3 Consulenze:

1 - Revoca unilaterale dell'auto aziendale non considerata fringe benefit





Buonasera, lavoro in un azienda edile di circa 600 dipendenti e per svolgere le mansioni di cantiere utilizziamo le autovetture aziendali. Fino al 2006, tali autovetture potevano essere concesse dall'azienda ad uso privato pagando un forfait mensile e un costo chilometrico per il chilometri effettuati ad uso privato. Il tutto è regolamentato da un contratto tra azienda e dipendente, in cui l'azienda può revocare l'utilizzo dell'auto in qualsiasi momento e non è in alcun modo considerato un benefit.

Nel 2006 l'azienza ha deciso di mantenere il privilegio dell'uso privato solo agli impiegati di 7° livello e ai quadri (io sono inquadrato come 6° livello), mentre prima era accessibile da tutti i livelli di inquadramento.

Poiché l'atteggiamento dell'azienda sembra discriminatorio tra impiegati, posso chiedere un risarcimento danni? Grazie anticipatamente



RISPOSTA



Escludo la possibilità di chiedere un risarcimento danni all'azienda, in considerazione dei due seguenti motivi:

1) Il contratto stipulato tra azienda e dipendente prevede espressamente che non si tratta di un fringe benefit. Di conseguenza, il datore di lavoro, revocando l'auto aziendale, non ha inciso unilateralmente sulla misura della retribuzione spettante al lavoratore, in violazione dell'articolo 2103 del codice civile. Non ha violato alcuna norma di legge prevista a tutela dei livelli retributivi del lavoratore subordinato (ecco perché sul contratto si sono premurati di scrivere che non si tratta di benefit !!!). Secondo la sentenza del Tribunale Teramo del 28/10/2010 e del Tribunale Firenze datata 26/01/2007, “se beni o servizi vengano erogati dal datore di lavoro a fini esclusivamente lavorativi, la prestazione in natura non assume natura di fringe benefit, atteso che, utilizzando il bene o il servizio esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni, il lavoratore non trae alcun beneficio economico dall'utilizzo del benefit. Solo nel caso in cui il fringe benefit non sia strumentale allo svolgimento della prestazione lavorativa può essergli riconosciuta natura retributiva, trattandosi di un bene o di un servizio concesso al lavoratore al fine di accordare a quest'ultimo (ed alla di lui famiglia) un beneficio ulteriore rispetto al trattamento retributivo concordato”.

In questo caso, l'auto aziendale non ha natura retributiva, quindi il datore di lavoro avrebbe potuto revocarla semplicemente in considerazione di mutate esigenze organizzative - aziendali.

2) Secondo la sentenza del Tribunale Roma del 17/12/2008, “la concessione dell'auto aziendale può essere revocata unilateralmente da parte del datore di lavoro in presenza di una clausola contrattuale in tal senso, che ben può essere inquadrata come legittima clausola risolutiva meramente potestativa”

Non vi sono i presupposti in fatto ed in diritto per ricorrere al tribunale del lavoro.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

 

2 - Revoca auto aziendale ad uso promiscuo, al dipendente spetta un'indennità mensile compensativa per il principio di irriducibilità della retribuzione





Buongiorno,
sono una dipendente con auto aziendale a contratto, che si troverà a breve a "dover" firmare un regolamento di utilizzo e assegnazione auto aziendale postumo ed in forte conflitto con quanto riportato nel mio contratto di lavoro.
Premetto che in sede di negoziazione, avevo rifiutato la prima offerta di lavoro, poiché prevedeva un rimborso spese per lo spostamento in sede da casa (Bari - Taranto) per 3 mesi, dunque avevo fatto presente che se l'azienda avesse poi lasciato decadere tale rimborso al 4 mese, mi sarei ritrovata a guadagnare meno, poiché ho 110km al giorno da fare per arrivare in ufficio con pedaggio autostradale di 6.20 euro al giorno.

Il contratto è stato dunque rivisto per convincermi ad accettare ed è stata inclusa auto aziendale ad uso promiscuo assegnata a me (allego contratto).

