1 - Acquisto auto usata dal privato con pistone privo di compressione
Ho venduto la mia auto a un collega di lavoro. Lui ha voluto prima fare il passaggio di proprietà e poi mi ha pagato la macchina. Io abito a Milano lui a Varese.
RISPOSTA
Sei un venditore privato, pertanto non sei tenuto a fornire alcuna garanzia convenzionale all'acquirente dell'auto usata. Si applicano soltanto le norme del codice civile, a tutela del compratore del bene con vizi e difetti.
La macchina a me non ha mai dato problemi, dopo 20 gg e tanti chilometri dopo, lamenta un problema al motore, l'ha portata da una meccanico improvvisato (privo di officina pagandolo in nero, senza alcuna fattura), sentenziando che il pistone è privo di compressione.
RISPOSTA
… ma se il pistone è privo di compressione, come fa ad utilizzare l'auto?
Ammesso e non concesso che sia vero … continuando ad utilizzare l'auto, distruggerà il motore, senza poter addebitare nulla al venditore, stante la sua condotta poco diligente, successiva alla scoperta del problema meccanico.
Il compratore, entro otto giorni dalla scoperta del difetto al motore, avrebbe dovuto scriverti una raccomandata a/r ovvero una pec, per denunciare il problema al pistone, allegando se non proprio una perizia dell'officina meccanica, quanto meno un preventivo su carta intestata oppure una fattura relativa alla riparazione del pistone.
Essendo trascorsi 20 giorni dalla scoperta del vizio, il compratore è decaduto dalla possibilità di chiedere la risoluzione del contratto ovvero una congrua riduzione del prezzo di vendita, stante il termine di otto giorni a pena di decadenza per segnalare il difetto, di cui all'articolo 1495 I comma del codice civile.
Art. 1495 del codice civile - Termini e condizioni per l'azione.
Il compratore decade dal diritto alla garanzia , se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.
Premetto che la macchina la sta continuando ad utilizzare giornalmente e non è mai rimasto a piedi. Ora mi vuole denunciare per truffa, in quanto sostiene che deve cambiare motore, ma chi mi assicura che chissà cosa gli ha fatto e ora mi chiede i danni? Grazie
RISPOSTA
Denunciare per truffa?!
Già lo immagino entrare nella caserma dei carabinieri oppure in Procura della Repubblica, con il pistone in mano, cioè il corpo del reato…
Non ha una perizia, non ha una fattura, non ha un preventivo … come potrebbe dimostrare la truffa subita?
L'articolo 640 del codice penale, in materia di truffa, prevede quanto segue:
“Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032”.
Quali sarebbero gli artifizi e raggiri, considerato che l'acquirente ha chiesto di fare il passaggio di proprietà dell'auto usata, prima del pagamento del corrispettivo?
Si tratta di una minaccia tanto velleitaria, quanto infondata.
Ad ogni modo, se ti denuncerà per truffa, tu lo denuncerai per calunnia, reato di cui all'articolo 368 del codice penale.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
2 - Compravendita di auto da privato a privato, esclusione del codice del consumo ed applicazione codice civile vizi occulti
Buongiorno, in data 30/07/25 ho acquistato un'auto da privato,
RISPOSTA
Vediamo se ho capito bene: compravendita di auto da privato a privato, con esclusione quindi del codice del consumo ed applicazione della normativa del codice civile.
Non è presente nessuna garanzia contrattuale ovviamente, in ragione di questa particolare tipologia di vendita da privato a privato.
Dopo aver percorso circa 300 km, in data 11/08 l'auto è entrata in "protezione motore", rendendone di fatto impossibile l'utilizzo. Portata in officina autorizzata XXXXXXXX, i test hanno evidenziato il blocco totale del turbocompressore, con conseguente necessità di sostituirlo.
RISPOSTA
Il referente normativo è l'articolo 1495 II comma del codice civile:
Art. 1495. (Termini e condizioni per l'azione).
Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché' il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.
Senza alcuna necessità di rispettare il termine di decadenza di 8 giorni, trattandosi di vizio occultato dal venditore, puoi procedere con ricorso al giudice di pace entro un anno dalla consegna del veicolo, per chiedere il rimborso di 4.500 euro.
Tot. € 4.500,00 IVA inclusa. Tra l'altro l'auto era stata acquistata dal venditore solo il 21/05, quindi era stata rimessa in vendita con una certa rapidità, a suo dire per ritornare ad un SUV, a lui più congeniale.
RISPOSTA
Diciamo che non vorrei essere nei panni dell'avvocato difensore di questo venditore … la posizione del venditore è davvero indifendibile in caso di ricorso al giudice di pace presentato dall'acquirente.
Mi sembra abbastanza evidente pertanto la volontà del venditore di disfarsi subito di un'auto con un costoso guasto, ragionevolmente preesistente alla vendita.
RISPOSTA
Ripeto, farà davvero fatica il suo avvocato, a sostenere che abbia deciso di tornare al SUV nel giro di una settimana …
Vorrei sapere se posso fare causa al venditore per "vizi occulti" secondo l'art. 1490 e seguenti del cod. civile e se per questo tipo di cause è obbligatoria una perizia tecnica. Grazie."
RISPOSTA
La risposta alla prima domanda è “certamente sì”.
La risposta alla seconda domanda è “non necessariamente”; sarebbe sufficiente, a fini probatori, la fattura relativa alla sostituzione del turbocompressore, le fotografie del vecchio turbocompressore ed una sintetica relazione da parte dell'officina autorizzata XXXXXXX (su carta intestata della casa automobilistica) che argomenti i lavori posti in essere e le ragioni per cui si è resa indispensabile questa sostituzione del turbocompressore.
Non è necessaria una perizia giurata vera e propria, essendo sufficiente una relazione con idonea allegazione di fotografie e documenti giustificativi della spesa.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1495 del codice civile
- Art. 368, 640 del codice penale
