Diritto privato - Falegnameria abusiva, esposto in questura, infiltrazioni di rumore e polvere
Una casa privata suddivisa tra due proprietari con un cortile privato di proprietà comune. Da troppi anni ormai si litiga con il secondo proprietario per le seguenti situazioni da noi lamentate:
1) gestione di una falegnameria abusiva in locali non a norma ubicati al piano terreno (noi abitiamo al primo piano). Esecuzione di qualsiasi tipo di lavori artigianali all'interno della stessa ed anche nel cortile comune. Come conseguenza dobbiamo subire la polvere, il rumore ed anche infiltrazioni di esalazioni di vernice nella nostra abitazione.
2) Disinteresse totale ad eseguire lavori di manutenzione dell'immobile necessari.
3) Degrado dell'edificio e delle parti in comune, sia interni che esterni, per la mancanza di cura, manutenzione e pulizia.
4) suonare strumenti musicali (tromboni) anche nelle ore serali nella loro abitazione al secondo piano.
5) accudimento di bambini piccoli estranei alla casa, facendoli giocare anche nelle proprietà comuni senza il nostro consenso. A tale proposito se segnala anche la pericolosità di alcuni elementi strutturali dell'edificio (es. la scala esterna non è mai stata terminata e la sua ringhiera e arruginita)
6) in giornate fredde e piovose aprono intenzionalmente le porte e finestre del vano scale lasciandoli aperti per ore, raffreddandolo, al solo scopo di infastidirci. Come conseguenza diventa per noi anche più difficoltoso il riscaldamento degli ambienti confinanti con il vano scale. Siccome tutte le nostre richieste, buone e meno buone, ed un esposto presentato in Questura, non hanno portato a nulla, se non ad un incremento dei dispetti e delle cattiverie, chiedo a Voi un consiglio sul da farsi e come posso procedere legalmente nei loro confronti
Tante grazie!
In genere gli esposti in questura non portano a nulla di concreto. Il commissario ha telefonato al tuo vicino e gli ha detto di evitare certi comportamenti … tutto qui. L’esposto non è certamente una denuncia ovvero una querela.
Tanto premesso, ogni specifico problema, esposto nella tua mail, ha una sua specifica soluzione. Procediamo con ordine.
1)FALEGNAMERIA ABUSIVA
Tal attività deve essere segnalata alla Guardia di finanza e non alla questura. Sul sito web della Guardia di Finanza www.gdf.it puoi trovare il nucleo di polizia tributaria, competente territorialmente, per la fattispecie abusiva in questione (la falegnameria oltre ad essere abusiva, consente ai vicini di evadere le imposte !!!).
2)INFILTRAZIONI DI RUMORE E POLVERE
Devi presentare ricorso al giudice di pace, ai sensi dell’articolo 844 del codice civile, per far cessare tali immissioni illegittime. A mio parere, non sarà necessario il ricorso al giudice di pace, in quanto la GdF provvederà a far cessare l’attività abusiva.
Art. 844 del codice civile. Immissioni.
Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.
3)MANCATA ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE E DEGRADO RELATIVAMENTE ALLE PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO.
Ai sensi dell’articolo 1110 del codice civile, hai diritto di provvedere in prima persona all’esecuzione dei lavori sulle parti comuni dell’edificio e di chiedere in seguito al vicino, il rimborso degli oneri sostenuti. Tali spese infatti, sono particolarmente urgenti e necessarie. Riguardo il degrado dell’edificio di proprietà del vicino, non puoi fare nulla. La norma si applica soltanto alle parti comuni del fabbricato.
Art. 1110 del codice civile. Rimborso di spese.
Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.
4)STRUMENTI MUSICALI SUONATI NELLE ORE NOTTURNE
Devi sporgere querela (non un esposto), ai sensi dell’articolo 659 del codice penale, presso i carabinieri o la questura. L’esposto non consente agli organi di polizia di intervenire per reprimere la condotta illecita, al contrario della querela/denuncia.
Art. 659. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.
Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309. Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità.
5)BAMBINI CHE GIOCANO NELLE PROPRIETA’ COMUNI.
Il cortile comune non è un campo di calcetto. Si applica l’articolo 1102 del codice civile
Art. 1102. Uso della cosa comune.
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
Consentire ai bambini di giocare a calcetto nel cortile, equivale ad alterare la destinazione del cortile medesimo, contro la vostra volontà ed in assenza di una specifica autorizzazione da parte vostra. Farete presente tale situazione, nel ricorso presentato al giudice di pace.
6)MOLESTIE AL VOSTRO DIRITTO DI PROPRIETA’
Per quanto riguarda tutte le altre circostanze, lesive del vostro diritto di proprietà e della vostra tranquillità (ad esempio l’episodio dell’apertura delle finestre del vano scale), dovete agire giudizialmente dinanzi al giudice di pace, ai sensi dell’articolo 949 II comma del codice civile, chiedendo contestualmente il risarcimento del danno..
Art. 949. Azione negatoria.
Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio. Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno.
Aprire (...e lasciare aperte) le finestre del vano scale, nelle giornate fredde, rappresenta un atto di emulazione vietato dall'articolo 833 del codice civile.
Art. 833 del codice civile. Atti d'emulazione.
Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.
Anche tale norma deve essere evidenziata, nel ricorso da presentare al giudice di pace. Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.