Sanzione amministrativa emissione di assegni senza clausola di non trasferibilità
Buonasera, sono xxxxxxxxxx e vorrei una consulenza in merito alla legge sull'antiriciclaggio. Sono in attesa del decreto sanzionatorio del M.E.F per aver dimenticato la clausola di non trasferibilità su due assegni che sono stati emessi in pari data per l'acquisto di una casa. La cosa assurda è che mi sono affidata ad un'agenzia immobiliare per l'acquisto che purtroppo non si è accorta della dimenticanza. Ora ieri sono stata convocata per l'audizione presso la Ragioneria di Stato di Ancona che mi ha comunicato che non archivierà la sanzione anche se ha capito la mia buona fede. Secondo lei, quando mi arriverà l'importo da pagare, mi conviene fare ricorso al Tribunale?
RISPOSTA
E' davvero strano che tu fossi in possesso di un carnet di assegni privo della clausola di non trasferibilità.
Si tratta di un carnet rilasciato prima dell'anno 2007 oppure sei stata tu a chiedere espressamente alla banca/posta, un modulo di assegni in forma libera?
L’assegno in forma libera può essere emesso, regolarmente compilato mediante l’apposizione del nome del beneficiario, soltanto per importi inferiori a euro 1.000.
La normativa antiriciclaggio impone alle banche e a Poste Italiane il rilascio di carnet di assegni (bancari o postali) già muniti della clausola di non trasferibilità (articolo 49 comma 4 d.lgs. 231/2007).
È possibile tuttavia richiedere, per iscritto, alla banca o a Poste Italiane, il rilascio di moduli di assegni in “forma libera”, ossia privi della suddetta clausola di non trasferibilità.
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 231/2007 (normativa antiriciclaggio), è sanzionato l’uso di assegni oltre una certa soglia privi della clausola di non trasferibilità. Dal 4 luglio 2017 è in vigore la sanzione da 3.000 a 50.000 euro per il trasferimento di assegni privi della clausola di non trasferibilità e dell'indicazione del beneficiario, salva l'applicabilità dell'istituto dell'oblazione per importi non eccedenti i 250.000 euro.
Attualmente, il regime della sanzioni relative all'emissione di assegni privi della clausola di non trasferibilità, è il seguente:
-una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.
-Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 tuttavia, il minimo edittale è fissato a 2.000 euro;
-per le violazioni d’importo inferiore a 30.000 euro, qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione accertate ai sensi dell'articolo 67 del d.lgs. 231/2007, la sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito mediante l’utilizzo di assegni irregolari. La previsione assicura che la sanzione amministrativa pecuniaria e la relativa oblazione siano ragionevoli e proporzionate rispetto al valore dell’operazione posta in essere in violazione delle norme.
Penso di essere vittima di una vera ingiustizia.
RISPOSTA
Qualsiasi giudice ti chiederebbe per quale motivo eri in possesso di un carnet di assegni senza la clausola di non trasferibilità: lo hai chiesto espressamente tu, alla banca?
E' forse un carnet rilasciato prima del 2007?
Se lo avessi chiesto tu espressamente alla banca, sarebbe difficile argomentare le tue difese dinanzi al giudice competente.
Loro mi hanno detto che dopo la sanzione potrò chiedere la riduzione di un terzo della sanzione. Ma cosa significa?
RISPOSTA
Ricevuta la contestazione, il soggetto incolpato può decidere se pagare l’oblazione ovvero se attendere la conclusione del procedimento sanzionatorio, nel corso del quale potrà fornire le proprie osservazioni con la possibilità anche di ottenere, laddove ne ricorrano gli estremi, un provvedimento di proscioglimento totale ovvero l’irrogazione di una sanzione più bassa dell’oblazione.
Cosa significa pagare l'oblazione ? Per legge, l'oblazione è sempre pari alla terza parte del massimo della sanzione previsto ovvero, se più favorevole, al doppio del minimo (non meno di 4000 euro, nel tuo caso, visto che il minimo edittale è pari a 2000).
Se non si accetta l'oblazione?
Il procedimento prosegue fino all'emissione della sanzione definitiva (oppure all'archiviazione). Nel caso in cui al termine del procedimento venga irrogata una sanzione, la nuova disciplina prevede la possibilità, per l’interessato, di chiedere la riduzione di un terzo.
Il mio consiglio: rigettare l'opzione dell'oblazione, difendersi nel procedimento dimostrando la tua buona fede e, se dovesse essere comminata la sanzione (immagino che sarà pari al minimo edittale, ossia 2000 euro) chiedere il beneficio della riduzione di un terzo.
Si tratta di due assegni: uno di 41000 e uno di 1000 emessi entrambi il 19 maggio 2021, quindi non c'è reiterazione come loro invece sostengono o pensano di sostenere. Cosa ne pensate? Grazie
RISPOSTA
Anche l'assegno pari a 1000 euro non poteva essere emesso senza la clausola di non trasferibilità. Il limite di emissione senza tale clausola è pari a 999,999 euro!
Giuridicamente c'è reiterazione, giacché le violazioni contestate nello stesso giorno sono due.
Trattandosi di importo inferiore a 30.000 euro tuttavia, la sanzione minima sarà pari al 10 per cento dell'importo trasferito mediante l’utilizzo di assegni irregolari (il 10% di 1000 euro).
La mia opinione ? Se ti sarà comminato il minimo edittale della sanzione, ti consiglio di pagare al termine del procedimento, con il beneficio della riduzione di 1/3.
Rifiuta l'oblazione per difenderti all'interno del procedimento amministrativo.
Se dovessi essere sanzionata, ti consiglio di pagare la sanzione beneficiando della relativa riduzione di 1/3.
Sarebbe molto difficile difendere la tua posizione dinanzi al giudice.
A maggior ragione se sei stata proprio tu a chiedere alla banca un carnet di assegni liberi!
La non conoscenza della legge non è una valida argomentazione difensiva.
Si tratta peraltro di una norma molto rigorosa … assegno di 999,99 euro è valido … assegno di 1000 euro si commina la sanzione! I margini di interpretazione della norma sono molto ridotti come puoi ben intendere!
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
