Differenza tra autorizzazione dell'esercizio provvisorio e gestione provvisoria





L'anno scorso l'assemblea degli iscritti di un Ordine professionale ha bocciato il bilancio previsionale proposto dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n.233/46 e s.m.i.
L'Ente ha dichiarato l'esercizio provvisorio solo ad aprile di quest'anno perché l'emergenza sanitaria COVID-19 ha impedito di convocare una nuova assemblea degli iscritti nei mesi precedenti. Tale decorrenza è corretta?
Oppure, ai sensi dell'art. 23 del DPR n.97/03, la gestione provvisoria doveva decorrere da gennaio?

 

RISPOSTA

 

Attenzione, gestione provvisoria ed esercizio provvisorio non sono la stessa cosa …

Si ha gestione provvisoria quando il bilancio di esercizio non è approvato entro il 31 dicembre e non è stato autorizzato l'esercizio provvisorio.

Se il bilancio non viene approvato entro il 31/12/2020, automaticamente, ossia di diritto, il primo gennaio 2021, l'ente pubblico sarà in regime di gestione provvisoria, con tutte le limitazioni gestionali annesse e connesse: mi riferisco alla gestione delle spese in dodicesimi. Cosa significa “gestione delle spese in dodicesimi”?
Se il bilancio 2020 prevedeva per l'intero anno, la somma di 1200 euro per l'acquisto della cancelleria, durante la gestione provvisoria, nel mese di gennaio 2021, non si potrà spendere più di 100 euro per l'acquisto di penne e matite!
Nel mese di febbraio 2021, in gestione provvisoria, non si potrà spendere più di 200 euro per l'acquisto di penne e matite.
Appunto … gestione in dodicesimi …

Accade però che durante i primi giorni di marzo 2021, la sede dell'ordine professionale viene danneggiata da atti vandalici. Servono 5000 euro per ripristinare la sede, tuttavia il bilancio 2020, al capitolo “riparazioni e manutenzioni” prevedeva una somma pari a 12.000 euro per tutto l'anno.
Ciò significa che nel mese di marzo 2021, in dodicesimi, non sarà possibile spendere più di 3000 euro!
Cosa si fa in questi casi?
Si autorizza l'esercizio provvisorio, anche se siamo a fine marzo!
Con l'esercizio provvisorio, la gestione provvisoria in dodicesimi potrà essere derogata in caso di spesa obbligatoria, spesa strettamente necessaria, spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi.
Il ripristino della sede dell'ordine professionale è una spesa necessaria, stante gli atti vandalici che l'hanno resa inutilizzabile, quindi una volta autorizzato l'esercizio provvisorio, potrò derogare la gestione in dodicesimi del bilancio 2020, impegnando una spesa pari a 5000 euro, anche se siamo a marzo 2021.

Domanda: se a seguito degli atti vandalici fosse necessario impegnare una spesa pari a 15.000 euro?
In questo caso, sarà necessario approvare il nuovo bilancio 2021, prevedendo un capitolo “riparazioni e manutenzioni” più sostanzioso rispetto a quello del 2020 che prevedeva soltanto 12.000 euro.
Nemmeno l'autorizzazione all'esercizio provvisorio consentirebbe di spendere più di quanto è stato previsto nel relativo capitolo di spesa, per l'intero anno precedente.
Tutto chiaro?

Art. 23 DPR n.97/03. Esercizio provvisorio.
1. Nei casi in cui l'approvazione del bilancio di previsione è demandata all'amministrazione vigilante e detta approvazione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, l'amministrazione vigilante può autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall'ente, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi.
2. In tutti i casi in cui, comunque, manchi il bilancio di previsione formalmente deliberato o non sia intervenuta, entro il 31 dicembre, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, è consentita la gestione provvisoria ed in tal caso si applica la disciplina di cui al comma 1, commisurando i dodicesimi all'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato.
3. Se il bilancio non è assoggettato all'approvazione dell'amministrazione vigilante, l'esercizio provvisorio è deliberato dall'organo di vertice.


Resto a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.

Cordiali saluti.

Fonti: