Trasporto scolastico a carico del Comune per chiusura plesso scolastico





Buongiorno, a seguito della mancata possibilità di completamento della classe prima della scuola primaria per mancanza del numero minimo ministeriale nella frazione di abitazione, mia figlia ed altri bambini del paese vengono indirizzati presso un altro plesso scolastico all'interno dello stesso comune. Chiediamo quindi il servizio di trasporto scolastico che però ci viene rifiutato a pochi giorni dall'inizio della scuola, con l'unica opzione di poter usufruire del servizio con la fermata a 3 chilometri dalle nostre abitazioni. Considerando che siamo stati obbligati a dover spostare i nostri figli in un plesso scolastico che non è quello della nostra frazione, ma comunque all'interno del comune e facente parte dello stesso istituto comprensivo, abbiamo diritto al trasporto scolastico ad una distanza percorribile senza l'uso di un ulteriore mezzo di trasporto??
Il Comune è obbligato a darci tale servizio essendo la primaria una scuola dell'obbligo?

 

RISPOSTA

 

In materia di trasporto scolastico, con particolare riferimento alla natura del servizio, la giurisprudenza contabile della Corte dei Conti (Sezioni Regionali di controllo Piemonte e Puglia) ha qualificato il trasporto scolastico come servizio pubblico, escludendolo dal novero dei servizi a domanda individuale, per espressa previsione del DM 31 dicembre 1983, emanato dal Ministero dell’Interno di concerto con i Ministeri del Tesoro e delle Finanze.

Mi riferisco in particolare alla delibera n. 46 della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo del Piemonte, del 27 maggio 2019.
Il Decreto Legislativo n. 63/2017 sul diritto allo studio ha evidenziato come gli enti locali siano tenuti a garantire il servizio di trasporto scolastico in quanto servizio prioritario per il supporto al diritto allo studio, finalizzato a perseguire l’uguaglianza sostanziale degli studenti.

Il Comune è obbligato a fornire questo servizio e può decidere di fornirlo anche gratuitamente. La Sezione autonomie della Corte dei Conti, con delibera n. 25 del 7 ottobre 2019, ha stabilito che “nell’ambito della propria autonomia e nel rispetto degli equilibri di bilancio, ove il Comune ne ravvisi la motivata necessità e vi sia un rilevante e preminente interesse pubblico ovvero il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiate, può decidere di erogare il servizio di trasporto scolastico anche gratuitamente” (delibera n. 25 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti del 7 ottobre 2019).

Tanto premesso, il Comune è obbligato a fornirvi questo servizio, in considerazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 63/2017 nonché dalla giurisprudenza delle Corte dei Conti. Mi riferisco in particolare all'articolo 5 del suddetto decreto legislativo: “gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico”.

Art. 5 decreto legislativo n. 63/2017. Servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità
1. Nella programmazione dei servizi di trasporto e delle forme di agevolazione della mobilità, per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti sono incentivate le forme di mobilità sostenibile in coerenza con quanto previsto dall'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio e' assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati.
3. Tale servizio è assicurato nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati.


A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti: