1 - Modello fac simile accesso gli atti per impugnare bocciatura scuola
Egr. avvocato, mio figlio è stato bocciato al secondo anno di liceo scientifico.
E' intenzione dei genitori impugnare il giudizio di non ammissione al terzo anno di liceo scientifico, con ricorso al TAR, in considerazione di una palese disparità di trattamento con i suoi compagni di classe che hanno ottenuto voti più bassi di lui in materia di fondamentale importanza, da un punto di vista didattico, come matematica e fisica.
Le mie domande: quali sono i termini per impugnare il giudizio di non ammissione al terzo anno di liceo scientifico, con ricorso giurisdizionale al TAR?
E' obbligatorio presentare preliminarmente un ricorso gerarchico contro la valutazione del Consiglio di classe? E' obbligatorio presentare reclamo al Dirigente scolastico?
Quali atti occorrono per impugnare la bocciatura con ricorso al TAR? Dovendo presentare istanza di accesso agli atti relativi alla valutazione, da parte del Consiglio di classe, di non ammissione al terzo anno di liceo scientifico di nostro figlio, quale sarà l'oggetto dell'istanza di accesso agli atti ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990.
Potremmo avere un fac simile di istanza di accesso agli atti da presentare al Dirigente scolastico dell'Istituto Liceo Scientifico xxxxx di Roma?
I provvedimenti adottati dagli organi collegiali della scuola, come il Consiglio di classe e dalle commissioni d’esame (es. esame di maturità) riguardanti le valutazioni degli alunni sono atti amministrativi definitivi e pertanto impugnabili soltanto in via giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, in entrambi i casi decorrenti dalla pubblicazione all’Albo delle istituzioni scolastiche dei risultati degli scrutini e degli esami.
Non è possibile presentare ricorso gerarchico contro il giudizio di non ammissione all'anno successivo di liceo, per un motivo molto semplice: il ricorso gerarchico riguarda gli atti amministrativi non definitivi, pertanto nello specifico caso non è esperibile, non solo perché i provvedimenti del Consiglio di classe sono definitivi ma anche perché non esiste un organo gerarchicamente superiore alle Commissioni d’esame e ai Consigli di classe.
Contro la bocciatura è possibile presentare reclamo. Mi riferisco alla categoria giuridica dei “reclami” avverso le procedure di scrutinio e di esame delle scuole, da proporre alla stessa autorità responsabile dell’atto conclusivo del procedimento: in questo caso al dirigente scolastico.
Per procedere con ricorso al TAR, al fine di impugnare il giudizio di bocciatura entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo delle istituzioni scolastiche dei risultati degli scrutini e degli esami, occorre reperire la documentazione utile per dimostrare l'illegittimità, la manifesta irragionevolezza oppure la disparità di trattamento subita dall'alunno bocciato.
Quale documentazione?
Di seguito un fac simile di istanza di accesso agli atti, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990, da utilizzare per prendere visione ed estrarre copia degli atti amministrativi di cui non è prevista la pubblicazione d'ufficio, ai sensi dell’art. 22 e seguenti della legge 241/90; ovviamente i documenti da allegare al ricorso al TAR dipendono dai motivi in ragione dei quali si intende impugnare la bocciatura.
Ad esempio, se la bocciatura è causata da episodi aventi rilievo disciplinare (alunno sospeso da scuola per motivi disciplinari), risulterà necessario chiedere le parti del registro di classe in cui sono annotati i comportamenti rilevanti dell’alunno tenuti in considerazione per la valutazione finale. Se invece la bocciatura è causata dalle tante assenze, sarà necessario chiedere copia degli atti relativi al monte ore annuo effettivamente svolto dallo studente, al suo piano annuo personalizzato, alle deroghe alla frequenza minima stabilite dal collegio dei docenti.
