Guida in stato di ebbrezza, pagamento decreto penale di condanna, fedina penale
Buongiorno,
Nel mese di febbraio 2007 ho ricevuto un Decreto Penale per il reato di cui all'art. 186 commi 1 e 2 D.Lvo del 30/04/2002 per aver circolato con la mia auto in stato di ebbrezza.
I fatti si riferiscono al settembre 2006 quando dopo un incidente stradale [SOLO DANNI ALLA MI AUTO - NESSUN FERITO OD ALTRA PERSONA COINVOLTA] sono risultato positivo all'alcol test per un tasso alcolico di 0,56 e pertanto di poco superiore al limite di dello 0,5.
Per quanto sopra somo stato condannato alla pena dell'ammenda di euro 500 da me pagata nel corso del 2007.
Dalle notizie di stampa apprendo che successivamente alla mia "condanna" è subentrata la depenalizzazione del reato di guida in stato di ebbrezza per chi guidi un veicolo con tasso alcolemico accertato entro la soglia di 0,8 g/l ma con superamento della soglia di 0,5 g/l.
Nello specifico la violazione è stata trasformata da illecito penale ad illecito amministrativo e punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.
Per quanto sopra mi chiedevo, stante la depenalizzazione del reato, se la vecchia disciplina di stampo ?penalistico? abbia ancora effetto sul mio caso.
In sostanza io ad oggi debbo indicare, ad esempio per il rinnovo del passaporto, di avere ?precedenti penali?? tale ?macchia? sussiste anche se i fatti a me imputati ad oggi sono ?solo? reati amministrativi?
In sostanza è possibile la revoca del decreto penale o trattandosi di fatti passati in giudicato restano ?immutabili?.
RISPOSTA
Attenzione, leggiamo cosa prevede il comma 5 dell'articolo 460 del codice di procedura penale.
“5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena”.
Il carattere premiale del decreto di condanna è dato anche dal fatto che non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, l’applicazione di pene accessorie, e non ha efficacia di giudicato dei processi civili ed amministrativi. Il reato inoltre si estingue qualora l’imputato non commetta un altro reato della stessa indole nel termine di cinque anni, in caso di delitto, e nel termine di due anni, nel caso di contravvenzione.
Il reato è estinto, non solo … è estinto anche ogni effetto penale della condanna.
Tanto premesso, la “macchia” non sussiste più !!! Ad ogni modo, soltanto per completezza espositiva, ti dico che la depenalizzazione di un reato non comporta il venir meno delle situazioni giuridiche passate in giudicato, come la tua fattispecie concreta.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 460 del codice di procedura penale
