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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Nullità per illiceità del motivo mancato superamento del periodo di prova
Buongiorno sono stato impiegato presso azienda con contratto di secondo livello (CCNL commercio e terziario). Per crisi aziendale mi viene comunicato il non superamento del periodo di prova dopo 6 mesi di lavoro. Vorrei sapere se ho diritto al premio aziendale che si compone di una parte sulla mia performance e una parte su performance aziendale.
RISPOSTA
Il mancato superamento del periodo di prova è nullo, in considerazione della sua motivazione. In materia di mancato superamento del periodo di prova, la discrezionalità del datore di lavoro è limitata alla valutazione delle capacità e del comportamento professionale del lavoratore in prova; da ciò consegue che il lavoratore potrà far accertare la illegittimità del licenziamento in prova dimostrando sia di aver superato positivamente la prova.
Non è possibile motivare il mancato superamento del periodo di prova, in ragione della crisi aziendale. Con sentenza n. 402 del 17/1/98, la Corte di cassazione ha ulteriormente esteso l’ambito del controllo da parte del giudice sul licenziamento intimato dal datore di lavoro nel corso del periodo di prova Richiamando alcuni precedenti della Corte costituzionale (tra cui la sentenza n. 189 in data 22/12/80), la Suprema Corte ha escluso la legittimità del licenziamento inflitto per un motivo estraneo al rapporto di lavoro. A questo punto il giudice, se ritiene non giustificato il motivo del licenziamento per mancato superamento della prova, deve dichiararne la illegittimità.
Insomma, il mancato superamento della prova doveva essere motivato, in considerazione di un tuo comportamento poco diligente … non della crisi aziendale !!!
Ecco altre due sentenze che ti danno pienamente ragione …
E' illegittimo il licenziamento in prova, intimato in assenza di una valutazione della capacità professionale, nel caso in cui manchi un comportamento del lavoratore che sia realmente grave e inequivocabilmente nel senso di disinteressarsi a quel rapporto di lavoro (Tribunale Milano 26 ottobre 1999).
Il recesso operato dal datore di lavoro durante il periodo di prova per una ragione diversa dalla valutazione negativa dell’esperimento che costituisce oggetto del relativo patto è nullo per illiceità del motivo determinante (Pretore Milano 23/7/97)
Detto ciò hai diritto di impugnare con ricorso al tribunale del lavoro, il mancato superamento del periodo di prova, anche per ottenere il pagamento del premio aziendale.
Il datore di lavoro avrebbe dovuto dichiarare superato il periodo di prova, attribuirti il premio aziendale e poi, licenziarti per giustificato motivo oggettivo.
Non dichiarare il mancato superamento della prova, per cause aziendali !!!
Cordiali saluti.