Fac simile ricorso al TAR bocciatura alunno minore liceo scientifico
Egr. avvocato sono il padre separato con affido congiunto di mio figlio minore, iscritto al secondo anno del liceo scientifico, al termine dell'anno scolastico, non ammesso al terzo anno, con un immotivato giudizio di bocciatura che intendo impugnare con ricorso al TAR.
Intendo impugnare il giudizio del Consiglio di classe di non ammissione al terzo anno del liceo scientifico, non soltanto per i motivi indicati nella sentenza del TAR Lazio del 23/07/2008 numero 7262, ma anche in considerazione della Circolare n. 5336/2015 del Ministero dell’Istruzione, in tema di tutela della bigenitorialità come ben evidenziato dalla sentenza del 12 ottobre 2017 numero 312, del TAR Friuli Venezia Giulia, relativa ad ricorso di un padre separato con affido congiunto del figlio minore, che ha annullato il provvedimento di non ammissione dell'alunno all'anno scolastico successivo, in quanto l’istituto scolastico si era limitato a riferire circa l’andamento dell’alunno, non sufficiente, solamente alla madre, nonostante l'affidamento congiunto ai due genitori.
Chiederò con il ricorso al TAR l'annullamento del giudice di non ammissione e la promozione all'anno successivo ovvero, in subordine, la possibilità per mio figlio di sostenere gli esami di riparazione a settembre.
Vorrei un fac simile di ricorso al TAR, contro il provvedimento di non ammissione dell'alunno all'anno scolastico successivo, nella presente fattispecie, il terzo anno del liceo scientifico.
Grazie, resto in attesa.
RISPOSTA
Di seguito, il fac simile di ricorso al TAR che mi hai richiesto:
Ricorso
del sig. Tizio, nato a … … … , il … … …, residente in … … …, CF … … …, padre del minore ______________, nato a ….........., il …............, residente in …..........., CF …............. rappresentato e difeso, come da mandato (a margine, in calce o notarile), dall’avvocato XY (CF e PEC), presso il quale è elettivamente domiciliato in città, indirizzo (numero di fax)
l'Istituto Scolastico xxxxxxxxxxxxxxx, con sede in xxxxxxxxxxxxxxx, via xxxxxxxxxxxxxxxxxx
indicare i nominativi degli eventuali soggetti controinteressati
del provvedimento di non ammissione dell'alunno al terzo anno del liceo scientifico, emesso da … … … … in data… … … …, n. … … … … pubblicato in … … … … del … … … …, n. … … … …, nonché di tutti gli atti a quello suindicato comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti (se conosciuti indicarli specificamente).
L'istituto scolastico Liceo Scientifico xxxxxxxxxxxxx, nel corso dell'anno scolastico si è limitato a riferire circa l’andamento dell’alunno …........, non sufficiente, solamente alla madre, signora …................ nonostante l'affidamento congiunto ai due genitori.
La condotta omissiva dell’istituto scolastico Liceo Scientifico xxxxxxxx, nei confronti del padre dell'alunno minore, legalmente separato dalla madre, tuttavia esercente la potestà genitoriale di cui all'articolo 316 comma 1 del codice civile, si poneva in contrasto con il piano formativo previsto dal personale docente in favore degli alunni, come pure si poneva in evidente violazione del DPR 11/2009 (“Decreto Gelmini”), laddove viene esplicitamente onerata la scuola di rendere periodiche informative ai genitori, sull’andamento scolastico dei loro figli minori.
La giurisprudenza dei Tribunali amministrativi, ex multis Tribunale amministrativo regionale Puglia sentenza del 05/09/2019 numero 1184, evidenzia quanto segue: “… le istituzioni scolastiche hanno il compito di assicurare alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nel corso dell’anno scolastico, obbligo peraltro meglio specificato dal Piano dell’offerta formativa dell’anno scolastico adottato dal Liceo. Il detto Piano dell’offerta formativa, nella voce che regola i rapporti con le famiglie, precisa che: “I Consigli di Classe – per tramite del Coordinatore ed autorizzati dal Preside – informano periodicamente le famiglie dello stato del processo di crescita degli allievi e, quindi, anche del loro rendimento scolastico e comportamento attraverso gli incontri previsti. Forme di collaborazione più diretta vengono attivate nel caso di alunni in difficoltà: problemi relativi ad assenze frequenti e/o saltuarie, profitto negativo, comportamento poco corretto, ritardo nell’ingresso sono tempestivamente comunicati tramite convocazione da parte del docente coordinatore del Consiglio di classe, previa autorizzazione del preside”. Risulta disatteso, pertanto, l’impegno assunto dal Liceo Scientifico con il detto Piano dell’offerta formativa di notiziare “periodicamente le famiglie dello stato del processo di crescita degli allievi e, quindi, anche del loro rendimento scolastico e comportamento attraverso gli incontri previsti”, nonché di attivare “forme di collaborazione più diretta” nel caso di alunni in difficoltà”.
