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Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

Requisiti diritto allo stallo per disabili e Cude invalidi





Un soggetto con Certificazione medica risultante la seguente dicitura : "Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 85%(art. 2 e 13 Legge 118/71 e art 9 D. Lgs. n. 509/88)" Ha diritto ad avere lo stallo per disabili?

RISPOSTA

Hanno diritto allo stallo per disabili le "persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta"; questa particolare tipologia di disabili (persone con deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta oppure ciechi) può ottenere - previo accertamento medico-legale - il cosiddetto "contrassegno di parcheggio per disabili" che permette - fra l'altro - di parcheggiare negli spazi a questi riservati (art. 381, DPR 495/1992 e successive modificazioni).
Una persona invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 85%, a causa di problemi cardiaci ad esempio, non avrebbe diritto né al contrassegno né allo stallo nei pressi del proprio domicilio. Occorre essere invalidi, ma con impedita o sensibilmente ridotta deambulazione!
Per beneficiare della concessione del parcheggio disabili personalizzato, la legge prevede che il disabile interessato abbia i seguenti requisiti:
• disporre di un autoveicolo
• essere titolare del contrassegno invalidi rilasciato dal Comune di residenza.
Questa concessione è limitata solo ed esclusivamente alle zone ad alta densità di traffico; inoltre non è ammessa la richiesta se esistono già le condizioni per la sosta del veicolo in spazi interni al luogo di residenza, come ad esempio un'area condominiale.
La fonte normativa di riferimento è l'art. 381 del DPR 495/1992 e successive modificazioni.



E il cude?

RISPOSTA

I presupposti sono gli stessi dello stallo personalizzato; essere "Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 85%, non è sufficiente.
Non tutte le invalidità colpiscono la deambulazione!
Occorre essere invalidi, ma con impedita o sensibilmente ridotta deambulazione!
Il requisito dell'impedita o sensibilmente ridotta deambulazione deve essere certificato dall'apposita Commissione invalidi presso la ASL.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
 

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