1 - Garanzia vizi auto usata ibrida acquistata da concessionario codice del consumo





Salve, a luglio 2022 ho acquistato un auto usata ibrida del 2011 presso un concessionario , nel mese di novembre si accende la spia di controllo sistema ibrido , il meccanico mi conferma che si è guastato il pacco batterie , il concessionario mi ha fornito una garanzia di 1 anno con una società che si occupa di garanzie auto e moto , ho guardato nel libretto riguardo le garanzie coperte però non c è nessuna copertura riguardo il sistema ibrido, solo parti del motore cambio sterzo etc.
In questo caso è possibile chiedere la riparazione al concessionario?
Grazie

RISPOSTA

Abbiamo diverse tipologie di garanzie relative alle auto usate.

Tipologia di garanzia Garanzia convenzionale eventualmente pattuita con il concessionario Garanzia del codice civile per i vizi occulti Garanzia del Codice del Consumo
Durata Stabilita consensualmente tra le parti contrattuali 1 anno, tuttavia la denunzia del vizio occulto deve essere inviata al venditore entro 8 giorni dalla sua scoperta 2 anni; con il consenso di ambo le parti contrattuali può essere ridotta ad 1 anno
Termine per l'attivazione della garanzia Previsto e disciplinato nel contratto di compravendita dell'auto usata da rivenditore professionale L'azione giudiziaria si prescrive entro 1 anno dalla consegna del bene Denunzia da inviare al venditore entro due mesi dalla scoperta del difetto, tramite raccomandata a/r ovvero email/pec
Normativa di riferimento Art. 1322 del codice civile. Autonomia contrattuale. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge Articoli 1490 e seguenti del codice civile Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 articoli 130 e seguenti


Abbiamo la garanzia convenzionale, ossia quella pattuita liberamente tra le parti al momento dell'acquisto dell'auto di seconda mano.
Abbiamo la generica garanzia del codice civile, relativa ai vizi occulti del bene oggetto di compravendita (non soltanto le auto usate), attivabile soltanto con denunzia del vizio entro 8 giorni dalla sua scoperta, ai sensi dell'articolo 1495, I comma, del codice civile. La denunzia del vizio deve essere inviata al venditore (un venditore professionale, un concessionario tanto per intenderci ..), tramite raccomandata a/r ovvero email/pec.
Il terzo comma dell'articolo 1495 del codice civile prevede quanto segue: “L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna”. Il codice civile concede al cliente un anno di tempo, per notificare l'atto di citazione al Tribunale civile, nei confronti del venditore del bene.
Abbiamo la garanzia del Codice del Consumo - Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che copre l'arco temporale di due anni dalla consegna del bene (articolo 132 del Codice del Consumo) e che deve essere fatta valere dal consumatore entro due mesi dalla scoperta del difetto, sempre tramite denunzia a mezzo raccomandata a/r ovvero email/pec.
Ai sensi del comma 2 dell'articolo 130 rubricato “diritti del consumatore”, “in caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto”.
Abbiamo infine la garanzia rafforzata del Codice del Consumo, prevista dalla legge per i primi sei mesi dalla consegna del bene. L'articolo 132 comma 3 prevede una specifica inversione dell'onere della prova a carico del venditore professionale dell'auto usata, nell'ipotesi in cui la problematica emerga nei primi sei mesi di utilizzo del bene: “Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia’ a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”.
Nel tuo caso, trattandosi di vizio del veicolo emerso nei primi sei mesi dalla consegna, ricadrà sul venditore l'onere della prova di dimostrare che questo difetto del sistema ibrido è stato causato dal cattivo utilizzo dell'auto usata da parte dell'acquirente.
Confermo pertanto che hai diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto”, in ossequio all'articolo 130 del Codice del Consumo.
A disposizione per chiarimenti e per esaminare il contratto di vendita dell'auto usata e la garanzia convenzionale stipulata con il concessionario.
Cordiali saluti.

2 - Garanzia auto usata comprata da concessionario codice del consumo





Buonasera, vorrei richiedere una vostra consulenza in merito ad una questione di garanzia di un Opel Corsa usata, acquistata a gennaio 2020.

RISPOSTA

Immagino che il rivenditore sia un concessionario che abbia previsto al momento della vendita del veicolo, la garanzia auto biennale regolata dal D. Lgs. 206 del 6/9/2005, denominato Codice del Consumo. La Garanzia Legale prevista dal Codice del Consumo, si applica per un periodo minimo di 24 mesi dalla data di consegna del veicolo nuovo; il termine è lo stesso per i veicoli usati, ma in questo caso può essere ridotto fino a non meno di 12 mesi purché con il consenso dell’acquirente, espresso prima della vendita.
In cosa consiste il contenuto sostanziale della garanzia? Eliminazione del difetto, mediante riparazione o sostituzione delle parti difettose senza spese per l’acquirente; qualora la riparazione non fosse possibile, o fosse eccessivamente onerosa, allora si potrà:
•congrua riduzione del prezzo, pari al valore che il Consumatore avrebbe potuto accettare di pagare se avesse avuto coscienza del difetto prima dell’acquisto;
•sostituzione di un veicolo con uno identico, sempre senza spese per il Consumatore,
•risoluzione del contratto, restituzione del veicolo e rimborso del corrispettivo pagato per l’acquisto.



Durante un viaggio fatto a luglio ho riscontrato un problema al motore, il quale mi ha consumato quasi tutto l'olio. Subito ho chiamato il rivenditore il quale ho messo al corrente della situazione, avendo la garanzia di un anno sul motore lui si è interfacciato direttamente con la garanzia per capire se si potesse fare qualcosa in merito. Alla fine dopo tanta attesa, la garanzia mi propone un preventivo fatto dal rivenditore il quale è di 1200€ per la riparazione, la spesa sarà divisa a metà tra la garanzia e me.

RISPOSTA

Immagino che si tratti di un problema alla testata dal motore, considerato l'importo necessario per la riparazione.



Io non accetto la proposta perché legalmente non mi sembra giusto che io debba rimetterci su una parte importante della macchina e soprattutto sul fatto che sia garantita. Sto riscontrando diversi problemi legalmente, come dovrei procedere?

RISPOSTA

La norma di riferimento è l'articolo 1227 del codice civile: “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
In concreto, la richiesta di dimezzare l'importo della spesa necessaria per la riparazione del veicolo, avrebbe un senso, in caso di colpa del conducente – acquirente.
Ad esempio, in caso di mancato rispetto del piano delle manutenzioni da parte del conducente:
dovevi cambiare la cinghia di trasmissione dopo tot km percorsi, ma non lo hai fatto, quindi si è verificato il problema al motore.
Dovevi cambiare l'olio dopo 15.000 km percorsi, ma non lo hai fatto... etc etc
Diversamente, la proposta del concessionario sarebbe priva di una logica-giuridica.
Se la garanzia è attiva, copre il danno per intero …
Consiglio di procedere con atto di citazione al giudice di pace, con richiesta di rimborso dell'intero importo pari a 1200 euro.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti: