Diritto privato - Procedimento di convalida di sfratto per morosità. Competenza del tribunale
Vi prego di rispondere ESAURIENTEMENTE a tutte e due le seguenti domande:
1)Per fare uno SFRATTO per MOROSITA' si può ricorrere al giudice di pace?
2)Se non fosse competente il GdP posso rivolgermi al tribunale senza il patrocinio di un legale?
Grazie!!!
1)Non è competente il giudice di pace. La competenza del giudice di pace è tassativamente indicata dall'articolo 7 del codice di procedura civile.
La competenza del tribunale civile invece è generale e residuale (tutto quello che non è attribuito espressamente al giudice di pace), ai sensi dell'articolo 9 del medesimo codice.
Art. 7 del c.p.c. Competenza del giudice di pace
Il giudice di pace e' competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a € 5.000,00, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Il giudice di pace e' altresi' competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purche' il valore della controversia non superi € 20.000,00.
E' competente qualunque ne sia il valore:
1 per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; 2 per le cause relative alla misura ed alle modalita' d'uso dei servizi di condominio di case;
3 per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilita';
3 bis - per le cause relative agli interessi o accessori da ridardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.
Art. 9 del c.p.c. Competenza del tribunale
Il tribunale e' competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice. Il tribunale e' altresi' esclusivamente competente per tutte le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacita' delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.
2)Poiché la competenza è del tribunale e non del giudice di pace, è necessaria l'assistenza tecnica di un avvocato. Le ipotesi in cui il cittadino può “difendersi da solo”, dinanzi all'autorità giudiziaria, sono elencate dall'articolo 82 del codice di procedura civile.
Art. 82 del c.p.c. Patrocinio
Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede € 516,46.
Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entita' della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, puo' autorizzarla a stare in giudizio di persona.
Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.