Richiesta di accesso a documenti amministrativi in formato PDF
Al
Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico xxxxx in Roma
Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
Il/la sottoscritto/a__________Cognome Nome
nato/a il ________________________ a __________________prov.________________
residente in __________________________ via/piazza __________________n°_______
tel./cell __________________________ e-mail_________________________ fax ______
□ diretto interessato
□ delegato
□ genitore dell'alunno minorenne
ai sensi dell’art. 22 e seguenti della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni di potere esercitare il proprio diritto d’accesso ai documenti amministrativi mediante:
□ consultazione (accesso informale) □ invio copia digitale
□ rilascio di copia : □ semplice □ conforme all’originale
dei seguenti documenti amministrativi: -registri personali dei docenti riferiti alla posizione dell’alunno; -le parti del registro di classe in cui sono annotati i comportamenti rilevanti dell’alunno tenuti in considerazione per la valutazione finale (ove, nell’anno, si siano poste questioni di disciplina, oltreché di profitto); -i verbali dei consigli di classe in cui si è discusso dell’alunno (con gli omissis consueti per le parti che non riguardano tale aspetto); -gli interventi individualizzati che sono stati svolti o l’indicazione e le ragioni per cui non sono stati svolti; -le comunicazioni alla famiglia; -i criteri precedentemente adottati dal Collegio da seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale (c. 1 art. 6 dell’O.M. 92/2007); -le proposte di voto e giudizi motivati della proposta di voto dei singoli docenti (c. 2 art. 6 dell’O.M. 92/2007); -i criteri preventivamente stabiliti in base ai quali il Consiglio di Classe ha proceduto alla valutazione delle possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero; -per la secondaria di secondo grado (3°, 4° e 5° anno) gli elementi aggiuntivi (di cui all'art. 11, comma 2, del DPR n. 323/1998) effettivamente individuati per lo studente in oggetto, che, in caso di ammissione alla classe successiva, avrebbero concorso all'interno della fascia di oscillazione stabilita dalla media dei voti, alla determinazione del credito scolastico; -il monte ore annuo effettivamente svolto dallo studente, il suo piano annuo personalizzato, le deroghe alla frequenza minima stabilite dal collegio dei docenti; -(solo in caso di non promozione agli esami) i criteri di correzione e di valutazione formati alla prima riunione della commissione di esame o in ogni caso stabiliti e verbalizzati prima dell’inizio delle correzioni; -(solo in caso di non promozione agli esami) i verbali delle correzioni e delle valutazioni delle prove scritte e del colloquio; -(solo in caso di non promozione agli esami) il documento dell’esito dello scrutinio pubblicato all’albo; relativi al giudizio di non ammissione al terzo liceo scientifico dell'alunno ___________, per la seguente motivazione: ragioni di giustizia, dovendo presentare ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo delle istituzioni scolastiche dei risultati degli scrutini e degli esami
di ricevere i documenti:
□ a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:____________
(consapevole che ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dalla stessa normativa, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che i benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, decadono).
- che, ai sensi del comma 1, lett. b) dell’art. 22 della legge 7/8/1990 n. 241, sussiste il seguente interesse diretto, concreto e attuale inerente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso: s'intende adire il giudice amministrativo, entro i termini di legge, stante l'illegittimità del giudizio del Consiglio di classe di non ammissione dell'alunno xxxxxxxx.
- di essere delegato da:
L'interessato dichiara di essere al corrente che potrà essere inviato avviso a eventuali controinteressati.
INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA A TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi della normativa GDPR, acconsente al trattamento dei propri dati personali per l’esercizio del diritto di accesso. Si dichiara altresì che il sottoscritto utilizzerà le informazioni acquisite esclusivamente nei limiti di quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990 e quindi affinché allo stesso sia garantito il contraddittorio o il diritto di difesa in giudizio, impegnandosi a non divulgare le informazioni a terzi, se non per la tutela di propri diritti e interessi.
Si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Data, _______________________
Il Dirigente scolastico dovrà fornire la documentazione richiesta entro 30 giorni, fermo restando il termine per la presentazione del ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.
Non è obbligatorio presentare reclamo al Dirigente scolastico, contro il giudizio di bocciatura dell'alunno, prima di ricorrere in via giurisdizionale al TAR, tuttavia è consigliabile “reclamare” la non ammissione all'anno successivo, non fosse altro per evitare i costi di un processo amministrativo
A disposizione per chiarimenti. Cordiali saluti.
2 - Prova d'esame maturità ripetuta, per consentire all'alunno di sviluppare elaborato power point richiesto dalla scuola
Buon pomeriggio, Mio figlio è stato bocciato all'esame di maturità, liceo linguistico. È stato ammesso all'esame con la votazione del 7. All'orale si è presentato con i suoi 30 crediti + i 24 ottenuti agli scritti. All'orale ha parlato e portato con se il power point richiesto, che non hanno neanche voluto vedere.
Si tratta di un elemento fondamentale ai fini della presentazione del ricorso al TAR contro la bocciatura all'esame di maturità (entro 60 giorni dalla pubblicazione del risultato negativo): la disparità di trattamento con gli altri alunni che, contrariamente a tuo figlio, hanno avuto la possibilità di sviluppare l'elaborato prodotto con il power point e richiesto dalla Scuola in sede di esame di maturità.
