Non sussiste diritto di prelazione in caso di cessione dell’immobile del vicino





Gent.mo avvocato,

La casa di proprietà mio marito confina o,per meglio dire è attaccata, alla casa del nostro vicino che intende vendere. 
Ho io,in quanto le due case sono attaccate muro contro muro e i rispettivi cortili d'ingresso sono divisi da un muro unico, diritto di prelazione? Da notare altresì che anche dalla parte interna le abitazione sono attaccate e per di più le mie finestre affacciano nel suo interno.
Se avesse bisogno di ulteriori informazioni per esprimere un suo parere me le chieda liberamente.
Cordiali saluti



RISPOSTA



Non sussiste prelazione legale, la legge non prevede in questo caso un diritto di prelazione, a favore di tuo marito.
Ecco i casi di prelazione legale relativi alla vendita di un immobile. Non hanno nulla a che vedere con il tuo caso (muro in comune tra due immobili).

1. agli artt. 38 e 39 della Legge 392/78 in materia di locazione di immobili diversi dall'uso abitativo;
2. all' art. 8, II comma , della Legge 26 maggio 1965, n. 590; al II comma n. 2 dell'art. 7 Legge 817/71, norme che prevedono la prelazione del coltivatore confinante o affittuario;
3. all'art. 732 cod.civ., il quale dispone la prelazione del coerede in caso di comunione ereditaria ed il retratto successorio ;
4. all'art.230 bis cod.civ. che, nell'ipotesi di trasferimento dell'azienda facente capo all'impresa familiare, assicura la prelazione in favore dei partecipi alla stessa;
5. alla Legge 1089/39 concernente le cose di interesse storico ed artistico (beni culturali);
6. all'art. 28 della Legge 8 agosto 1977, n.513 in materia di edilizia residenziale pubblica, il quale prevede al comma VII un divieto di alienazione. Ai sensi del comma IX del medesimo art.28 tuttavia "l'assegnatario può alienare l'alloggio qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente quinto (ora settimo) comma". In tal caso deve darne comunicazione al competente Istituto autonomo per le case popolari, il quale potrà esercitare entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all'acquisto per un prezzo pari a quello di cessione rivalutato sulla base della variazione..";
7. all'art. 3, comma 1 bis , del D.L. 31 ottobre 1990, n. 310 convertito dalla Legge 22 dicembre 1990 n. 403, che attribuisce, nell'ipotesi di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale di proprietà degli enti pubblici territoriali, la prelazione in favore dei soggetti che rivestano la qualità di conduttori,sia pure senza attribuire loro un diritto di riscatto esercitabile nei confronti dell'eventuale terzo subacquirente.

Si tratta dei sette casi di prelazione legale, in caso di vendita di immobile, previsti dal nostro ordinamento giuridico. Nel tuo caso, la legge non contempla nessun diritto di prelazione, a prescindere dall'accatastamento dell'immobile del tuo vicino.

Siamo a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.

Cordiali saluti.

Fonti:

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