3 Consulenze:

1 - Illegittimità multa abbandono rifiuti in base a documenti trovati nel sacchetto aperto dalla polizia locale





Salve in data odierna ho ricevuto una sanzione dal comune per abbandono di un sacchetto di rifiuti , all’interno del sacchetto hanno rinvenuto una multa con il mio nominativo, e un preventivo di assicurazione senza nominativo. Sono stato convocato dai vigili per un chiarimento, ed io ho dichiarato di essere all’oscuro di tutto , e che il mio contenitore della carta viene messo ogni Lunedì sulla strada nell’attesa dello smaltimento.

Non so’ come questi documenti possano essere capitati in un sacchetto della spazzatura abbandonato. Inoltre oltre ad aver multato me di 300 euro, hanno multato anche mia moglie di altre 300 euro totale 600 euro, dicendo che siamo in due in casa.

Chiedo gentilmente un vostro parere è allego file documenti. In attesa porgo i miei saluti. Grazie.

 

RISPOSTA



Confermo l'illegittimità del verbale di violazione dell'articolo 255 del decreto legislativo n. 152 del 2006, oltre che dell'ordinanza sindacale n. 44 del 25 maggio 2011, per i seguenti motivi:

Art. 255 decreto legislativo n. 152/2006. Abbandono di rifiuti
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
(comma così modificato dall'art. 34 del d.lgs. n. 205 del 2010)

Innanzitutto il verbale può essere annullato per mancata contestazione immediata della violazione. Il predetto verbale viene notificato all’interessato, dopo diversi giorni dalla contestazione dei fatti, mentre l’art. 14 della legge 689 del 1981 dispone espressamente che la violazione, quando è possibile deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento. Dal verbale non emerge alcun tentativo da parte degli agenti accertatori, di verificare nell’immediatezza a chi appartenesse il sacchetto contenente indifferenziato, abbandonato in via Lungomare.

Gli accertatori hanno altresì violato la normativa in materia di privacy, aprendo il sacchetto per verificare il contenuto, al fine di risalire al presunto trasgressore.
Secondo il Garante della Privacy, l’uso ispettivo dei sacchetti in luoghi diversi dalla propria dimora può essere consentito esclusivamente quando non sia in nessun altro modo identificabile (sacchetti dotati di microchip, di codici a barre, o eventualmente di RFID). La polizia locale, aprendo il sacchetto abbandonato, contenente indifferenziato, ha leso situazioni giuridicamente tutelate, quale la libertà e la segretezza della corrispondenza lasciata nei rifiuti.

L'apparato motivazionale della multa che ti è stata comminata è palesemente illegittimo in quanto la multa comminata al cittadino non deve indicare solo gli estremi dell’illecito ma anche identificare con precisione il colpevole.
Non soltanto il colpevole non è stato identificato al momento della violazione della norma di legge, non soltanto non si motivano le ragioni per cui non è stato possibile contestare immediatamente la violazione … ma non si motiva nemmeno la quantificazione della multa tra il minimo ed il massimo edittale!
Perché proprio 600 euro, se il minimo edittale prevede 300 ed il massimo edittale prevede 3000? Perché in casa ci sarebbe anche tua moglie???!!!
La motivazione non è pertinente, visto che non risulta la precisa identificazione del colpevole nella persona di tua moglie.

Consiglio entro 30 giorni dalla notifica di chiedere di essere sentito personalmente ovvero di presentare scritti difensivi, ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 689 del 1981.

Se non accoglieranno le tue memorie difensive, ti sarà notificata un'ordinanza ingiunzione da impugnare con ricorso al tribunale civile, trattandosi di materia ambientale A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.


Modello richiesta di annullamento multa

 

2 - Verbale multa abbandono rifiuti impugnazione notifica dopo 90 giorni dalla trasgressione





Il giorno 15 marzo, ricevo a mano da un incaricato della Polizia locale, un verbale di contestazione abbandono rifiuti, infrazione avvenuta e verbalizzata il 7 dicembre da un ausiliario igiene urbana, trasmesso alla Polizia.
Sono riuscito ieri, ad avere la documentazione da cui risulta l'abbandono di un pezzo di scatola di cartone presumibile spedizione Amazon, effettuata a mia figlia, ma spedita a me, al mio indirizzo, dove c'era l'etichetta con indirizzo stampato. Pezzo di scatola ritrovato dalla parte opposta della città, rispetto alla mia abitazione, abitazione indipendente, dove fronte strada, poso giornalmente all'esterno del mio cancello, i contenitori che vengono ritirati la mattina.
Il contenitore della carta e cartone da me utilizzato è un bidone molto capiente, senza coperchio a chiusura, in cui di certo ho inserito all'epoca anche quell'imballo.
Oggi, 10 marzo, sentito l'ufficio Polizia locale, ho scritto al Sindaco, come da loro suggerito, per essere ascoltato e la mia lettera di richiesta, consegnata a mano e protocollata, ribadiva la mia estraneità ai fatti.
La multa non l'ho pagata perché non voglio essere considerato colpevole di un fatto mai da me commesso e per il quale non so darmi spiegazioni.
In attesa di vostri cortesi suggerimenti, porgo cordiali saluti e ringrazio anticipatamente.

RISPOSTA

Il verbale emesso a seguito degli accertamenti eseguiti ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689/1981, per la violazione di cui all'articolo 12 comma 4 del regolamento comunale di xxxxxxx, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 09/06/2011, è illegittima e pertanto annullabile per i seguenti motivi: in considerazione dell'articolo 12 comma 4 del regolamento comunale di xxxxxxx, “è vietato disfarsi di qualunque rifiuto attraverso l’abbandono su suolo pubblico. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma di € 250,00, come previsto dalla delibera di giunta n. 156 del 13/06/2018”.

A seguito degli atti di accertamento eseguiti (o meglio … che sarebbero stati eseguiti) dal verbalizzante, non si comprende per quale motivo il trasgressore avrebbe dovuto disfarsi di un imballaggio di amazon, ad una tale distanza dalla sua abitazione!
C'è forse la possibilità di ordinare la consegna dei pacchi, da parte di Amazon, nei pressi della campane di vetro della città?!
Non si comprende il motivo per cui una persona ragionevole, scartato il pacco di Amazon, dovrebbe poi abbandonarlo in un luogo così distante dal suo domicilio!

Passiamo adesso ad esaminare gli articoli 13 e 14 della legge 689/1981, citati nel verbale, in particolar modo il primo e secondo comma dell'articolo 14: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.

La notifica del verbale (sempre che si possa parlare di notifica … perché si tratta di una consegna nelle tue mani assolutamente informale), è avvenuta dopo 90 giorni dalla trasgressione dello scorso 7 dicembre 2022.

Art. 13 della legge 689/1981. Atti di accertamento
Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra preparazione tecnica.
Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il Codice di Procedura Penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
E sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 c.p.p.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.


Art. 14 della legge 689/1981. Contestazione e notificazione
La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.


Non solo: sei obbligato in solido al pagamento della sanzione di 250 euro, insieme al proprietario del terreno sul quale è stato ritrovato l'imballaggio di cartone di Amazon. Per quale motivo la trasgressione non risulta essere stata notificata nell'immediatezza, quanto meno al proprietario del terreno sul quale è stato ritrovato l'imballaggio di cartone di Amazon?
Non sussiste alcun ragionevole motivo per giustificare la mancata notifica del verbale, quanto meno al proprietario del terreno sul quale è stato ritrovato l'imballaggio di cartone di Amazon.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

3 - Impugnare multa abbandono sacchetto immondizia per un guasto allo sportello contenitore rifiuti





Buongiorno,
Chiedo il vostro aiuto per sbrogliare questa vicenda che ha dell’incredibile.
Mi sono stati recapitati due verbali per la stessa violazione , per lo stesso giorno a due persone dello stesso nucleo famigliare.
Abito al numero civico 6 di via ________ in Bologna dal 1998 e mai e poi mai ho abbandonato rifiuti per la strada , se non in casi eccezionali di guasto del contenitore con lo sportello in avaria che impedisce l’immissione del sacchetto da smaltire.
Questa operazione la eseguo di sera , anche in tarda serata e in quell’occasione il cassonetto non si apriva per cui ho dovuto sistemare il sacchetto a fianco dello stesso .
Il giorno seguente hanno riparato il cassonetto (non riparano i cassonetti di notte) e hanno trovato il sacchetto che avevo depositato la sera precedente.
Sono risaliti alla nostra famiglia per lettere o altro che riportava l’indirizzo di casa nostra.

RISPOSTA

Come indicato nella prima pagina che mi hai allegato, è possibile presentare memoria difensiva entro 30 giorni dalla notifica della sanzione amministrativa comminata ai sensi dell'articolo 40 del regolamento del Comune di Bologna sulla gestione dei rifiuti solidi urbani.
Siccome i verbali di accertamento sono due e sono intestati a due persone fisiche diverse, le memorie da presentare saranno appunto due.
Ecco di seguito il testo motivato della memoria difensiva (non riesco a leggere gli indirizzi ai quali inviare la memoria sono scritto troppo in piccolo e non riesco a leggerli sulla prima pagina dell verbale):

Al Sindaco di Bologna
Al Comando della Polizia Locale di Bologna
All'Agente Accertatore Hera SPA
protocollo@xxxxxxxxxxxxxx.it


MEMORIE DIFENSIVE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 689 DEL 1981 - VERBALE DELL'AGENTE ACCERTATORE HERA SPA

Visto il verbale n. XX del 05/12/2024 dell'Agente accertatore Hera SPA relativo alla violazione dell'articolo 40 comma 2/A del regolamento comunale di Bologna sulla gestione dei rifiuti urbani che prevede quanto segue:
“1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite a norma delle leggi e disposizioni vigenti
. 2. Oltre ai divieti espressamente citati negli articoli del presente Regolamento è vietato: a) gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, cartacce o altri materiali minuti, deiezioni animali, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in generale materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti, fatte salve le peculiari modalità di raccolta organizzate dal Gestore”.

Visto l'articolo 18 della legge 689 del 1981 che prevede quanto segue: “1. Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire, all’autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’art. 17, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
2. L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto”.

Considerato che il sottoscritto xxxxxx nato a xxxxxx il xxxxxxx, presunto trasgressore, intende avvalersi di quanto previsto dalla predetta norma, ossia presentare, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale, una memoria difensiva contenente la richiesta di essere sentito dall'autorità competente, al fine di ottenere l'annullamento in autotutela del verbale n. xx del 05/12/2024 e della conseguente sanzione amministrativa.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO SI CHIEDE L'ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL VERBALE N. xx/2024 PER I SEGUENTI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1)Mancata contestazione immediata della violazione. Il predetto verbale viene redatto e notificato all’interessato, dopo diversi giorni dalla contestazione dei fatti che sarebbero accaduti in data 22 novembre 2024: il verbale è stato redatto presso gli uffici della Hera SPA, soltanto in data 5 dicembre 2024, mentre la presunta trasgressione risale al 22 novembre 2024. L’art. 14 della legge 689 del 1981 dispone espressamente che la violazione, quando è possibile deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento. Dal verbale non emerge alcun tentativo da parte degli agenti accertatori, di verificare nell’immediatezza a chi appartenesse il sacchetto contenente indifferenziato, abbandonato in via ____________. Né tanto meno l'assenza di mancata contestazione immediata della violazione viene in qualche modo motivata ovvero giustificata.

2)Violazione delle norme in materia di privacy.
Gli accertatori hanno altresì violato la normativa in materia di privacy, aprendo il sacchetto per verificare il contenuto, al fine di risalire al presunto trasgressore. Secondo il Garante della Privacy, l’uso ispettivo dei sacchetti in luoghi diversi dalla propria dimora può essere consentito esclusivamente quando non sia in nessun altro modo identificabile (sacchetti dotati di microchip, di codici a barre, o eventualmente di RFID). L'Agente accertatore, aprendo il sacchetto abbandonato, contenente indifferenziato, ha leso situazioni giuridicamente tutelate, quale la libertà e la segretezza della corrispondenza lasciata nei rifiuti. Tale violazione di diritti soggettivi costituzionalmente rilevanti rende illegittimo quindi annullabile l'intero verbale di accertamento di presunta violazione.

3) Assenza dell'elemento soggettivo di cui all'articolo 3 della legge n. 689/1981 (dolo/colpa).
Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nella presente fattispecie tuttavia, il sottoscritto non ha agito né con dolo né in modo colposo, giacché si configurava, la sera dello scorso 22 novembre 2025, un caso eccezionale di guasto del contenitore dei rifiuti solidi urbani, a causa dello sportello in avaria che impediva l'immissione del sacchetto da smaltire. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti solidi urbani, il Comune di Bologna è obbligato a fornire correttamente il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, comprendente la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, poiché la gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse a tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza. A causa di una deficitaria manutenzione del contenitore dei rifiuti solidi urbani, lo scrivente non ha potuto conferire correttamente il sacchetto dell'immondizia, tuttavia ha agito per causa di forza maggiore e/o per causa fortuito e pertanto non risulta sanzionabile il suo comportamento, non avendo avuto alcuna legittima alternativa. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, costituisce causa di forza maggiore quel fatto umano o naturale al quale non può opporsi una diversa determinazione volitiva e che, perciò, è irresistibile, mentre si definisce caso fortuito ogni evento non evitabile con la normale diligenza e non imputabile al soggetto a titolo di colpa o dolo. Ciò che caratterizza, dunque, il caso fortuito è la sua "imprevedibilità", mentre nota distintiva della forza maggiore è l'elemento della "irresistibilità". Connotazione comune ad entrambi è la "inevitabilità" del fatto (Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 14991 del 11/04/2006).

Per i motivi sopra esposti, si chiede di essere sentiti a propria difesa, al fine di ottenere l'annullamento in autotutela del verbale n. xx/2024. Con riserva di adire le vie legali. Salvezze illimitate.

LUOGO, DATA
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Fonti:

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