindi in pratica in base alla semplice richiesta di rateizzazione), per:
- massimo 18 rate per i debiti fino a 2.000 euro;
- massimo 24 rate per i debiti da 2001 a 3500 euro;
- massimo 36 rate per i debiti da 3501 a 5.000 euro.

Per debiti di importo superiore ai 5.000 euro e fino a 10.000 euro la verifica dovra' essere semplificata, mentre per quelli che non superano i 50.000 euro saranno effettuati accertamenti (in ambedue i casi, le rate massime sono 72).

Cordiali saluti.

Fonti:

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