Vendita auto usata d'epoca inutilizzabile
Salve , girando vari annunci di vendita auto ed essendo alla ricerca di una Fiat xxxxx d'epoca, mi sono imbattuto in un annuncio di un privato che vendeva appunto una Fiat xxxxxx del 64 restaurata qualche anno prima ! lo contatto e gli propongo una mia offerta di prezzo, mi risponde che va bene e che posso andarla a vedere quando voglio, il giorno seguente vado a vederla ed effettivamente l'auto si presenta in buone condizioni generali, la esamino per quello che ne capisco non molto a dire la verità e comunque noto qualche lavoretto da fare , lauto e leggermente alzata sull'anteriore e le ruote sono inclinate verso l'interno nella parte inferiore, ma avevo letto su alcuni forum che questo succede perché montano la balestra in modo errato ho pensato al restauro e mi sono detto la sistemo , poi noto una leggera crepa di stucco sul cofano anteriore , e della ruggine superficiale all'interno del vano anteriore in prossimità della vaschetta olio freni ma nulla di grave, il venditore inoltre mi fa vedere le foto del restauro dove l'auto e stata tutta restaurata con pezzi nuovi! forte del fatto del restauro decido l'acquisto, ritiro l'auto e da subito noto che nelle curve l'auto non e stabile in quanto tende ad allargare notevolmente la traiettoria, il mio pensiero e andato alla balestra anteriore!
Una volta arrivato a casa decido di cambiare gli interni , smonto i sedili per togliere la moquette esistente pulire e montare quella che avevo comprato nuova , e noto fogli di catrame su tutto il fondo mi son detto con il restauro il proprietario ha fatto mettere della protezione ! ma nel pulire arrivo in un punto anteriore Dx e noto qualcosa che non mi convince e decido di prendere una spatola per sollevare i fogli di catrame, con mia sorpresa scopro un enorme buco sul pianale riparato con fogli di alluminio fogli di catrame e stucco ancora fresco , nel proseguire l'eliminazione del foglio di catrame arrivo vicino agli attacchi dei braccetti della sospensione anteriore e sono completamente corrosi dalla ruggine e mascherati da foglio di catrame appunto e stucco , esamino anche il lato opposta e vi e la stessa situazione all'interno dei passa ruota tutto corroso e mascherato con anti rombo ed all'interno con stucco e coperto con fogli di catrame, adesso capisco perché l'auto allagava le curve, gli attacchi dell'avantreno sono compromessi , l'auto in questa situazione e inusabile in quanto molto pericolosa! faccio le foto della sorpresa e le invio al venditore dicendogli che l'avrei chiamato il giorno dopo , lo chiamo dicendogli appunto che ero sorpreso della scoperta e che avremmo dovuto rivedere il prezzo d'acquisto di € 4000,00 e gli dicevo che la mia offerta per l'auto in queste condizioni gliela avrei pagata al massimo ma era comunque un rischio non sapendo in cosa poi mi sarei imbarcato come spesa nella sistemazione € 2000,00 , mi risponde che lui non poteva sapere che l'auto era in quelle condizioni , gli rispondo mi scusi ma se la fatta restaurare , d'accordo qualche anno prima 6/7 anni ma non ci credo che lei fosse all'oscuro della situazione e poi gli chiedo non si e mai accorto guidandola che l'auto non era stabile? non credo visto che il venditore e una persona di 40 anni e di auto ne avrà guidate altre! ho chiuso dicendogli di farmi sapere la sua decisione in merito alla restituzione del 50% della cifra pagata, sono passati due giorni ma nessuna risposta. Per concludere attualmente ho decisi di inviare una raccomandata dove gli comunico la mia richiesta che e salita a ridurre l'importo pagato al 75% praticamente gliela pagherei € 1000,00 avendo sentito i costi di riparazione, ho ragione o devo tenermi l'auto in queste condizioni?
Posso adire a vie legali per far valere le mie ragioni?
Grazie
Sei stato molto diligente nel rispettare i termini previsti dal codice civile, per denunciare al venditore i vizi occulti del veicolo; mi riferisco ai seguenti articoli del codice civile (1490 e 1495 codice civile).
I vizi occulti andavano denunciati entro 8 giorni dalla scoperta, al fine di agire in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto, con diritto al rimborso dell'importo versato quale corrispettivo di vendita, oppure per ottenere una congrua riduzione del prezzo, in ragione dei vizi riscontrati.
Art. 1490. Garanzia per i vizi della cosa venduta.
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.
Art. 1495. Termini e condizioni per l'azione.
Il compratore decade dal diritto alla garanzia , se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L'azione si prescrive , in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.
In base a quello che mi scrivi, essendo l'auto inutilizzabile (a tutela della tua sicurezza, ma anche della sicurezza degli altri), si applica l'articolo 1497 del codice civile, norma applicabile in caso di mancanza di qualità essenziali dell'auto.
Tuttavia, a mio parere, ci troviamo dinanzi ad una vendita "aliud pro alio". Cosa significa "aliud pro alio”? Consegna di una cosa sostanzialmente differente da quella pattuita, da parte del venditore. In caso di vendita "aliud pro alio", secondo quanto previsto dalla sentenza di cassazione civile, sez. I, sentenza 05/02/2016 n° 2313, il compratore ha diritto di adire le vie legali, tramite un’ordinaria azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 del codice civile, a prescindere dal rispetto dei citati termini di cui all'articolo 1495 del codice civile.
Art. 1497 del codice civile. Mancanza di qualità.
Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento , purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'articolo 1495.
In concreto, anche se non avessi rispettato il termine per la denuncia del vizio occulto, pari a otto giorni dalla sua scoperta, avresti potuto ugualmente adire le vie legali, con un'azione di risoluzione per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile, stante l'assoluta inidoneità dell'auto d'epoca a circolare con un ragionevole grado di sicurezza per il conducente e per gli altri!
Art. 1453 del codice civile. Risolubilità del contratto per inadempimento.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.
Consiglio di procedere con atto di citazione al giudice di pace competente in ragione della residenza del convenuto, per ottenere la risoluzione del contratto, in quanto l'auto è inutilizzabile.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1490, 1495, 1453, 1497 del codice civile