Si censura inoltre la palese erroneità dei presupposti con i quali si è giunti al giudizio di non ammissione al terzo anno del liceo scientifico dell'alunno …......................:
• travisamento dei fatti;
• manifeste contraddizioni nella valutazione;
• disparità di trattamento tra i candidati;
• illogicità manifesta del provvedimento finale.
Avverso tale ultimo atto viene proposto ricorso in sede giurisdizionale per i seguenti motivi di
1. Violazione della normativa di cui al DPR 11/2009, della circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 2 settembre 2015, Prot. 5336, avente ad oggetto “Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 - Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”
L’articolo 9 della Convenzione sui diritti dell’Infanzia prevede che gli Stati vigilino affinché il minore non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che tale separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo. Si prevede, inoltre, che entrambi i genitori separato devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni. Tale deliberazione è stata recepita nell’ordinamento giuridico italiano attraverso la Legge n.176 del 27 maggio 1991 di ratifica della Convenzione, ma soprattutto con l’emanazione della legge 54/2006 che ha sancito il diritto del bambino, anche in caso di separazione dei genitori, a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, indicando a tal fine l’istituto dell’affidamento condiviso.
2. Eccesso di potere per difetto di istruttoria; per evidente contraddittorietà ed illogicità; per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto; per travisamento dei fatti; per sviamento di potere.
• travisamento dei fatti;
• manifeste contraddizioni nella valutazione;
• disparità di trattamento tra i candidati;
• illogicità manifesta del provvedimento finale.
4. Domanda di sospensione.
Il fumus è nei motivi di ricorso.
Dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati deriva al minore un pregiudizio grave ed irreparabile consistente nel fatto di non poter iscriversi al terzo anno del liceo scientifico, con grave danno per la sua crescita culturale.
5. Richiesta di decreto di sospensiva ex art. 56 del Codice del processo amministrativo decreto legislativo n. 104/2010
Considerata l’impossibilità di attendere la discussione nella prossima Camera di Consiglio perché comunque l’urgenza è tale che un provvedimento di sospensione emesso nella prima Camera di Consiglio utile si rileverebbe comunque tardivo, si chiede, inoltre, al Presidente del T.A.R. o della Sezione competente a giudicare sulla presente questione di disporre le misure cautelari monocratiche previste dall’art. 56 del Codice del processo amministrativo, sospendendo provvisoriamente i provvedimenti impugnati fino alla Camera di Consiglio in cui sarà discussa la richiesta di sospensiva.
6. Richiesta risarcitoria (ex art. 30 del Codice del processo amministrativo)
L’esecuzione del provvedimento impugnato ha già prodotto danni di carattere patrimoniale, in particolare consistenti in: … … … …… … … … .
Ulteriori danni saranno necessariamente prodotti ove non venisse accolta la richiesta di misure cautelari: tali danni consistono in … … … …… … … … .
Di tutti i danni prodotti, con riserva di ulteriore precisazione e quantificazione in corso di giudizio, si chiede che venga disposto il risarcimento.
si chiede l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento impugnato (giudizio di non ammissione dell'alunno al terzo anno del liceo scientifico); con ogni consequenziale pronuncia di legge, anche in ordine al risarcimento del danno arrecato; con vittoria di spese e di onorari.
Luogo, il data
(avv. XY)
Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l’avvocato XY, conferendogli ogni potere di legge, ivi compresa la proposizione di motivi aggiunti e la facoltà di farsi sostituire. Eleggo domicilio presso il suo Studio, in luogo, indirizzo.
(sig. Tizio)
Visto, per autentica.
(avv.XY)
Allego la circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 2 settembre 2015, Prot. 5336, avente ad oggetto “Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 - Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 316 del codice civile
- DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo.
- Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 2 settembre 2015, Prot. 5336
- LEGGE 8 febbraio 2006, n. 54 Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli.
