Proposta di acquisto immobile con amianto caparra confirmatoria





Ho fatto una proposta di acquisto, versando caparra confirmatoria e mediazione agenzia. Oggi ho la firma del preliminare ma ho deciso di non presentarmi perché in questi giorni ho scoperto la presenza di amianto.
Vorrei avere una consulenza per capire se ci sono gli estremi per intraprendere un'azione legale chiedendo la restituzione delle somme versate ed eventuale risarcimento danni. Grazie

 

RISPOSTA

 

Il venditore è tenuto a rimuovere l'amianto, prima di perfezionare la vendita dell'immobile.
La presenza di detto materiale costituisce un vizio della cosa, tale da rendere praticabile la relativa azione di garanzia prevista dall’art. 1490 del codice civile, per vizi redibitori, a cui vengono assimilati la mancanza delle qualità promesse o essenziali.

Attenzione però, la semplice presenza di detto materiale in un immobile ( promesso in vendita, nella concreta fattispecie esaminata), accertata in misura contenuta, non può costituire valido motivo per ottenere la risoluzione del contratto per grave inadempimento del promittente venditore: la parte promittente acquirente potrebbe semmai richiedere la eliminazione delle difformità o una riduzione proporzionale del prezzo, tenuto anche conto della sicura eliminabilità degli inconvenienti.
In questo senso vedasi Tribunale di Salerno sentenza del 16/06/2010 n° 1414 e, più di recente, Tribunale di Prato sentenza del 09/10/2014.
Per giurisprudenza consolidata, la presenza di amianto è idonea a determinare una riduzione del 20% del valore del bene.

Tanto premesso, se il venditore non è in grado di rimuovere l'amianto, puoi comunicare il tuo giustificato recesso dalle trattative e le conseguente richiesta del doppio della caparra versata, ai sensi dell'articolo 1385 del codice civile: “Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali”.

Oppure si può trovare un accordo differente con la controparte contrattuale, ossia vendere ugualmente l'immobile con un ribasso pari a circa il 20% oppure alle spese necessarie per la rimozione del materiale illegale (amianto).

A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti: