Diritto di famiglia - Separazione legale dei coniugi, assegno di mantenimento, assegnazione dell'abitazione familiare
Buongiorno,
cerco di esporre il più chiaramente possibile come si sono succeduti gli eventi, cronologicamente, nel corso degli anni onde possiate dare una risposta al mio quesito:
1. nell'anno 1999 io e mia moglie, in comunione di beni, acquistammo un appartamento.
2. agli inizi dell'anno 2001 mia moglie purtroppo morì.
3. con atto di successione la proprietà dell'appartamento venne suddivisa fra me (75%) e mia figlia maggiorenne (25%) e ci accollammo il mutuo in essere.
4. nel luglio del 2004 mi risposai in regime di separazione dei beni; dopo il matrimonio mia moglie si trasferì nel mio appartamento lasciando quello in cui viveva, che era in comproprietà con le due figlie (1/3+1/3+1/3) essendo divorziata, ad una delle figlie che già lo abitava; successivamente l'appartamento venne acquistato dalla predetta figlia, la quale liquidò la madre e la sorella; la madre non volle nulla per se devolvendo il ricavato della sua quota all'altra figlia che stava, a sua volta, per acquistare un appartamento.
5. nel 2005 acquistai e feci ristrutturare una vecchia casa al paese di origine di mia moglie e, al momento della stesura dell'atto notarile donai il 50% a mia moglie (col senno di poi feci un errore madornale a non tenermi la maggioranza!).
6. ed ora il quesito: purtroppo nere nubi si stanno addensando per cui, onde non trovarmi impreparato, chiedo se avrebbe mia moglie diritti da vantare su quello che ho definito "il mio appartamento?", preciso che dal 1998 un locale dello stesso è adibito alla mia attività. Mia moglie sostiene che, nel caso in cui si arrivasse alla rottura, devo dotarla di un'abitazione pari a quella che, spontaneamente, lasciò dopo il matrimonio e ne beneficiarono le sue due figlie.
In attesa, vogliate gradire cordiali saluti.
In base a quale norma o ragionamento giuridico, tua moglie ritiene, in caso di separazione e di divorzio, di avere diritto ad un'abitazione di pari valore di quella che, spontaneamente, ha concesso alle sue due figlie?
Non esiste un solo articolo di legge che prevede questo diritto !!!
L'articolo 156, I e II comma del codice civile, invece, prevede che
Articolo 156. Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi. Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
In sintesi, se la separazione non sarà addebitabile al comportamento di tua moglie, ella avrà diritto all'assegno di mantenimento, nel caso in cui percepisca redditi inferiori ai tuoi (il giudice farà riferimento al reddito indicato nella dichiarazione fiscale annuale, mod. 730 ovvero mod. unico).
L'assegno di mantenimento permetterà alla stessa, di godere di un tenore di vita equipollente a quello che ha caratterizzato la vostra vita coniugale, prima della separazione e del divorzio. Il giudice ai sensi dell'articolo 155 quater del codice civile, può assegnare temporaneamente a tua moglie, l'abitazione familiare, ossia quella dove avete trascorso la vostra vita coniugale (nel caso in cui tua moglie non abbia redditi adeguati al suo sostentamento).
Il giudice concederà l'uso temporaneo della casa a tua moglie e non certamente, il diritto di proprietà sul bene immobile.
Poichè tua moglie è proprietaria del 50% dell'immobile acquistato nel 2005, la stessa dovrebbe avere redditi adeguati al suo sostentamento; probabilmente il giudice ordinerà di concedere in locazione tale immobile e, con la quota del 50% del canone di locazione mensile percepito, tua moglie dovrà andare a vivere in un'altra abitazione, pagando a sua volta, un canone di locazione al proprietario. Sussiste la possibilità che l'importo dell'assegno di mantenimento da te eventualmente dovuto, sia aumentato, in ragione del canone di locazione che tua moglie dovrà sostenere mensilmente.
Ad ogni modo, se tua moglie ha un reddito annuo pari o superire al tuo, ella non avrà diritto ad alcun mantenimento, nè tanto meno all'assegnazione dell'abitazione familiare.
Il punto fondamentale è il seguente: per il semplice fatto di avere concesso il suo appartamento alle figlie, la signora non può avanzare alcuna pretesa nei tuoi confronti, in sede di separazione legale dei coniugi.
L'obbligo dell'assegno di mantenimento sorge in presenza di una sproporzione tra i redditi dei due coniugi, se la separazione non è addebitabile alla colpa del coniuge che percepisce il redddito più basso (quindi se ad esempio, la separazione è addebitabile al tradimento di tua moglie, la stessa non avrà diritto al mantenimento, né all'abitazione familiare).
Sono a disposizione per ulteriori chiariementi. Cordiali saluti.