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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Diritto del lavoro - Indennità di rischio radiologico e contratto collettivo di lavoro.
Sono un tecnico di radiologia medica e lavoro da circa otto anni presso uno studio privato di diagnostica . Ho un contratto part-time e sono inquadrata nel livello 3° del sistema classificatorio previsto dal C.C.N.L. Commercio e Terziario confcommercio.
Svolgo 30 ore settimanali e il mio stipendio si aggira tra i 1.000 e 1.100 mensili netti .
Ho sempre lamentato al mio datore di lavoro l' applicazione nei miei riguardi di un contratto di lavoro di tipo commerciale e non quello nazionale riservato alla mia categoria e al riguardo lo stesso datore mi ha sempre risposto che a livello di stipendio non vi è alcuna differenza tra i due contratti .
Questa riposta non mi ha mai convinto del tutto , in quanto a mio parere ritengo che vi sia una differenza invece tra i due contratti di lavoro . Inoltre nella mia busta paga non è mai stata inserita la voce di indennità di rischio che spetta a tutti i tecnici che lavorano sia nel campo pubblico che in quello privato . Anche in questo caso ho chiesto delucidazioni sia al mio datore di lavoro e sia al suo commercialista ed entrambi sostengono che la voce indennità di rischio è inglobata già nello stipendio . Tale affermazioni anche in questo caso non mi hanno mai convinto del tutto , in quanto ho il timore che tale indennità non essendo indicata nella busta paga , forse potrebbe essere che non l'ho mai percepita . Al riguardo ho anche interpellato alcuni miei colleghi sia quelli che lavorano nel pubblico e nel privato e in entrambi i casi mi è stato riferito che nelle loro busta paghe è inserita la voce indennità di rischio .
A conforto dei miei dubbi che ho sopra espresso , chiedo a codesto studio legale se è giusto e doveroso da parte mia chiedere l'applicazione di un contratto di lavoro riservato alla mia categoria, che comporterebbe probabilmente a un miglioramento del mio stipendio, ed insistere che venga inserita nella mia busta paga la voce indennità di rischio Ringrazio per la vostra attenzione e rimango in attesa di un vostro riscontro.
Distinti saluti
RISPOSTA
Ai sensi dell'articolo 2099 del codice civile, il lavoratore deve percepire il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva, relativa alle mansioni che svolge.
Art. 2099 del codice civile. Retribuzione
La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata dalla contrattazione collettiva applicabile, con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito.
In mancanza di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali. Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti con provvigione o con prestazioni in natura.
Se il tuo datore di lavoro si dovesse rifiutare di applicare il contratto collettivo relativo alle tue mansioni, avrai diritto di ricorrere al giudice del lavoro, ai sensi dell'articolo 2099 II comma del codice civile.
Hai oltretutto diritto all'indennità di rischio radiologico.
Le indennità devono essere evidenziate in busta paga e non possono essere inglobate nella retribuzione tabellare per un motivo motivo semplice: non si considerano ai fini del calcolo della tredicesima.
L’art. 1 della L. n. 416/1968 prevedeva l’istituto dell’indennità di rischio radiologico esclusivamente “a favore dei tecnici di radiologia medica”. Tale indennità, con D.P.R. n. 348/1983 e D.P.R. n. 270/1987, è stata riconosciuta “al personale medico e ai tecnici di radiologia, sottoposti in continuità alla azione di sostanze ionizzanti o adibiti ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente”.
La Corte costituzionale, con sentenza del 20 luglio 1992 n. 343, ha inteso la disposizione del secondo comma dell’art. 1 della L. n. 460/1988 nel senso che l’indennità piena deve riconoscersi “anche a quei lavoratori che, pur non appartenendo al settore radiologico, sono esposti ad un rischio non minore, per continuità ed intensità, di quello sostenuto dal personale di radiologia”.
L’attribuzione dell’indennità da rischio da radiazione è stata poi recepita e disciplinata dai contratti collettivi sia nel settore pubblico che privato.
Il tuo datore di lavoro non ti ha mai corrisposto tale indennità: nel ricorso al tribunale del lavoro, chiederai il pagamento degli arretrati, anche relativi all'indennità di rischio radiologico.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.