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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Consenso comproprietari per costituire servitù di uso pubblico sulla strada privata
Egr. avvocato, sono comproprietario di una strada privata e insieme ad altri frontisti-comproprietari nel 2012, abbiamo stipulato una convenzione per atto pubblico con il Comune, per consentire l'uso pubblico di questa strada per dieci anni, fino a quando il Comune avrebbe realizzato una strada comunale per collegare il centro storico con una frazione di montagna.
Questa strada privata, negli ultimi dieci anni, ha consentito agli abitanti del nostro comune di raggiungere questa sperduta frazione di montagna, tuttavia il Comune non ha mai realizzato la strada pubblica che aveva programmato di realizzare nel 2012.
Cosa è accaduto allora?
Essendo decorsi 10 anni dalla stipula della convenzione con il comune, per l'uso pubblico decennale della strada privata, abbiamo chiuso con un cancello ed un lucchetto questa strada, essendo tornata nella disponibilità esclusiva di noi frontisti-comproprietari.
Ci è arrivata una lettera da parte dell'ufficio comunale Governo del territorio, con la quale il dirigente ci diffidava, invitandoci alla rimozione del cancello, in modo da consentire l'uso pubblico della strada privata, con la seguente motivazione: è stata costituita con delibera del consiglio comunale, una servitù di uso pubblico permanente della strada di proprietà privata, per “dicatio ad patriam”, ossia il modo di costituzione di una servitù di uso pubblico mediante il comportamento del proprietario che mette un proprio bene a disposizione della collettività.
Vorrei far presente che questa delibera di consiglio comunale non è stata mai notificata ai frontisti-comproprietari che si erano impegnati convenzionalmente soltanto per dieci anni, né tanto meno ci è stato notificato l'avvio di un procedimento ablatorio (espropriazione ai sensi del DPR n. 327 del 2001).
Il dirigente, durante un colloquio presso gli uffici comunali, ci ha detto che il Comune può acquisire la strada al demanio comunale (accorpamento), in sede di revisione catastale, ai sensi della Legge n. 448 del 23 dicembre 1998 (commi da 21 a 22 dell'art. 31), anche senza il consenso dei frontisti-comproprietari. È vero?
Il dirigente ha aggiunto che sarebbe sufficiente inserire la strada nel registro delle strade ad uso pubblico, per obbligarci alla rimozione del cancello.
Quali sono gli effetti dell'iscrizione nel registro delle strade ad uso pubblico, tenuto presso l'ufficio comunale?
Resto in attesa della sua consulenza.
Grazie avvocato.
RISPOSTA
All'interno del territorio di un comune, possiamo distinguere cinque categorie di strade:
Strade private | Strada che collega un'abitazione privata al capanno degli attrezzi |
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Strade di proprietà pubblica | In questo caso, le strade comunali |
Strade vicinali private | Per le strade vicinali private il Comune potrebbe ma non è obbligato a contribuire alla loro sistemazione, manutenzione |
Strade vicinali pubbliche | Le strade vicinali pubbliche sono strade di interesse amministrativo, pertanto il Comune, è tenuto a concorrere alle spese per la manutenzione, sistemazione e riparazione, ai sensi dell’art. 3, del D.Lgs. Luogotenenziale 01.09.1918, n. 1446 |
Strade private ad uso pubblico | Strade private sulle quali sussiste una servitù pubblica di passaggio |
Secondo la sentenza del TAR Valle d'Aosta n. 37 del 08/08/2023, il privato, comunque, non può subire, in via unilaterale, dal Comune, l’imposizione di una servitù pubblica, sulla strada privata, senza un necessario, quanto doveroso, contraddittorio, a nulla rilevando da una parte, l’inserimento della strada nel registro delle vie ad uso pubblico, dall’altra, l’utilità pubblica a giustificazione dell’imposizione di una servitù senza una procedura espropriativa.
Non è possibile costituire una servitù di uso pubblico della strada privata, unilateralmente, con atto amministrativo, ossia con delibera del consiglio comunale (in questo caso), senza la previa acquisizione del consenso dei comproprietari.
Anche la costituzione della servitù per “dicatio ad patriam”, deve essere costituita mediante convenzione tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata;
queste convenzioni sono trascritte nei pubblici registri.
La dicatio ad patriam, ossia la messa a disposizione di una strada da parte del proprietario, deve avere le seguenti caratteristiche:
• deve essere volontario;
• deve essere esercitato con continuità;
• deve essere volto a soddisfare un’esigenza comune alla collettività.
In assenza di una convenzione con i frontisti-comproprietari della strada privata, la servitù di uso pubblico può essere ottenuta dal Comune, soltanto con un procedimento di esproprio oppure con una sentenza del tribunale civile di avvenuta usucapione, a seguito di utilizzo pubblico della strada per oltre venti anni (in caso di processo per la sentenza dichiarativa di avvenuta usucapione, l'onere della prova ricade sul comune).
L'inserimento della strada privata nel registro delle strade ad uso pubblico, è soltanto idoneo a dimostrare l'originario uso pubblico della strada, ma non prova né la demanialità né l'assoggettamento a uso pubblico. L'inserimento della strada in questo registro pubblico, non consente di eludere la necessità di acquisire il consenso del proprietario della strada.
Anche la procedura di cui all'articolo 31 commi da 21 a 22 della legge 448/1998, in sede di revisione catastale, prevede quale requisito necessario alla trasformazione della strada privata in bene demaniale, l'acquisizione del consenso del proprietario.
Il Comune deve acquisire lo specifico consenso all’adozione del provvedimento di acquisizione gratuita dell’area al demanio stradale comunale (accorpamento al demanio comunale dell'area ubicata nei pressi della strada comunale), da parte dell’attuale proprietario della stessa; deve trattarsi quindi di un proprietario (o comproprietario pro-quota) di un'area utilizzata da oltre venti anni come viabilità pubblica.
L’articolo 31, comma 21, della Legge n. 448/1998 prevede che: “... in sede di revisione catastale è data facoltà agli enti locali, con proprio provvedimento, di disporre l’accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre vent’anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari ”.
Il comma 22 prevede che: “... la registrazione e la trascrizione del provvedimento di cui al comma 21 avvengono a titolo gratuito”.
Ti consiglio pertanto di impugnare con ricorso al TAR, questa delibera di consiglio comunale con la quale il Comune ha costituito unilateralmente e senza contraddittorio con i frontisti-comproprietari, una servitù di uso pubblico sulla strada di proprietà privata. La convenzione stipulata nel 2012, ha cessato la sua efficacia nel 2022, pertanto avete diritto di chiudere con un cancello ed un lucchetto, la vostra strada privata.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.