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Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

Consegna in ritardo dell'auto usata e diritto all'auto sostitutiva





Ho acquistato un audi TT del 1999 pagamento immediato con bonifico da DFXCAR concessionario in provincia di ________________.
Il 24/03/2026, CON LA CONSEGNA ENTRO UNA SETTIMANA, dopo aver fatto revisione e cambio olio filtro e batteria.

RISPOSTA

Si tratta pertanto di un acquisto tutelato dal codice del consumo.
Hai acquistato un'automobile usata da un rivenditore professionale.



Dopo varie telefonate e messaggi whatsapp con Michele colui che ho fatto il contratto, a causa che la batteria non si ricarica e si prevede il cambio dell'alternatore ma la cosa si dilunga fino alla consegna al giorno 08/05/2026, finalmente dopo 45 giorni mi consegnano l'auto.
Dopo 2 giorni la metto in garage per 48 ore quando vado a metterla in moto la batteria è scarica e devo accenderla con i cavi, invio mail e telefonate al venditore per denunciare il difetto, oggi Michele mi telefona per dirmi che verranno giovedì col carro attrezzi per sistemarla, ma io rispondo che la porto io ma voglio un auto sostitutiva non voglio restare ancora 40 giorni senza auto.

RISPOSTA

Il codice del consumo non prevede espressamente il diritto all'auto sostitutiva in questi casi, ma prevede un diritto al risarcimento danni.



Anzi mi dovrebbero pagare i danni, siamo rimasti cosi lui mi dice che l'auto sostitutiva non è disponibile.
Siamo rimasti così che devo fare?

RISPOSTA

Sì, certo, dovrebbero pagarti i danni, ma non esiste il diritto all'auto sostitutiva in questi casi. Quali sono i diritti che derivano dal Codice del Consumo in favore dell’acquirente?
Il concessionario è obbligato a garantirti che l'auto sia conforme a quanto promesso per almeno 12 mesi dalla consegna. Questa tutela legale non può essere esclusa o limitata in alcun modo, anche se non è scritta nel contratto. Il problema che hai riscontrato, ovvero la batteria che si scarica dopo soli due giorni, non è un semplice inconveniente. Un'auto deve essere in grado di mantenere la carica per un uso normale. Questo tipo di difetto, che impedisce l'uso base del veicolo, rientra a pieno titolo nei difetti di conformità coperti dalla garanzia del codice del consumo. C'è inoltre un aspetto giuridico fondamentale a tuo favore: se un difetto si manifesta entro un anno dalla consegna, si dà per scontato che fosse già presente al momento dell'acquisto, anche se non visibile. Questo significa che non devi essere tu a dimostrare la causa del guasto, ma è il concessionario a dover provare l'esatto contrario. Diciamo che si tratta di un'inversione dell'onere della prova in capo al venditore. Fatta questa premessa, quali sono i rimedi a tua disposizione?
1. Diritto alla riparazione del veicolo: Il venditore ha l'obbligo, di provvedere alla riparazione del difetto per ripristinare la conformità del bene, e deve farlo a sue spese e senza alcun costo per te. Per questo motivo, si era proposto di prenderla con il carro attrezzi.
2. La riparazione deve avvenire (articolo 130 del codice del consumo):
-entro un tempo "congruo": considerata l'attesa di 45 giorni che hai già subito per la prima consegna, un ulteriore lungo ritardo sarebbe inaccettabile.
-senza "notevoli inconvenienti": restare senza un'automobile che hai pagato per settimane è, per legge, un notevole inconveniente.
3. Se il venditore ritarda, prende tempo o non rispetta le condizioni di cui sopra, scattano i tuoi diritti successivi:
-Riduzione del prezzo: Puoi chiedere di trattenere l'auto, ma ottenere un rimborso proporzionato al suo minor valore causato dal difetto.
-Risoluzione del contratto: Se i tempi si allungano in modo irragionevole o il venditore non provvede, puoi decidere di restituire l'auto e riavere indietro l'intera somma che hai pagato. Questa richiesta si formalizza con una dichiarazione scritta al venditore. Se la riparazione dovesse fallire e il problema si ripresentasse (esattamente la tua situazione, visto che la batteria era già un problema noto), la tua posizione per chiedere la risoluzione del contratto sarebbe ancora più solida.
Come procedere d'ora in avanti?
D'ora in poi, comunica solo via email o, meglio ancora, con una raccomandata A/R o PEC. Ogni messaggio deve essere tracciabile e costituire una prova. Le telefonate non ti danno alcuna tutela. Invia subito una comunicazione scritta al concessionario (anche tramite email) dove:
-Rammenti i fatti: acquisto del 24/03/2026, consegna dopo 45 giorni l'08/05/2026 nonostante il problema alla batteria, e il ripresentarsi del difetto dopo soli 2 giorni.
-Contestualizzi il difetto come un difetto di conformità; quindi, hai diritto alla tutela del codice del consumo.
-Intimi la riparazione definitiva e a regola d'arte, a loro spese, entro un termine Michele e perentorio di 7 o 10 giorni dalla ricezione della lettera.
-Avverti che, in caso di mancata riparazione, ti riservi di agire per la risoluzione del contratto con restituzione dell'auto e rimborso totale, tramite atto di citazione al giudice di pace.
-Metti in chiaro che considererai ogni ulteriore giorno di attesa come un "notevole inconveniente" e che agirai per il risarcimento di tutti i danni subiti, compresi i costi per i mezzi alternativi.
Sebbene la legge non preveda esplicitamente un obbligo di auto sostitutiva, il Codice del Consumo vieta che la riparazione arrechi "notevoli inconvenienti". Se l'auto non sarà riparata entro 7 – 10 giorni, chiederai la risoluzione del contratto con risarcimento danni per gli inconvenienti ai quali sei andato incontro.
Ecco la diffida da inviare a mezzo pec:

*****

Al concessionario -----------------------
DIFFIDA E MESSA IN MORA
Io sottoscritto ____________, nato a ____________ il ____________, residente in ____________, Via ____________ n. ___, C.F. ____________, tel. ____________, email ____________,
PREMESSO CHE
In data 24/03/2026, ho acquistato dalla Vostra concessionaria DFXCAR, con sede in ____________, l’autovettura Audi TT immatricolata nel 1999, pagando l’intero corrispettivo tramite bonifico immediato.
La consegna, pattuita entro una settimana dall’acquisto, è avvenuta con un ritardo di oltre 45 giorni (08/05/2026) a causa – a Vostra stessa ammissione – di un problema all’impianto di ricarica della batteria (alternatore).
A distanza di soli due giorni dalla consegna, avendo parcheggiato il veicolo in garage per 48 ore, la batteria risultava completamente scarica e l’auto non era in grado di mettersi in moto, rendendo necessario l’avviamento con cavi.
Ho immediatamente segnalato il difetto tramite email e colloqui telefonici con il Sig. Michele, che in data odierna mi ha comunicato la Vostra intenzione di ritirare l’auto con carro attrezzi per una nuova riparazione, senza però offrire alcun veicolo sostitutivo e senza indicare un termine certo per la restituzione del mezzo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il rapporto di compravendita è soggetto alla disciplina del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005). Ai sensi dell’art. 129 e ss., il venditore professionale è tenuto a consegnare un bene conforme al contratto e a garantire il consumatore per i difetti di conformità che si manifestino entro due anni dalla consegna (con presunzione di preesistenza se insorti entro un anno).
Il difetto lamentato (batteria che perde carica dopo 48 ore di inutilizzo) impedisce il normale utilizzo del veicolo e configura un difetto di conformità per il quale siete tenuti a intervenire senza spese e senza notevoli inconvenienti per il consumatore (art. 130 Cod. Cons.). Il precedente ritardo di 45 giorni nella prima consegna, legato alla medesima problematica, e l’attuale indisponibilità di un’auto sostitutiva costituiscono un “notevole inconveniente” che mi legittima a pretendere un intervento risolutivo in tempi brevi o, in difetto, la risoluzione del contratto con il risarcimento dei danni.

TUTTO CIÒ PREMESSO, INTIMO E DIFFIDO
la società DFXCAR, in persona del legale rappresentante pro tempore, a provvedere, entro e non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento della presente, a:
1. Ritirare il veicolo Audi TT presso il mio domicilio o concordare con me un appuntamento, adottando ogni onere e spesa a Vostro carico.
2. Eseguire la riparazione definitiva e a regola d’arte del difetto di ricarica della batteria, ripristinando la piena conformità del bene.
3. Riconsegnarmi il veicolo perfettamente funzionante, senza alcun costo, entro il medesimo termine di 7 giorni o, in subordine, in un termine comunque non superiore a 10 giorni dalla presa in carico.
In caso di mancata o incompleta ottemperanza alla presente diffida nel termine sopra indicato, mi riservo di:
Chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 130, comma 7, Cod. Cons., con restituzione dell’auto e rimborso integrale del prezzo versato;
Domandare il risarcimento di tutti i danni subiti, ivi compresi i costi per mezzi di trasporto alternativi e ogni ulteriore voce di danno, tramite azione giudiziale innanzi al Giudice di Pace competente.
Rammento, infine, che eventuali ulteriori ritardi aggraveranno la Vostra posizione e costituiranno valido presupposto per la richiesta di riduzione del prezzo o per la risoluzione immediata del contratto.
Confido in un Vostro urgente riscontro scritto e nel ripristino della piena funzionalità del veicolo entro il termine perentorio assegnato.
Luogo e data, ____________
Firma ___________________________

*****

A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206 Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
 

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