Il Consiglio di Classe, a seguito dell'approvazione di un suo documento, ha previsto le modalità di svolgimento del colloquio che deve prendere spunto iniziale da un elaborato in power point, idoneo a valorizzare il percorso formativo e di crescita dello studente, in una prospettiva pluridisciplinare. La commissione d'esame non ha rispettato le modalità di svolgimento del colloquio, impedendo all'alunno di trattare l'elaborato richiesto dalla linee guida del Consiglio di Classe, contrariamente a quanto accaduto agli altri esaminandi. La prova d'esame deve essere ripetuta, per consentire all'alunno di sviluppare il suo elaborato.
All'uscita dall'orale, si è mostrato tranquillo, ci ha riferito che dopo un attimo di agitazione, ha risposto a tutte le domande e che addirittura non gli dicevano che andava tutto bene.
Immagino che sia stato redatto un verbale da parte della commissione d'esame, sul quale sono state riportate le domande rivolte a tuo figlio, le risposte nonché la valutazione avente ad oggetto ogni singola risposta dell'esaminando, secondo i criteri ministeriali.
Dobbiamo quindi avere accesso al verbale della prova orale, relativa a tuo figlio, tramite istanza di accesso agli atti ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990, per capire le motivazioni della bocciatura, così come verbalizzate dalla commissione d'esame.
dulcis in fundi, la domanda d'obbligo: cosa farai dopo?
Immagino che la risposta a questa domanda non sia stata oggetto di valutazione da parte della Commissione, essendo ciascuno libero di fare quello che vuole della sua vita, una volta divenuto maggiorenne.
Mi sento anche di escludere che tuo figlio possa avere dato una risposta della serie “farò rapine a mano armata in banca …”
Io ed il padre non riusciamo a capire cosa sia successo di così drammatico, perché dopo 2 h la preside della scuola ha contattato mio marito per annunciare la bocciatura di nostro figlio.
D'accordo, ma con quale motivazione?
Siamo entrati nel panico, compreso mio figlio, alla domanda come è potuto accadere ci ha risposto che i membri possono farlo.
Ci mancherebbe altro che una commissione d'esame non possa bocciare un alunno, ma la sua decisione collegiale deve essere motivata secondo parametri di trasparenza, lealtà nonché criteri di parità di trattamento e non discriminazione. Sopratutto deve essere sorretta dalla compilazione della griglia di valutazione ministeriale in allegato.
La valutazione della prova orale deve riguardare i seguenti criteri:
1.Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curricolo, con particolare riferimento a quelle d’indirizzo
2.Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro
3.Capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti
4.Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore, anche in lingua straniera
5.Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla riflessione sulle esperienze personali
Anche in questo caso, dobbiamo procedere con istanza di accesso agli atti, per avere copia della griglia con i punteggi attribuiti, relativi ai criteri della valutazione dell'orale.
Mi chiedo, veramente bisogna accettare così zitti e buoni, in un percorso dove non si ha possibilità di replica, dove la vita di uno studente viene sospesa per un anno intero mentre il mondo corre?
Veramente nel mondo scolastico devono sempre e solo pagare i ragazzi?
Il Giudice del TAR non può sostituirsi alla commissione d'esame, non potendo entrare nel merito della prova orale dell'alunno, ma in caso di palese disparità di trattamento, violazione delle linee guida del Consiglio di Classe per la prova orale, assenza di motivazione o palese irragionevolezza, può ordinare la ripetizione dell'esame.
Ho sempre pensato che se non si merita, eventualmente non si viene ammessi alla maturità, infatti il voto di ammissione non lo faceva pensare, ho sempre pensato sarà una questione di voto, ma il capitolo dovrebbe chiudersi. Vorrei sapere se ci sono possibilità di un ricorso affinché possa ritornare l'autostima di questo ragazzo, diciamo così, non hanno considerato! Cordialmente vi salutò e vi ringrazio.
Certamente sì, entro 60 giorni dalla pubblicazione del risultato ottenuto dall'alunno.
Procedere con istanza di accesso agli atti amministrativi.
Se l'alunno è maggiorenne, l'istanza sarà firmata direttamente dall'interessato.
La risposta all'istanza di accesso agli atti deve pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, da parte della Scuola. Residueranno ulteriori 30 giorni, una volta ricevuto il riscontro, per procedere con il ricorso al TAR.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 2006, n. 184 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.
- LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
- LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Griglia ministeriale per la valutazione prova