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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Donazione - Impugnazione della donazione lesiva della quota di legittima e quota di riserva a favore dei figli
Una donazione può essere contestata in qualsiasi momento?
Mia madre 94 anni, era proprietaria di 8/16 di un maso (prati, bosco, malga, casa e stalla). I rimanenti 8/16 sono suddivise in 8 figli. Un paio di mesi fa ha donato la sua proprietà a un unico figlio; tale donazione è stata registrato nel catasto, pertanto ora risulta che un figlio possiede 9/16 dell’intera proprietà. Mia madre non avendo altre proprietà, chiedo:
a) è legale tale donazione
b) se non lo fosse, si può impugnare la donazione anche già adesso, mentre la madre è ancora in vita?
c) occorre per tale azione l’assistenza legale oppure la si può fare anche come privato cittadino – quale è la procedura?
Attendo Vostra risposta e invio cordiali saluti
RISPOSTA
Tale donazione è lesiva della quota di legittima spettante agli altri figli, tuttavia per impugnarla è necessario attendere la morte dell'anziana madre.
Ai sensi dell'articolo 537 II comma del codice civile, la quota di legittima spettante a tutti i figli, complessivamente, è pari a 2/3 dell'intero asse ereditario della mamma.
Art. 537 del codice civile. Riserva a favore dei figli legittimi e naturali.
Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, legittimo o naturale, a questi è riservata la metà del patrimonio.
Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali.
I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali.
Ipotizziamo un valore dell'asse ereditario pari a 99.000 euro.
Ciascun figlio deve ereditare almeno una quota di legittima pari a “66.000 euro (2/3 dell'asse ereditario) diviso otto figli = 8.250 euro.
Se gli 8/16 del maso avessero un valore di 99.000 euro, alla morte della madre, il figlio donatario dovrebbe pagare un conguaglio in denaro, altri altri fratelli diseredati dall'eredità, pari a 8.250 euro ciascuno.
Soltanto alla morte della mamma … non finché la mamma sarà in vita.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.