Contratti - Domanda di riduzione del prezzo dell'immobile del compratore.



Claudia da Milano



Trattasi di un quesito relativo all'acquisto di un immobile. Nel 2005 ho acquistato un appartamento da un privato che precedentemente aveva acquistato dal costruttore. Nel 2008 si è conclusa una causa con la ditta costruttrice che ha portato alla transazione in merito al rifacimento delle facciate dello stabile. Ciò ha comportato il pagamento da parte mia di circa 8000 euro di spese (divise in 18 rate). Sto cercando di procurarmi i verbali delle assemblee di condominio precedenti al mio ingresso per capire se il precedente proprietario era al corrente di queste problematiche al momento della vendita. Ne ho in mano già una in cui si da mandato all'amministratore di contattare la ditta costruttrice per consegnare l'elenco delle problematiche. Nel caso avessi saputo di queste problematiche probabilmente non avrei acquistato l'immobile o lo avrei acquistato ad un prezzo inferiore. Posso procedere contro il precedente proprietario per il risarcimento dei danni (contributo spese per il rifacimento delle facciate)?



RISPOSTA



Hai facoltà di procedere giudizialmente nei confronti del tuo dante causa (il precedente proprietario), ai sensi dell'articolo 1492, I comma, del codice civile, al fine di chiedere la restituzione di una parte del corrispettivo della vendita, in proporzione alla diminuzione di valore del bene immobile, a seguito della suddetta transazione, stipulata a tua insaputa, ed al pagamento delle spese per il rifacimento delle facciate dello stabile.
Si tratta della domanda giudiziale di riduzione del prezzo dell'immobile, da parte del compratore.

Se dai verbali delle assemblee condominiali, dovesse emergere la piena conoscenza, da parte del precedente proprietario, delle suddette problematiche, avrai facoltà di agire giudizialmente, ai sensi dell'articolo 1494 del codice civile, oltre che per la restituzione di una parte del corrispettivo di vendita, anche per il risarcimento di tutti i danni che hai subito, a seguito dell'equivoco imprevisto. Ai sensi dell'articolo 1495, l'azione giudiziale si prescrive nel termine di un anno, dal momento della scoperta dell'obbligo delle spese per i lavori di rifacimento.
Non è necessaria la denuncia prevista dall'articolo 1495, II comma, in quanto il venditore ha occultato le suddette problematiche, al momento della vendita (la suddetta denuncia doveva essere presentata al venditore, entro otto giorni dalla scoperta della transazione e delle conseguenze pregiudizievoli della stessa).
E' necessaria l'assistenza di un avvocato.
Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.