Obbligo adeguamento edifici preesistenti alle norme tecniche di costruzione 2018





Abbiamo un edificio realizzato negli anni '60. Un condomino ritiene che il tetto debba essere adeguato norme tecniche di costruzione del 2018.
Di cosa si tratta?
Sussiste davvero questo obbligo?
Il parere che si richiede- supportato da giurisprudenza - è una valutazione circa il fatto che un tetto - che perfettamente svolge le sue funzioni e che è stato effettuato prima che si modificasse la normativa (indicare quale) deve essere rifatto solo perché oggi non adempie più la normativa.
Io riterrei che la normativa debba applicarsi ai tetti effettuati oggi e dopo l'applicazione della norma e non a quelli preesistenti ma mi serve un parere con allegata giurisprudenza.
Grazie

 

RISPOSTA

 

La normativa di riferimento sono le norme tecniche di costruzione del 2018; si tratta di un decreto ministeriale, emesso ai sensi delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, così come riunite nel Testo Unico per l’Edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, e dell’art. 5 del DL 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 luglio 2004, n. 186 e ss. mm. ii..
Le Norme tecniche per le costruzioni definiscono i principi per il progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità. Esse forniscono quindi i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere.

Le norme tecniche di costruzione si applicano agli edifici preesistenti?
Ce lo dice il capitolo 8 in allegato: l'edificio preesistente al 2018 è tenuto all'adeguamento alle norme tecniche di costruzione, soltanto in questi casi:

l'adeguamento della costruzione è obbligatorio quando si intenda:
a) sopraelevare la costruzione;
b) ampliare la costruzione mediante opere ad essa strutturalmente connesse e tali da alterarne significativamente la risposta;
c) apportare variazioni di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali verticali in fondazione superiori al 10%, valutati secondo la combinazione caratteristica di cui alla equazione 2.5.2 del § 2.5.3, includendo i soli carichi gravitazionali. Resta comunque fermo l’obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione;
d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un sistema strutturale diverso dal precedente; nel caso degli edifici, effettuare interventi strutturali che trasformano il sistema strutturale mediante l’impiego di nuovi elementi verticali portanti su cui grava almeno il 50% dei carichi gravitazionali complessivi riferiti ai singoli piani.
e) apportare modifiche di classe d’uso che conducano a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV.

In questo caso, non sussiste un obbligo di adeguamento alle NTC 2018, ma bensì di porre in essere interventi di miglioramento, atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati dalle norme tecniche di costruzione del 2018.

ATTENZIONE: … senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati dalle norme tecniche di costruzione del 2018!

Esattamente come scritto nella perizia del condominio che appunto si conclude come segue: tanto premesso si ritiene che la struttura portante del tetto possa essere resa conforme alle vigenti normative mediante semplici interventi locali.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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