Eliminata ogni distinzione tra figlio legittimo e naturale ai fini ereditari





Buon giorno, mia mamma presenterà istanza per una dichiarazione giudiziale di paternità. Il padre presunto è morto nel 1994; i suoi figli (fratellastri in quanto hanno madre diversa) hanno ereditato ingenti beni immobili dal 1994.  Una volta giunti alla sentenza con la quale risulterà figlia di questo signore,  mia mamma potrà richiedere la quota di eredità o sarà venuta meno la  possibilità in quanto sono passati oltre 20 anni dall'apertura della  successione? Interverrà l’usucapione a favore dei fratellastri? Grazie,  rimango in attesa per il pagamento e della successiva risposta.



RISPOSTA



Una volta dichiarata giudizialmente la paternità, tua madre avrà gli stessi diritti successori spettanti al figlio legittimo (ossia il figlio nato durante il matrimonio).
I fratellastri non potranno eccepire l'usucapione né il decorso del tempo, visto che la dichiarazione giudiziale di paternità ha effetti retroattivi al momento della nascita del figlio.

Non dobbiamo dimenticare che

- Il figlio può far accertare giudizialmente, senza limiti di tempo, la paternità e/o la maternità naturale.
- Il figlio può promuovere l’azione anche dopo la morte del genitore: in tal caso essa va promossa nei confronti degli eredi del genitore defunto
- A seguito della sentenza di dichiarazione di paternità, si costituisce lo status di figlio naturale, con effetti che retroagiscono al momento della nascita.
- Il figlio naturale è erede del genitore, anche se sia dichiarato tale dopo l’apertura della successione
- Il figlio ha diritto di adire l’eredità non solo se la successione del genitore si apra durante il giudizio per l’accertamento dello status, ma anche se la sentenza sia pronunziata in accoglimento di una domanda proposta contro i suoi eredi, ai sensi dell’art. 276, 1° comma del codice civile.
- La legge 219/2012 ha eliminato ogni distinzione giuridica tra figlio legittimo e naturale.
- Per quanto riguarda i diritti ereditari, il Legislatore ha attribuito al figlio naturale riconosciuto, o la cui filiazione è stata accertata giudizialmente, gli stessi diritti successori spettanti al figlio legittimo (ossia il figlio nato durante il matrimonio).

Confermo che i fratellastri non potranno muovere alcuna eccezione, una volta che la mamma sarà dichiarata figlia naturale, con sentenza definitiva.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti: