Fine convivenza, accollo mutuo acquisto immobile cointestato alla convivente





Buon giorno, mia figlia e il suo ragazzo hanno acquistato due anni fa un appartamento. Sono cointestatari. Mia figlia ha pagato in contanti il suo 50% il suo ragazzo ha contratto mutuo per il restante 50%. Mia figlia ha prestato garanzia su mutuo del ragazzo. Ora parrebbe che i due intendono lasciarsi e si presenta il problema della garanzia data sul mutuo contratto dal fidanzato.
Le opzioni al vaglio sono:
1) mia figlia subentra al mutuo del ragazzo e prende l'appartamento per se (è possibile il subentro ?)

RISPOSTA



Sì, è possibile.
Giuridicamente dovremmo utilizzare il lessema “accollo del mutuo”. L'accollo del mutuo, regolamentato dall'articolo 1273 del Codice Civile.



Con l’accollo del mutuo, tua figlia subentrerebbe nella titolarità della quota immobiliare del suo ragazzo e nel finanziamento già in corso, impegnandosi a pagare le rate direttamente nei confronti dell’Istituto mutuante del venditore (il suo ragazzo). A seguito dell’accollo del mutuo, il ragazzo resterebbe comunque obbligato al pagamento della rata, nell'ipotesi di inadempienza di tua figlia, fino a totale rimborso delle somme oggetto del finanziamento.

2) il fidanzato paga il 50% a mia figlia che lascia l'appartamento al fidanzato (ma è possibile poi cancellare la garanzia data sul mutuo del ragazzo ?)

RISPOSTA



Non è possibile cancellare la garanzia data da tua figlia sul mutuo, anche nel caso in cui tua figlia cedesse la sua quota al suo fidanzato, lasciando l'appartamento nella piena disponibilità dello stesso.
Non è possibile cancellare la garanzia di tua figlia, senza il consenso della banca mutuante … ed il consenso della banca mutuante non arriverà mai!



3) vendono la casa, quindi il nuovo acquirente si assumerà il mutuo del ragazzo, ma che fine fa la garanzia di mia figlia? A disposizione per ulteriori dettagli ed in attesa cordiali saluti

RISPOSTA



Tua figlia resterà comunque garante fino al totale rimborso della somma dovuta all'istituto bancario mutuante, in caso di inadempienza del nuovo acquirente all'obbligo di corrispondere la rata mensile del mutuo ipotecario.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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