Ora mi presentano il regolamento allegato, che oltre ad autorizzare l'azienda alla revoca del fringe benefit, senza alcun tipo di compensazione, prevede anche che in caso di malattia prolungata o maternità io debba riconsegnare l'auto.

Vorrei sapere come posso comportarmi, dato che la mia intenzione è di non firmare un documento che a mio avviso è in aperta contraddizione con il mio contratto di lavoro ed illegale, poiché in ultima frase si dice che devo firmare, pena la revoca immediata dell'auto.

Attendo vostro preventivo e consulto. Cordiali Saluti

 

RISPOSTA



Immagino che tu sia già a conoscenza del principio di irriducibilità della retribuzione, in caso di revoca di auto aziendale ad uso promiscuo (Cassazione sentenza 10 giugno 1999, n. 5721; Cassazione sentenza 15 ottobre 2013 n. 23366).
Immagino che tu abbia già letto la consulenza pubblicata sul nostro sito web e che pertanto tu sia già al corrente della sentenza del Tribunale Roma del 17/12/2008, “la concessione dell'auto aziendale può essere revocata unilateralmente da parte del datore di lavoro in presenza di una clausola contrattuale in tal senso, che ben può essere inquadrata come legittima clausola risolutiva meramente potestativa”.

Per non parlare poi delle numerose sentenze dei tribunali di merito che attribuiscono al dipendente un'indennità mensile compensativa, in caso di revoca dell'auto aziendale ad uso promiscuo (Tribunale Teramo 28/10/2010; Tribunale Firenze 26/01/2007).

Tanto premesso, nel contratto è scritto chiaramente che “le verrà assegnata un auto di servizio secondo le norme del regolamento auto di servizio in vigore che Lei dovrà scrupolosamente rispettare”.

In vigore … quando ?
In vigore, al momento della conclusione del contratto di lavoro.
Al momento della conclusione del contratto, era in vigore un regolamento ad hoc ?
A mio parere, in tal caso, deve continuarsi ad applicare il regolamento IN VIGORE al momento della conclusione del contratto. Quindi l'auto aziendale non può essere revocata unilateralmente! Se al momento della conclusione del contratto non era in vigore alcun regolamento aziendale, l'utilizzo dell'auto aziendale ad uso promiscuo potrebbe essere unilateralmente revocato, soltanto a seguito di corresponsione al dipendente di un'indennità mensile integrativa-compensativa, stante la natura retributiva dell'assegnazione dell'autovettura aziendale al lavoratore, quando avviene espressamente "ad uso promiscuo".
Secondo la giurisprudenza di merito e di cassazione, deve essere riconosciuto il diritto dei lavoratori a mantenere il livello retributivo conseguito attraverso il beneficio dell'uso promiscuo dell'auto; in assenza di criteri certi, la determinazione del controvalore in denaro dell'utilizzo dell'auto, si determina in conformità con la previsione dell'art. 51 TUIR : “per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a) , c) e m ), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontare eventualmente trattenuti al dipendente”.

Tanto premesso, il datore di lavoro non potrebbe revocare unilateralmente l'auto aziendale ad uso promiscuo, senza nemmeno versare mensilmente al dipendente un'indennità compensativa.
Non a caso ti chiedono di firmare il nuovo regolamento per accettazione … se potessero procedere unilateralmente, non ti chiederebbero una firma per accettazione !!!
Se al momento della firma del contratto di lavoro non era stato approvato alcun regolamento aziendale, il datore di lavoro, in ragione di giustificati motivi, potrebbe revocare l'auto aziendale, soltanto a fronte della corresponsione di un'equivalente indennità mensile compensativa in denaro.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

3 - Risarcimento danni da revoca automezzo aziendale ad uso promiscuo, lavoratore costretto ad acquistare auto nuova





Buonasera, il quesito riguarda la revoca dell'automezzo concesso in uso promiscuo dall'azienda. Nel verbale del CdA si indica espressamente che "...Ai fini fiscali la concessione dell'auto ad uso promiscuo rappresenta un compenso in natura (fringe benefit) che, in base alla normativa vigente, viene calcolata assoggettando forfettariamente ad IRPEF il 30% del costo al Km, calcolato in base alla tariffa ACI specifica per la tipologia di autovettura assegnata, per una percorrenza annua convenzionale di 15.000 Km...".
Preciso che l'assegnazione era avvenuta sia per uso personale che lavorativo connesso al ruolo di RESPONSABILE Tecnico. Preciso che usufruisco di automezzo concesso in uso promiscuo da 10 anni. Quella in uso fino ad alcuni giorni fa era una Peugeot 5008 Gt 180cv.
Ora - per divergenze con il Datore di Lavoro - mi è stato revocato il compito di DIRETTORE Tecnico e dell'automezzo in uso promiscuo.

RISPOSTA

Con quali motivazioni ufficiali hanno deciso unilateralmente di revocare l'automezzo?
Immagino che ci sia una disposizione datoriale scritta, con una motivazioni ufficiale.
Si tratta di un particolare abbastanza importante ai fini della presente consulenza.



1° quesito: a mio avviso Responsabile e Direttore Tecnico sono due differenti figure professionali.

RISPOSTA

Anche ad avviso del mansionario allegato alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro …



Se così fosse e considerato che ad oggi ho rivestito entrambi i ruoli, è lecito da parte del Datore revocare il fringe benefit contestualmente alla revoca da Direttore Tecnico assegnata però al Responsabile Tecnico?

RISPOSTA

Immagino che la domanda sia retorica …
Ovviamente se la motivazione della revoca dell'automezzo è questa, il datore di lavoro ha adottato una disposizione datoriale illegittima.



2° quesito: in busta paga è indicata la detrazione per l'automezzo in uso promiscuo e specifico che manutenzioni, assicurazione, consumo di carburante, pneumatici sono sempre stati pagati dall'azienda senza che sia mai stata avanzata alcuna richiesta di rimborso.

RISPOSTA

Con tutta evidenza, il datore di lavoro ha riconosciuto l’utilizzo dell’auto aziendale, a titolo di fringe benefit, come strumento alternativo ad un aumento di retribuzione ovvero come strumento di incentivazione del personale. Non a caso, siccome il veicolo è stato concesso in uso promiscuo senza l’addebito di un corrispettivo specifico a carico del dipendente. Dobbiamo pertanto fare riferimento al principio dell'irriducibilità della retribuzione del dipendente.
Ecco un interessante sentenza di un tribunale civile di Alessandria che condanna il datore di lavoro al risarcimento danni perché il lavoratore dipendente è stato costretto ad acquistare un'automobile, a seguito della revoca dell'automezzo aziendale ad uso promiscuo.
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA Sentenza n. 53/2023 del 13-02-2023
Del resto, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (ordinanza n. 11538 del 02.05.2019), il datore può legittimamente revocare in maniera unilaterale il benefit dell’auto aziendale, senza preavviso e senza diritto per il lavoratore ad alcun indennizzo, quando la concessione della stessa preveda che il dipendente possa utilizzarla per fini personali esclusivamente a titolo oneroso.



A seguito della revoca dell'automezzo in uso promiscuo, è dovuto da parte del Datore di Lavoro il riconoscimento in busta paga della somma prima in detrazione?

RISPOSTA

Sì, per il principio costituzionalmente garantito (art. 36 della Costituzione) dell'irriducibilità della retribuzione del lavoratore dipendente.
Granitica giurisprudenza sostiene che, ai sensi degli artt. 2118 comma 2 del codice civile e 2120 del codice civile, ai fini della individuazione della retribuzione annua utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, deve tenersi conto di tutti gli emolumenti corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, e, quindi, anche del controvalore in denaro delle prestazioni in natura erogate (Cassazione sentenza n. 16636/2012; Cassazione sentenza n. 4708/2012).



Mi spiego meglio: se prima veniva effettuata una detrazione di 300 euro per l'automezzo, ora che è stato revocato l'uso promiscuo deve essere riconosciuta la normale. busta paga + 300 euro?
Grazie

RISPOSTA

Esatto, confermo la correttezza dell'esempio che hai riportato.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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