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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Esclusioni dall’obbligo di reperibilità
Buongiorno, a novembre mi è stata riconosciuta una invalidità del 65% per una malattia degenerativa cerebrale. Attualmente sono ancora in mutua per lo stesso motivo. Vorrei sapere se un certificato di invalidità al 65% emesso dall'INPS rientri tra le esenzioni previste dall'art. 69 decreto legislativo 150/2009 sull'esclusione del rispetto delle fasce di reperibilità per i dipendenti in malattia e in particolare nella fattispecie d)stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Sono quindi obbligata o meno ad attenermi alle fasce orarie della reperibilità per visite? Grazie per l'aiuto letizia
RISPOSTA
Il riferimento normativo non è corretto: dobbiamo fare riferimento all'articolo 2 del D.M. n. 206 del 2009, rubricato come decreto ministeriale per la “Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia.”
Sei un dipendente pubblico, giusto ?
A mio parere, sempre che tu sia un dipendente pubblico, ricorre nel tuo caso una delle circostanze di esenzione dall’obbligo di reperibilità previste dall’art. 2 del D.M. n. 206 del 18 dicembre 2009.
In particolare ricorre la causa prevista dalla lettera D: “stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta”.
Non ti è stata riconosciuta la causa di servizio, giusto ? Non è quindi applicabile alla fattispecie in questione l'ipotesi di cui alla lettera C.
Articolo 2 DECRETO 18 dicembre 2009, n° 206. Esclusioni dall’obbligo di reperibilità
1. Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
2. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
Per avvalersi di quanto previsto dalla lettera D della suddetta norma occorre che:
1) la situazione di invalidità dev’essere riconosciuta da una struttura medica competente;
2) Non è richiesto, in quanto non specificato dalla norma, alcun grado minimo di invalidità ai fini dell’esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilità;
3) La certificazione da parte del medico deve espressamente indicare che l’assenza è dovuta a stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Devi produrre al tuo datore di lavoro pubblico un certificato di un medico del SSN ove sia indicato espressamente indicare che l’assenza è dovuta a stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, come previsto dalla lettera D del decreto ministeriale oggetto della presente consulenza.
Cordiali saluti.