Valutazione non adeguata dell'alunno e non conforme al piano dell'offerta formativa





Mi chiamo xxxxxxxxxx e scrivo in relazione a dei dubbi sulla gestione scolastica della prima liceo linguisti di mia figlia.
Premetto che, sino a poco tempo fa non ho dato molto credito alle lamentele sulla gestione scolastica da parte dell'istituto sull'insegnamento verso mia figlia, la esortavo semplicemente a studiare, cosa che faceva.
Mi limitavo a monitorare la situazione voti, cosa che tutto sommato non presentava molti problemi.
Purtroppo, i controlli erano resi difficili da ritardi di pubblicazione sul registro on line scolastico e cartaceo, spesso il registro on line non era disponibile, però fidandomi dell'istituto più che di mia figlia, ho liquidato la cosa come "cose che succedono", sopratutto perchè sino alla data del 25 maggio 2015 non ho mai ricevuto nessun comunicazioni da parte della scuola di carattere negativo sul rendimento/comportamento della ragazzina.
Il 25 maggio 2015, ricevo per posta la comunicazione allegata alla presente (comunicazione scuola), comunicazione inviatami per posta ordinaria spedita il 15 maggio, come si evidenzia dall'allegato (comunicazione con busta ricevuta il 25 maggio).
Leggendo la comunicazione, notavo (arrabbiandomi) che mi si chiedeva un incontro causa situazione molto precaria del profitto scolastico 10 giorni prima della fine della scuola, mi si chiedeva conferma il giorno prima che fosse inviata (inviata il 14 e richiesta conferma il 13) su una cosa scritta e deliberata il 5 maggio, 21 giorni prima della fine della scuola.
Questa e le successive difficoltà nell'incontro chiarificatore sulla questione formale della comunicazione con la scuola, incontro ottenuto solo parzialmente con la vice preside dopo consegna di raccomandata a mano richiedente l'incontro in data 28 maggio 2015, mi hanno portato a rivalutare le lamentele di mia figlia su alcuni professori e sulla gestione scolastica nei suoi confronti.
Probabilmente mia figlia verrà bocciata, alla meglio verrà rimandata in 3 materie e mi chiedevo se c'è la possibilità di un ricorso magari gestito da voi verso gli organi competenti.
In passato ho avuto problemi simili con l'altro figlio, figlio che è improvvisamente diventato un "genio" dopo due anni di bocciatura conseguenti ed il cambio di istituto.
Non voglio ripetere gli stessi errori e ho il fondato sospetto che mia figlia non sia stata adeguatamente tutelata in fatto di apprendimento che di possibilità di recupero e valutazione.
Attendo vostri consigli e modalità di azione nel caso riteneste la mia degna di nota.
Cordialmente...



RISPOSTA



Ritengo che ci siano tutti i presupposti per impugnare con ricorso al TAR il giudizio di “bocciatura” per i seguenti motivi:

- Supporto della giurisprudenza del TAR.

I professori della classe ____________ fino a dieci giorni dal termine dell'anno scolastico, non avevano fatto alcuna proposta circa la possibilità di recupero della studentessa, né i suoi genitori sono stati mai convocati.
I docenti non hanno rispettato il piano di offerta formativa scolastica relativamente ai seguenti aspetti:

1) Programmazione educativa e didattica - Verifica e valutazione,
2) Modalità di recupero dei debiti formativi.

Nonostante quanto previsto dalla giurisprudenza del TAR.
Secondo la sentenza del T.A.R. Lazio, 9 aprile 2014, n. 3838:
Il consiglio di classe è obbligato ad un approfondimento della posizione dello studente, che non può essere esaminata invece soltanto con una mera "presa d'atto" dei voti e dalla constatazione che lo stesso non ha recuperato le insufficienze in una o più materie, senza alcuna valutazione sulla capacità di recupero con percorso individuale.

Quale valutazione sulla capacità di recupero con percorso individuale è stata fatta dai docenti prima di maggio 2015 ?

Secondo la sentenza del T.A.R. Liguria, II, n. 514/2013, inoltre il consiglio di classe non può limitarsi a recepire acriticamente i voti proposti dagli insegnanti, ma dovrebbe fare compiuta applicazione del principio secondo cui la valutazione ha ad oggetto il processo d'apprendimento e il rendimento scolastico complessivo dell'alunno, e non s'arresta, senza approfondita motivazione, di fronte al giudizio negativo sulla singola materia o su più materie.

- Supporto della prassi amministrativa.

L'Ordinanza Ministeriale n. 92 Prot. n. 11075 del 5.11.2007, obbliga le scuole ha programmare e attuare le attività di recupero.
… ad attuarle prima del 21 maggio !!!
Vorrei che la leggessi, giusto per capire le carenze dell'istituto scolastico.
In particolare: “Nelle attività di recupero rientrano gli interventi di sostegno che hanno lo scopo fondamentale di prevenire l’insuccesso scolastico e si realizzano, pertanto, in ogni periodo dell’anno scolastico, a cominciare dalle fasi iniziali. Esse sono tendenzialmente finalizzate alla progressiva riduzione di quelle di recupero dei debiti e si concentrano sulle discipline o sulle aree disciplinari per le quali si registri nella scuola un più elevato numero di valutazioni insufficienti. 4. Le scuole promuovono e favoriscono la partecipazione attiva degli studenti alle iniziative di sostegno programmate, dandone altresì periodicamente notizia alle famiglie”.

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/om92_07.pdf

Ogni commento sarebbe superfluo …

Tanto premesso, prevenire è meglio che curare; prima che tua figlia sia bocciata, scrivi una lettera di richiesta di chiarimenti ufficiali.

Per quale motivo non è stata rispettata l'ordinanza 92 ?
… ed il POF, per quale motivo non è stato rispettato ?
Qual è il numero minimo di valutazioni previste per il singolo alunno dal POF (compiti in classe, interrogazioni etc etc) ?
Quale offerta “adeguata” di recupero individuale è stata predisposta dalla scuola ?
E' stata predisposta per tempo ?

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Vuoi chiedere una consulenza online ai nostri Avvocati?

avvocatogratis.it pubblica migliaia di consulenze legali e articoli di approfondimento

cerca