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Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

Diritto penale - Abbandono di persone minori o incapaci e pena della reclusione



Alessandro da Prato



Scusate il disturbo,avrei da porvi una domanda: quale pena prevede il codice civile/penale se un invalido al 100% viene lasciato incustodito.Vi ringrazio sentitamente.



RISPOSTA



Chi abbandona una persona invalida al 100% commette il reato previsto dall'articolo 591 del codice penale.

Art. 591 Abbandono di persone minori o incapaci

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere la cura, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro. La pena e' della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed e' da tre a otto anni se ne deriva la morte. Le pene sono aumentate se il fatto e' commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.

Il legislatore prevede la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni.
La pena è aumentata se dall'abbandono deriva una lesione personale o la morte dell'invalido.
L'aumento della pena è previsto anche in ragione del ruolo sociale svolto dal soggetto che ha abbandonato l'invalido (ad esempio il tutore o il genitore).
La durata della reclusione può aumentare, in tal caso, nella misura di 1/3.
Cordiali saluti.

 

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