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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
1 - Capital gain, titoli obbligazionari eredità esenzione imposta sostitutiva
Sono al corrente che per legge (D.Lgs 461/97) i titoli oggetto di eredità sono in esenzione assoluta da Capital Gain, mentre i trasferimenti titoli tra depositi titoli con diversa intestazione sono considerati come "cessioni a titolo oneroso" e quindi, assoggettati a tale imposta. Pertanto ci troviamo d'avanti ad un paradosso fiscale: non posso trasferire i titoli oggetto di eredità in esenzione all'erede in quanto il deposito titoli di destinazione risulta intestato anche a terze persone estranee all'eredità e non posso, nello stesso tempo, trasferire i titoli dell'eredità con l'applicazione del capital gain, in quanto andrei contro un preciso disposto normativo che esenta tali fattispecie. Quindi ??? E' corretto trasferire i titoli oggetto di eredità SOLO agli eredi legittimi ?
Grazie.
RISPOSTA
La risposta al tuo quesito è piuttosto scontata … è ovvio che i titoli oggetto di eredità possono essere trasferiti soltanto agli eredi legittimi. Condivido in pieno il percorso logico giuridico, ossia la motivazione esposta nella tua mail.
Ti servono dei riferimenti normativi, per rafforzare le tue conclusioni, in caso di contenzioso tra coeredi. Dobbiamo fare riferimento alla circolare ministeriale 14/8/650 dell'11 aprile 1991 richiamata dalla cm n. 165/E/1998.
Non sono soggette all'imposta sostitutiva sul capital gain di cui al decreto legislativo n. 461/97, i titoli trasferiti per successione, oggetto quindi di eredità, in quanto si tratta di trasferimento a titolo gratuito, esattamente come chiarito dalla cm 14/8/650 dell'11 aprile 1991 richiamata dalla cm n. 165/E/1998.
La ratio della normativa amministrativa è piuttosto intuitiva: quando un trasferimento di titoli obbligazionari avviene tra conti di differenti intestatari, il passaggio transita attraverso il mercato, con le logiche conseguenze dal punto di vista fiscale.
Soltanto per completezza espositiva, ti ricordo invece che i titoli di stato che cadono in successione godono del trattamento di esenzione dall'imposta di successione e non devono neppure essere indicati nella dichiarazione di successione in quanto cespiti non compresi nell'attivo ereditario.
Tanto premesso, queste sono i riferimenti normativi richiesti … praticamente la base di partenza per le legittime motivazioni esposte nella tua mail.
Sempre a disposizione.
Cordiali saluti.
2 - Imposta sul capital gain in caso di trasferimento di BTP
Ho da poco eseguito una successione di un dossier di soli Titoli di Stato (BTP), ovvero il trasferimento di BTP da un Dossier intestato a mio Padre (de cuius) e mia Madre a uno intestato a Me e mia Madre. La banca mi ha applicato un' imposta di Capital Gain riguardo questi titoli.
A mia informazione (chiedo a voi conferma), i Titoli di Stato oltre essere esenti da imposta di successione, sono esenti anche da imposta sul Capital Gain, come indicato dalla Circolare del 24/06/1998 n. 165 - Min. Finanze - Dip. Entrate Riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi. Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Proprio in funzione della Circolare citata la banca invece mi ha applicato l'addebito di un presunto Capital Gain oltretutto piuttosto alto!
Ho ragione ha ritenere che sia stato un errore? Potreste citarmi eventualmente il punto e la voce della circolare che va ad avvalorare la mia tesi? Nel caso avessi ragione come posso procedere e comportarmi per richiedere e ottenere il rimborso? Grazie Cordiali Saluti
RISPOSTA
E' pacifico che il dossier di soli titoli di Stato non deve scontare l'imposta di successione; ai sensi dell'articolo 12 del dlgs 346/1990, i titoli di Stato italiani non concorrono a formare l’attivo ereditario e quindi al loro valore non si applica alcuna aliquota d’imposta di successione.
Questi Titoli sono dichiarati come beni che "non concorrono a formare l’attivo ereditario" dall’articolo 12, comma 1, lett. h) e i), d. lgs. 346/1990 (e quindi al loro valore non si applica alcuna aliquota d’imposta); i BTP non scontano l'imposta di successione nemmeno se fanno parte di quote di un fondo comune d'investimento mobiliare, comprese in un’eredità. Le quote del fondo comune vanno considerate non per il loro intero valore, bensì scomputando il valore dei Titoli di Stato che siano compresi nel patrimonio del fondo stesso alla data in cui si verifica la morte del quotista (circolare ministeriale n. 37/E del 15 febbraio 1999).
In sintesi, è pacifico che non si applichi alcuna imposta di successione, in caso appunto di successione di soli titoli di Stato.
Passiamo adesso ad esaminare l'imposta sul “capital gain”; quest'ultimo è la differenza tra il prezzo di emissione e il prezzo di rimborso del titolo, se questa è una plusvalenza.
Una doverosa premessa: il dossier titoli era cointestato al de cuius, quindi una parte dei predetti titoli non sono caduto in successione, ma sono stati trasferiti (quindi quanto meno il 50% dei titoli è assoggettato all'imposta sul capital gain ed all'imposta di successione).
Nel caso di donazione di titoli ai propri figli oppure di trasferimento dei titoli per successione, la tassa sulle plusvalenze maturate non si paga, ai sensi dell'articolo 6 comma 6 del d.lgs. n. 461/1997.
Attenzione: “Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, … salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione”!
Art. 6. Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato
… omissis
6. Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonche' ad un rapporto di gestione di cui all'articolo 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5 dell'articolo 7, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti ed i soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti.
L’intermediario bancario, in questo caso, propone una diversa interpretazione delle norme in questione (l’art. 1838 c.c., l’art. 67 del D.P.R. n. 917/1986 e l’art. 6 del d.lgs. n. 461/1997), ritenendo sostanzialmente che, se è vero che non sono assoggettate all’imposta sostitutiva le plusvalenze generate da trasferimento dei titoli per via di successione ereditaria, diversamente, sono assoggettate a tale imposta le plusvalenze generate dal trasferimento titolo tra depositi titoli con diversa intestazione. Dal punto di vista fiscale, se il dossier cambia intestazione (ad esempio perché trasferisci i titoli dal conto intestato alla madre ed al padre ad uno intestato al figlio ed alla madre) accade che cambiano i prezzi di carico dei titoli stessi, pertanto il trasferimento titoli in questo caso è equiparato alla vendita al prezzo corrente ed al riacquisto degli stessi strumenti a prezzi di mercato.
Tanto premesso e considerato, se la banca ha tassato, quale sostituto d'imposta, il solo 50% dei titoli di Stato, in ragione del capital gain, il comportamento dell'intermediario bancario deve essere considerato ineccepibile.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 1997, n. 461 Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- Circolare del 24/06/1998 n. 165 - Min. Finanze - Dip. Entrate Riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi. Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461.