Modello scrittura privata di riconoscimento del debito di un prestito alla fidanzata
Gentile avvocato, la mia fidanzata mi chiede soldi in prestito per pagare le rate di un mutuo immobiliare a lei intestato.
Fino ad ore, tutte le somme che le ho prestato, sono state bonificate sul suo conto corrente con la causale “prestito”.
Siccome l'amore è eterno finché dura, mi chiedo: è sufficiente la causale del bonifico “prestito” per chiedere i soldi indietro?
Oppure occorre ulteriore documentazione probatoria, ad esempio una scrittura privata, una scrittura di riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 1988 del codice civile?
Se ci dovessimo lasciare, avrei diritto di ottenere indietro queste somme di denaro, con atto di citazione al tribunale civile?
Preciso che non siamo conviventi e che per motivi di lavoro, la mia ragazza vive a Ferrara, presso l'immobile di sua proprietà, mentre io vivo e lavoro a Bologna dove pago un canone di locazione.
Se dovessero servire altri particolari, non abbiamo contratto precedenti matrimoni, né abbiamo figli. La mia fidanzata ha 29 anni mentre io ne ho 35.
Resto in attesa di una sua consulenza.
Distinti saluti.
In questo caso, la causale del bonifico bancario “prestito” è sufficiente per chiedere il denaro prestato indietro, come evidenziato dalla Cassazione civile sentenza n. 27372 del 19 maggio 2021 - 8 ottobre 2021.
La Corte di Cassazione innanzitutto precisa che l'onere della prova spetta ad entrambi, sia al creditore che al debitore: la semplice dicitura del bonifico con causale “prestito” non esonera e non inverte l’onere della prova in capo all’attore di provare il titolo, anche in caso di contestazione da parte di colui che abbia ricevuto la somma. Quest’ultimo deve provare l’esistenza del contratto di mutuo al fine di vedersi restituire quanto versato. Parimenti anche il convenuto che contesti il titolo dovrà dimostrare l’esistenza di un diverso titolo giuridico (ad esempio una donazione indiretta).
Secondo il Tribunale di Milano, il versamento a titolo di mutuo è provato dalla causale del bonifico di versamento recante la dicitura “prestito”.
Secondo la Corte di Appello di Milano invece, la semplice indicazione della causale “prestito” nell’ordine di bonifico era un mero elemento indiziario, che non supportava la piena dimostrazione del contratto di mutuo.
Interviene pertanto la sentenza della Corte di Cassazione: il trasferimento della somma con la causale “prestito” può considerarsi a titolo di mutuo se non è provato un titolo diverso da parte del ricevente”.
Sempre secondo la suprema Corte, “a fronte di una espressa imputazione del versamento da parte dell’attrice, come documentata dalla causale del bonifico, si ritiene che il giudizio in ordine alla carenza di prova dell’esistenza del rapporto di mutuo invocato dalla ricorrente non si sia attenuta al criterio di particolare cautela suggerita dalla giurisprudenza di legittimità, e ciò in presenza di una allegazione difensiva della controparte che a sua volta si fonda unicamente su documenti unilateralmente predisposti e in epoca successiva alla dazione della somma, e senza che emerga un’altra e plausibile diversa ragione per il versamento.”
Nella fattispecie in esame, considerato che i due fidanzati non convivono né risiedono anagraficamente sotto lo stesso tetto, con quali argomentazioni la tua fidanzata potrebbe un giorno dimostrare un titolo giuridico differente dal prestito, per chiedere al giudice il rigetto della richiesta di rimborso delle somme bonificate in precedenza?
Nessuna argomentazione!
Non potrebbe nemmeno argomentare, eccependo che in realtà si tratta di somme bonificate per contribuire al ménage familiare della coppia di fatto.
Ad ogni modo, prendiamo atto che alcuni tribunali civili potrebbero anche discostarsi dalla recente giurisprudenza di Cassazione, ritenendo insufficiente la causale “prestito” indicata al momento del bonifico bancario o postale, in ragione del principio in tema di onere della prova, previsto dall’articolo 2697 del codice civile (colui che agisce in giudizio deve dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento); per tale motivo, consiglio a tutti coloro che hanno bonificato denaro alla propria fidanzata oppure al proprio fidanzato, con o senza la causale “prestito”, di chiedere al proprio partner di firmare una scrittura privata di riconoscimento del debito pregresso, come la seguente:
Oggetto: Nome debitore / Nome creditore
RICONOSCIMENTO DEL DEBITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1988 DEL CODICE CIVILE
La sottoscritta Ekaterina P., C.F. __________, nata a ________ (__), il __/__/____ e residente in Via ________ nr. __, ___________ (__)
RICONOSCE
di essere debitrice nei confronti del Signor Rossi M. per la somma pari ad Euro _________ e relativa al versamento tramite bonificato bancario di ________ [con gli eventuali interessi di mora dovuti, nella misura del tasso d'interesse legale in vigore]. Si obbliga pertanto a restituire il suddetto importo, a richiesta del creditore, entro un termine ragionevole di tempo ed in considerazione della propria disponibilità economica.
Luogo e data
Firma
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1988 del codice civile
- Ordinanza Cassazione n. 27372/2021