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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Opposizione verbale violazione autovelox omessa indicazione omologazione e taratura
Egr. avvocato ho preso una multa per eccesso di velocità, rilevata da autovelox – postazione mobile della polizia locale del comune di Cerveteri.
La mia domanda è la seguente: ai fini della legittimità della irrogazione della sanzione prevista dal codice della strada, è necessario che il verbale di contestazione contenga una specifica menzione, indicandone con precisione gli estremi, del certificato di taratura periodica?
E' necessario che il verbale di accertamento di violazione contenga gli estremi del certificato di omologazione iniziale dell'apparecchiatura?
Si tratta di specifiche da indicare sul verbale a pena di nullità?
Su chi ricade l'onere probatorio, in caso di opposizione alla multa?
Inoltre nel verbale della polizia locale non è riportato nulla in merito alla prescritta segnalazione dell'autovelox (almeno 400 metri prima della postazione di accertamento della velocità, e a non più di 4 km)? Cosa prevede la giurisprudenza?
In caso di sanzione amministrativa per guida in stato di ebbrezza inoltre, nel relativo verbale devono essere indicati gli estremi della preventiva omologazione, dell'effettuazione delle verifiche e prove presso il CSRPAD, nonché della taratura obbligatoria annuale?
Devono essere indicati a pena di validità del verbale?
Resto in attesa di riscontro.
Grazie
RISPOSTA
La disamina giuridica richiesta ha un punto di partenza molto preciso: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 113 del 18.6.2015, ha dichiarato illegittimo l’art. 45, comma 6, d.lgs 285/1992 nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento della violazione dei limiti di velocità dovessero essere sottoposte alle predette verifiche periodiche, sia per i sistemi a funzionamento automatico e con tecniche di autodiagnosi, che per gli apparecchi utilizzati con la presenza di operatori.
L'assenza delle verifiche è suscettibile di pregiudicarne l’affidabilità con potenziale compromissione anche della “fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale”.
Secondo la Cassazione tuttavia, l’indicazione nel verbale degli estremi della taratura non è funzionale alla prova dell’effettuazione in concreto della taratura stessa, che deve essere fornita dall’Amministrazione mediante la produzione delle relative certificazioni (Cassazione sentenza n. 11776/2020; Cass. sentenza 32369/2018; Cass. sentenza 9645/2016).
La presunzione di affidabilità dello strumento tecnico non si fonda sulla mera indicazione degli estremi di omologazione e taratura all’interno del verbale di accertamento, bensì unicamente nella produzione delle relative certificazioni, qualora occorra, all’interno del giudizio di opposizione dinanzi al giudice di pace.
Nessuna norma di legge prevede espressamente, quale condizione di validità del verbale di accertamento di violazione del codice della strada, la menzione del certificato di taratura o di omologazione (Cass. sentenza 5227/2018).
Cosa fare allora se il verbale di accertamento della violazione non contiene gli estremi del certificato di taratura o di omologazione?
Procedere con istanza di accesso agli atti, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990, avente ad oggetto i suddetti certificati.
In caso di opposizione al verbale di accertamento della violazione, sarà onere della Pubblica Amministrazione, produrre in giudizio i certificati di taratura periodica e di omologazione.
Una volta prodotti questi certificati, il cittadino se vorrà dimostrare il cattivo funzionamento dell'apparecchiatura, dovrà sollecitare l'effettuazione di una consulenza tecnica d'ufficio, circa il corretto funzionamento dell’apparato, ma di quel costo, tuttavia, dovrà farsi carico in via anticipata il ricorrente, salvo essere poi regolato al termine del giudizio unitamente alle spese di lite.
Stessi principi riguardo la regolarità dell'etilometro!
L’art. 379 del DPR n. 495/1992 (regolamento di esecuzione del Codice della Strada) riporta le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere adoperati correttamente:
a)rispetto dei requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro della Sanità
b)preventiva omologazione da parte della Direzione generale della Motorizzazione Civile
c)verifiche e prove presso il CSRPAD (taratura obbligatoria annuale)
A prescindere da quanto riportato nel verbale di accertamento della violazione (guida in stato di ebbrezza), la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell’art. 379 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada, è richiesta dal ricorrente (in caso di processo penale dall’imputato), il quale deve soltanto contestare la validità dell’accertamento eseguito nei suoi confronti. Spetta alla Pubblica Amministrazione che ha comminato la sanzione amministrativa oppure al Pubblico Ministero, in caso di processo penale, dimostrare il rispetto delle prescrizioni di cui al predetto articolo 379 del Regolamento. L'onere della prova, anche in questo caso, è attribuito in capo all'accusa!
Passiamo all'ultimo aspetto, ossia il cartello che segnala l'autovelox: nessuna norma di legge impone di indicare la presenza di questa segnalazione nel verbale relativo alla multa per eccesso di velocità.
La giurisprudenza della Cassazione statuisce quanto segue: “In tema di sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada, la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante autovelox non sia indicato se la presenza dell’apparecchio fosse stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica sia stata accertata o ammessa l’esistenza” (Cassazione Sez. 2^, Ordinanza n. 1661 del 2019; Cassazione Sez. 2^, Ordinanza n. 23953 del 2020).
Rileva la presenza della segnalazione dell'autovelox nel rispetto delle distanze previste dalla legge, a prescindere da quanto indicato nel verbale redatto dagli agenti della polizia locale.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.