1 - Impugnare bocciatura per stato d’animo dell’alunno per la separazione dei genitori





Ricorso x bocciatura liceo classico Sintesi il caso di mio figlio è il seguente: io e mia moglie ci stiamo separando Mio figlio ne ha sofferto tanto che io e mia moglie abbiamo avvisato i prof e il preside della situazione ricevendo rassicurazioni in merito A maggio in un colloquio con il preside ho ricevuto ulteriori rassicurazioni sulla comprensione del caso e "nel caso di impreparati non avrebbero pesato se nel finale il ragazzo avesse raggiunto un solida sufficienza"

Così è stato e ad eccezione di 3 materie (Italiano Latino filosofia) mia figlia ha raggiunto la sufficienza piena nelle restanti

Solo in matematica e greco la sufficienza non era aritmetica ma con un notevole crescendo nel 2 quadrimestre Tanto che i relativi prof si sono espressi chiaramente sulla sufficienza raggiunta Invece è stata respinta Ci sono spazi per un ricorso?



RISPOSTA



Chiedo scusa, vorrei dapprima fare una premessa ed in seguito chiedere una precisazione.
La premessa è la seguente: in caso di ricorso al TAR contro il provvedimento di non ammissione alla classe superiore, l'aspetto umano relativo alla separazione dei genitori non sarà nemmeno preso in considerazione dai giudici, così come saranno irrilevanti le parole “rassicuranti” del preside.

Dobbiamo trovare altri motivi per presentare ricorso al TAR entro 60 gg dalla bocciatura.
Ad esempio, il regolamento scolastico oppure il piano dell'offerta formativa della scuola, prevedono il numero di materie per essere bocciati o rimandati a settembre. In genere, i regolamenti prevedono la bocciatura con 4 insufficienze e gli esami a settembre con 3 insufficienze (esami a settembre ovviamente anche con 1 o 2 materie insufficienti).
Oppure i regolamenti prevedono 4 punti di distacco dalla sufficienza per essere bocciati; quindi se prendi due voti 5 ed un voto 4, sei bocciato come se avessi preso quattro voti 5 !

Prima mossa da fare: chiedere con istanza di accesso agli atti inoltrata al preside della scuola, il regolamento scolastico da cui risulta il numero di insufficienze per la bocciatura stabilito ad inizio anno, oltre che una copia del verbale del consiglio di classe che ha deciso la non ammissione all'anno successivo di tua figlia.
Le motivazione per il ricorso al TAR debbono essere altre, come la disparità di trattamento tra alunni o la mancata predisposizione di corsi di recupero o non avere fatto nel corso dell'anno, un numero di verifiche o di interrogazioni sufficienti, come da piano dell'offerta formativa previsto dalla scuola.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

2 - Prova di resistenza ricorso al tar contro la bocciatura a scuola alunno, il docente non aveva il numero minimo di voti (3 nel secondo quadrimestre) deciso nel dipartimento.





La mail per la quale ho pagato non è quella che appare sotto, ma è un'altra che diceva:
È stato bocciato a maggioranza un alunno, ma uno dei docenti che ha messo il voto insufficiente non aveva il numero minimo di voti (3 nel secondo quadrimestre) deciso nel dipartimento.
Ci sono gli estremi per un ricorso?
Saluti

RISPOSTA

Per capire se è possibile o meno procedere con ricorso al TAR, entro 60 giorni dalla conoscenza giuridica del giudizio di non ammissione alla classe successiva, dobbiamo fare la così detta “prova di resistenza”.
Di cosa si tratta?
La così detta prova di resistenza è quella prova che, in relazione alle specifiche censure dedotte, l'accoglimento del ricorso arrecherebbe una qualche utilità al ricorrente.

In parole concrete, se questo docente che non aveva un numero minimo di voti, avesse votato per la promozione dell'alunno, si sarebbe formata ugualmente una maggioranza favorevole alla non ammissione?
Facciamo un esempio: dieci materie, nel consiglio di classe sette docenti votano per la bocciatura, tra i quali il docente che non ha il numero minimo di voti, altri tre docenti votano per la promozione.
Anche se consideriamo viziato il voto del docente che non ha il numero minimo di voti, la maggioranza (sei su dieci) sarebbe comunque favorevole alla non ammissione.
Il ricorso al TAR non produrrebbe nessun effetto favorevole per l'alunno ricorrente, non riuscendo a superare la così detta prova di resistenza.
In questi casi, come nell'ipotesi di un concorso pubblico, fornire la prova di resistenza non è un mero adempimento formale, ma rappresenta un onere probatorio che, ai sensi dell’articolo 2697 del codice civile, grava sulla parte ricorrente ed incide sulla sussistenza, o meno, dell’interesse ad agire in giudizio.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

Vuoi chiedere una consulenza online ai nostri Avvocati?

Richiedi Consulenza Legale

avvocatogratis.it pubblica migliaia di consulenze legali e articoli di approfondimento

cerca