1 - Grave ritardo consegna automobile acquisto o noleggio segnalazione Autorità Garante Concorrenza e Mercato





Egr. avvocato, mi sono rivolto ad una società di autonoleggio, per disporre, con un contratto di noleggio di lungo periodo, di un'automobile elettrica.
Ho firmato il contratto di noleggioentro 30 giorni dalla stipula dell'accordo con la società.
Ho versato un deposito cauzionale pari a 1.800 euro.
Decorsi oltre tre mesi dalla firma del contratto di noleggio di lungo periodo, l'automobile elettrica non è stata messa a disposizione del cliente, pertanto mi sono avvalso della clausola risolutiva espressa indicata nel contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.
Ai sensi del secondo comma dell'articolo 1456 del codice civile, “In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva”.
Ho inviato una pec alla società di autonoleggio, dichiarando la mia volontà di considerare risolto di diritto il contratto di noleggio di auto elettrica, essendo decorsi oltre tre mesi dal perfezionamento del contratto.
Non ho ricevuto alcuna risposta dalla società … ma non è questo il problema …
Dopo aver tardato nel consegnare l'auto oggetto del noleggio, la società ritarda anche nella restituzione del deposito cauzionale pari a 1.800 euro.
Sono consapevole che dovrei rivolgerti ad un avvocato per procedere con atto di citazione al giudice di pace, in modo da ottenere una sentenza di condanna alla restituzione del deposito cauzionale con interessi legali e rivalutazione monetaria, tuttavia mi chiedo se sia possibile segnalare queste pratiche commerciali scorrette (ritardo nella consegna dell'automobile, mancato rispetto termini contratto di noleggio di lungo periodo vettura, ritardo nella restituzione del deposito cauzionale nell'ipotesi di risoluzione di diritto del contratto di noleggio etc etc) a qualche Autorità preposta, in modo da sollecitare un intervento sanzionatorio nei confronti di queste società che operano nel mondo dell'automobile.
Resto in attesa di un Suo autorevole parere.
Distinti saluti.

 

RISPOSTA

 

Contro queste pratiche scorrette poste in essere dagli operatori economici che orbitano nel mondo della vendita o del noleggio di lungo periodo di automobili (spesso di auto con alimentazione elettrica oppure ibrida), è sempre possibile inviare apposita segnalazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, utilizzando la seguente pagina web:

Segnala online all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

La segnalazione relativa alla prassi scorretta, può anche essere inviata all'Autorità Garante, con le seguenti modalità, chiedendo l'avvio dell'istruttoria finalizzata a comminare le sanzioni previste dalla legge per contrastare le irregolarità poste in essere sul mercato dell'automobile:

• tramite posta ordinaria inviando la segnalazione a Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Piazza Giuseppe Verdi 6/A – 00198 Roma;
• inviando la segnalazione scritta alla casella protocollo.agcm@pec.agcm.it;

E' opportuno precisare, a scanso di equivoci che nel caso di acquisto o di noleggio di una autovettura a lungo termine, non potrebbe essere accolta come valida giustificazione del ritardo, la circostanza per cui la concessionaria che non avrebbe ancora inviato l’autovettura, oggetto del contratto. Il noleggiatore dovrebbe ben conoscere, meglio del suo cliente, i tempi di consegna del veicolo, a maggior ragione in un periodo di rincari dei costi delle materie prime.

Consiglio sempre al cliente-consumatore di controllare che nel contratto di noleggio del veicolo oppure di compravendita dell'autovettura, il proprio ordine indichi il termine perentorio per la consegna dell'auto, solitamente fissato dai 2 ai 9 mesi, a seconda della marca, del modello e degli accessori richiesti.
Il contratto deve sempre prevedere la così detta clausola risolutiva espressa che consente al consumatore, in caso di ritardo oltre i tempi di consegna pattuiti di liberarsi dal contratto e ottenere la restituzione della somma versata a titolo di acconto.
Consiglio inoltre, di versare l'anticipo a titolo di caparra confirmatoria, piuttosto che a titolo di acconto o di deposito precauzionale, in modo da pretendere il doppio della caparra, ai sensi dell'articolo 1385 II comma del codice civile, in caso di recesso dal contratto, motivato a causa del ritardo nella consegna del bene: “Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra”.

Consiglio di prestare la massima attenzione nel leggere le condizioni generali di contratto che la società di noleggio propone, in modo da accorgersi di eventuali clausole vessatorie che necessiterebbero di approvazione specifica, ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile (approvazione separata, specifica ed autonoma, distinta dalla sottoscrizione del contratto di noleggio di lungo periodo).

In caso di ritardo nella consegna del veicolo, tale da configurare grave inadempimento, al fine di ottenere un risarcimento danni, il cliente deve dimostrare di aver subìto un danno (materiale o morale) dal ritardo nell’arrivo della macchina, tramite ad esempio la fattura per il noleggio di un'automobile sostitutiva. Non sarà mai possibile chiedere un risarcimento danni “generico”.

