Trasferimento residenza anagrafica controlli a sorpresa polizia locale





Egr. avvocato, ho chiesto di trasferire la mia residenza nel Comune di Francavilla al Mare, richiesta negata dall’Amministrazione comunale, essendo risultato assente dalla mia abitazione in occasione di plurimi controlli effettuati dal personale addetto della polizia locale.
La polizia locale non mi ha trovato in casa, in ben cinque occasioni, tuttavia l'ufficiale di anagrafe non ha acconsentito a concordare fasce orarie prestabilite per effettuare i controlli relativi alla residenza. Se è vero che il mio trasferimento della residenza presso la casa di vacanza in Francavilla al Mare, era funzionale a non pagare l'Imu sulla seconda casa, è anche vero che il cittadino che sposta la residenza dovrebbe poter indicare all'ufficiale di anagrafe, le fasce orarie in cui la polizia locale può effettuare i controlli. Tanto premesso le mie domande sono le seguenti: sono ammessi i controlli a sorpresa da parte della polizia locale, successivamente ad una richiesta di iscrizione anagrafica, al fine di accertare il requisito della dimora abituale?

Qual è la relazione tra dimora abituale e residenza anagrafica?

Quali sono le sanzioni / conseguenze sfavorevoli per il cittadino che non ha la residenza anagrafica?

RISPOSTA

Le conseguenze di non avere una residenza anagrafica sono molto negative: il mancato accesso ai servizi demografici (richiesta e ricezione di certificati anagrafici) ed elettorali (iscrizione alla lista) del Comune di residenza, l’adempimento delle formalità legate alla celebrazione del matrimonio (pubblicazioni e relative verifiche), la scelta del medico di famiglia, l'individuazione del “domicilio fiscale” e la competenza territoriale degli uffici giudiziari, la ricezione di comunicazioni raccomandate e degli atti giudiziari.

D'altro canto i furbetti delle seconde case al mare ed in montagna sono sempre più frequenti, così come sono sempre più rigorosi i controlli della polizia locale, in considerazione del rischio di evasione ai fini IMU.

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 30.5.1989, n. 223 “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente” prevede al suo art. 19, commi 2 e 3, che “2. L’ufficiale di anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l’iscrizione o la mutazione anagrafica. Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato, utilizzando un modello conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto nazionale di statistica. 3. Ove nel corso degli accertamenti emergano discordanze con la dichiarazione resa, l’ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza”.

Da dieci anni a questa parte, il procedimento relativo al cambio di residenza avviene “in tempo reale”, così come previsto dalla legge n. 35 del 2012: l’ufficiale d’anagrafe, nei due giorni successivi alla presentazione delle dichiarazioni (e non più nei 45 giorni della disciplina precedente, termine peraltro spesso prorogato), è tenuto alla loro registrazione, fermo restando che gli effetti giuridici dell’iscrizione nei registri anagrafici decorrono sin dalla data di presentazione della domanda, salve le necessarie verifiche a opera della Polizia Municipale o di altri dipendenti comunali appositamente delegati all’effettuazione dei controlli di cui innanzi.

Se è vero che esiste un diritto assoluto di ogni cittadino all’iscrizione nelle liste elettorali comunali a prescindere dal requisito della dimora abituale, l’accertamento del diritto a fissare liberamente la propria residenza non può prescindere dalla verifica dell’esistenza del requisito della dimora abituale, richiesto dall’art. 19 DPR 223/1989.

Il controllo dell'effettività della dimora abituale, da parte della Polizia Municipale deve avvenire in giornate e orari diversi, al fine di escludere che il richiedente la residenza anagrafica, effettivamente, dimori abitualmente in quell’immobile.
Il Comune può anche ignorare la richiesta del cittadino di concordare gli orari di visita per procedere alla verifica della presenza dell’interessato nell’immobile, tuttavia i controlli devono avvenire in modo compatibile con le esigenze di lavoro, di cura e di studio del richiedente; I controlli a sorpresa della residenza anagrafica non devono comunque essere contrari alla lettera e alla ratio della legge anagrafica; ciò significa che le modalità concrete con cui avvengono gli accessi da parte della polizia municipale non devono essere incompatibili con l’esigenza di ogni cittadino di poter attendere quotidianamente alle proprie occupazioni, quali il lavoro o studio che non necessariamente devono avere un radicamento nel luogo (o comunque nelle sue adiacenze) in cui si è deciso di stabilire la propria residenza.

I controlli della polizia locale, anche se a sorpresa, non devono essere posti in essere nei momenti della giornata in cui è presumibile che il richiedente la residenza possa essere assente dalla propria abitazione per una delle ragioni sopra indicate e nei giorni in cui, in relazione a quella stessa tipologia di impegni, egli possa essere obiettivamente lontano dal luogo in cui ha deciso di fissare la propria dimora abituale.
Secondo la Corte di Cassazione, Sezione 1^ civile, ordinanza n. 3841/2021, del 15.2.2021, ci deve essere una leale collaborazione tra i due soggetti, caratterizzata dall’onere di colui che chiede la residenza di indicare, fornendone adeguata motivazione, i giorni e le ore in cui sarà certa la sua assenza dalla propria abitazione, in modo tale da consentire al Comune di programmare i propri controlli “a sorpresa” nei giorni e nelle ore residue.

La Cassazione ha escluso che l’unica modalità con cui il Comune possa esercitare il proprio potere di controllo del requisito della residenza sia quella del previo accordo degli accessi con il richiedente. Sono perciò stati enunciati dai supremi giudici, i seguenti principi di diritto:

a) “Secondo la previsione dell’art. 43 del codice civile, la nozione di residenza di una persona è determinata dall’abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per la permanenza in tale luogo per un periodo prolungato apprezzabile, anche se non necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo (elemento “oggettivo”), e dall’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari, affettive (elemento “soggettivo”).

b) “La verifica della sussistenza del requisito della dimora abituale in capo a chi richiede l’iscrizione anagrafica in un Comune, prevista dalla legge all’art. 19 DPR 223/1989, deve avvenire, da parte degli organi a ciò preposti, con modalità concrete che, pur non previamente concordate, si concilino con l’esigenza di ogni cittadino di poter attendere quotidianamente alle proprie occupazioni, in virtù del principio di leale collaborazione tra soggetto pubblico e privato, con l’onere in capo al richiedente la residenza di indicare, fornendone adeguata motivazione, i periodi in cui sarà certa la sua assenza dalla propria abitazione, in modo tale da consentire al Comune di concentrare e programmare i propri controlli in quelli residui”.

I controlli possono essere a sorpresa, ma non durante le giornate e le fasce orarie in cui verosimilmente il richiedente risulta occupato fuori dalla sua dimora abituale per questioni di lavoro, di studio etc etc

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti: