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Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

Sanzioni disciplinari con aggiunta di pena pecuniaria




D. Lgs 449/92 Sanzioni disciplinari Corpo di polizia penitenziaria - Art. 4 co. 3. Con la presente chiedo cortesemente questo chiarimento: la deplorazione di cui all'art. 4 co. 3 può essere contestata e conseguentemente sanzionata per la gravità della mancanza assunta dell'agente (senza l'indicazione delle infrazioni indicate nell'art. 4) in aggiunta alla pena pecuniaria?

Ovvero, la contestazione degli addebiti può essere formulata ad esempio ai sensi dell'art. 3 co.2 lett, t) con l'aggiunta della deplorazione ai sensi dell'art. 4 co. 3, senza che l'art. 4 indichi la tipologia dell'infrazione? L'art. 4 può essere aggiunto alla pena pecuniaria solo per la gravità della mancanza e senza l'indicazione della tipologia dell'infrazione? Grazie.



RISPOSTA



In caso di deplorazione comminata in aggiunta alla pena pecuniaria, la contestazione dell'addebito deve essere formulata ai sensi dell'articolo 3 (nell'esempio fatto da te, la trascuratezza nel sorvegliare i detenuti); alla contestazione fatta ai sensi dell'articolo 3 co. 2 lett. T, in ragione della gravità della mancanza dell'agente, si può aggiungere la deplorazione, senza l'indicazione della tipologia dell'infrazione.

Confermo quindi che l'art. 4 (deplorazione) può essere aggiunto alla pena pecuniaria solo per la gravità della mancanza e senza l'indicazione della tipologia dell'infrazione.
L'ipotesi di aggiunta della deplorazione alla pena pecuniaria è un'ipotesi prevista da una norma speciale, ossia l'articolo 4 comma 3 del decreto legislativo.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

  • DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 1992, n. 449 Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
 

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