Le segnalazioni all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ad oggi, hanno riguardato con maggiore frequenza:

1)mancato rispetto dei termini contrattualmente previsti per la consegna dell'auto o per il rimborso;

2)lesione dei diritti dei consumatori nei contratti a distanza, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lettera g) del Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206);

3)clausola contrattuali vessatorie non approvate in modo autonomo, distinto e separato dal resto del contratto di noleggio di lungo periodo;

4)clausole penali troppo elevate a carico del cliente, ad esempio pari al 10% del prezzo di listino del veicolo;

5)inadeguata gestione dei reclami e delle richieste di assistenza da parte dei clienti;

6)carente o la mancata assistenza post-vendita in favore dei consumatori.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

2 - Modello diffida ad adempiere ritardo consegna automobile acquistata dal concessionario rivenditore





Mi chiamo xxxxxx, nel mese di aprile ho versato un acconto di euro 500 per l'acquisto di una Peugeot 208 presso la concessionaria xxxxxx di via xxxxxxxxx, Milano.
L'auto sarà intestata a Mia figlia.
All'atto di compromesso e versamento dell'acconto mi è stato rilasciato un documento con indicati i dettagli per il secondo acconto (5.500 euro) ed il saldo - dopo tre anni di rate di circa 200 euro - di euro 11.000 circa - valutazione dell'usato in quel momento dell'auto, con scelta di reso o tenuta dell'auto con versamento del predetto saldo.
Il commerciante ci disse che l'auto sarebbe stata consegnata nel mese di giugno, ma non specificando una data ipotetica nel contratto di vendita.
Verso la fine di giugno, lo stesso commerciante ci chiese, per ovvi motivi di fatturazione e per farci intendere che il secondo acconto avrebbe agevolato l'immatricolazione dell'auto e quindi la consegna - ma non specificando in che giorno - di versare, tramite bonifico, il secondo acconto (5.500 euro), bonifico documentabile con cartaceo. A tutt'oggi non abbiamo avuto nessuna risposta, ne tantomeno documenti che sembrino una fattura.
Nel leggere recensioni sull'operato della suddetta concessionaria, ho riscontrato che molti acquirenti si sono lamentati della scarsa professionalità degli operatori commerciali , ed alcuni acquirenti hanno fatto causa per il recupero degli acconti dati per l'acquisto di auto, perchè la concessionaria non aveva rispettato i tempi di consegna.
Le recensioni mi hanno insospettito molto e oggi mi trovo nel dubbio se agire in anticipo per chiedere per diritto il rimborso dell'acconto versato.
Vorrei da voi un eventuale consiglio in merito.
grazie e cordialità

RISPOSTA

E' possibile recedere unilateralmente dal contratto oppure risolverlo per inadempimento relativo del concessionario - rivenditore?
Per inadempimento relativo s'intende il ritardo nella consegna del veicolo oggetto di compravendita.
Ai fini della presente consulenza, sono essenziali le clausole contrattuali riportate negli atti di vendita dell'automobile.
Dobbiamo innanzitutto chiederci se nel contratto è stata indicata una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.
Esempio: in caso di mancata consegna del veicolo entro il 15 luglio 2023, il contratto s'intenderà automaticamente risolto, con conseguente diritto dell'acquirente al rimborso degli acconti versati, maggiorati degli interessi legali”
Ai sensi del secondo comma della suddetta norma del codice civile, “In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende avvalersi della clausola risolutiva”. Questo tipo di dichiarazione può essere inoltrata tramite pec, email, raccomandata a/r etc etc

In assenza di una clausola risolutiva espressa, occorre inviare una diffida ad adempiere, assegnando un congruo termine da considerare essenziale ai fini della risoluzione del contratto. Ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, “alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto”.
Ecco un fac simile di diffida ad adempiere:

Gentile concessionario,
in data …… ho acquistato presso il vostro autosalone l’autoveicolo Peugeot 208 colore nero targata xxxxxxx, numero di telaio xxxxxxxx.
Nonostante il pagamento del primo e del secondo acconto, come da contratto di compravendita, nonostante siano decorsi oltre 90 giorni dall'acquisto del veicolo, ad oggi il veicolo non mi è stato ancora consegnato.
Tanto premesso, con la presente Vi diffido formalmente ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile ad effettuare la consegna del veicolo da me acquistato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente.
Decorso inutilmente questo termine, Vi comunico sin d’ora la mia intenzione di risolvere il contratto e di esigere il rimborso degli acconti versati, maggiorati degli interessi legali e delle spese giudiziarie che si dovessero rendere necessarie.
Con riserva di ogni diritto.
Distinti saluti.
Firma dell’acquirente ____________________________

Una volta decorso il termine ulteriore di 15 giorni, si renderà necessario procedere con atto di citazione al giudice di pace, per ottenere una condanna al rimborso di quanto versato a titolo di acconto per l'acquisto dell'automobile.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti: