Responsabilità del meccanico per difetti nella riparazione del motore auto





Il giorno 11/08/19 ho portato la mia automobile in un'officina. Difetto da me segnalato: fumo dal vano motore. Diagnosi dell'officina: perdita olio dalla testata con necessità di sostituire alcune guarnizioni e altri pezzi.
Il giorno 22/08/19 ho ritirato l'auto pagando un conto di 790 euro. Percorsi 10 km ho visto di nuovo uscire del fumo dal vano motore, per cui sono tornato subito all'officina. All'arrivo l'auto fumava moltissimo. Il meccanico ha aperto il cofano: il motore era in fiamme ed è stato necessario usare un estintore per spegnere il principio di incendio.
L'auto è una Fiat Punto Evo di gennaio 2011 con 110.000 km, valore commerciale di circa 5000 euro. Ad una prima valutazione la riparazione non è conveniente. L'auto è attualmente presso l'officina, che mi ha fornito una vettura di cortesia. Voglio cercare un accordo bonario con l'officina.
Vorrei però sapere a cosa ho diritto dato che è a mio parere evidente una loro negligenza.
Grazie.

 

RISPOSTA



Ai fini della definizione bonaria della vertenza, occorre ragionevolmente quantificare l'importo del risarcimento danni spettante al cliente, in ragione dell'inadempimento del meccanico. E' sorta infatti una responsabilità di natura contrattuale, in capo al titolare – legale rappresentante dell'officina meccanica, ai sensi dell'articolo 2226 del codice civile. Dobbiamo considerare che ogni volta che portiamo un’auto in officina concludiamo, con il meccanico, un contratto d’opera.

Art. 2226 del codice civile - Difformità e vizi dell'opera.
L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna. I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'articolo 1668.


Il termine di prescrizione per ottenere il risarcimento del danno, è pari a dodici mesi; è necessario instaurare una causa nei confronti del meccanico, entro 1 anno. I vizi dell'opera del meccanico devono essere denunziati all'officina, entro 8 giorni dalla loro scoperta. In questo caso, l'auto è stata restituita all'officina, una volta evidenziato il guasto, di conseguenza, il termine di decadenza per la denunzia del vizio, è stato rispettato dal cliente.

Siccome la prestazione del meccanico non è stata fatta a dovere, essendo il veicolo attualmente inutilizzabile, hai diritto di chiedere innanzitutto, il rimborso pari a circa 800 euro. Hai diritto di chiedere, a titolo di risarcimento danni, il minore tra il valore attuale dell'auto usata ed il costo della sua riparazione.

Mi sembra di capire che il costo della riparazione superi l'importo di 5000 euro; di conseguenza, hai diritto di chiedere un importo pari al valore commerciale attuale dell'automobile. Salvo che il meccanico ti proponga di porre rimedio al guasto causato dalla sua scarsa diligenza, senza oneri aggiuntivi per il cliente; in parole povere, salvo che il meccanico si impegni a restituirti l'auto messa a punto a regola d'arte, senza chiederti nemmeno un euro.

Una perplessità? A mio parere, secondo il listino dell'usato quattroruote, il valore della tua vettura non dovrebbe superare euro 4000, salvo che non si tratti di una Fiat benzina-gpl. Tuttavia, questa mia valutazione non ha nulla a che vedere con gli aspetti giuridici della presente consulenza.

Propongo di chiedere al meccanico la somma di 5000 euro, tutto compreso, anche tramite più rimesse mensili (5 rate mensili da 1000 euro).

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti: