2 Consulenze:

1 - Impugnare verbale per illecito abbandono di rifiuti solidi urbani modello memorie difensiva





Egr. avvocato, ho ricevuto un verbale per illecito abbandono di rifiuti solidi urbani, a mio parere illegittimo per i seguenti motivi: l'anno scorso ho perso la carta punti del supermercato alla cassa, tanto è vero che adesso utilizzo la carta elettronica con la app dello smartphone, perché è molto più pratica.

Questa tessera punti del supermercato, persa chissà dove e chissà quando, è finita nelle mani di uno sconsiderato che fa la spesa e butta gli scontrini con il mio codice punti, senza differenziare i rifiuti.

La polizia locale dal codice punti dello scontrino buttato all'interno di un sacco nero di rifiuti indifferenziati, abbandonato sulla strada comunale, sono risaliti a me, sebbene il supermercato mi abbia confermato di non avere dato a nessuno queste informazioni.

Sul verbale è scritto che posso presentare memorie all'Ufficio Ambiente della città Metropolitana di Bari, pertanto le chiedo di predisporre questa memoria.

Ripeto, sono in grado di dimostrare che non utilizzo più quella tessera punti, in quanto sono passata alla tessera punti dematerializzata, tramite la app dello smartphone!
Grazie mille avvocato!!!

RISPOSTA

Di seguito, la memoria difensiva, da presentare tramite pec, ai sensi dell'articolo 18 della legge 689 del 1981.

All'Area Ambiente della Città Metropolitana di Bari
Ufficio Contenzioso
protocollo@xxxxxxxxxxxxxx.it

MEMORIE DIFENSIVE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 689 DEL 1981 VERBALE DELLA POLIZIA LOCALE N. 17/2023 DEL 23/08/2023


Visto il verbale n. 17 del 23/08/2023 della Polizia Locale di Binetto (allegato) di accertata violazione dell'articolo 192 comma 1 e 255 comma 1 del testo unico ambiente d.lgs. 152/2006;
Visto l'articolo 18 della legge 689 del 1981 che prevede quanto segue:
“1. Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire, all’autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’art. 17, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. 2. L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto”.

Considerato che il sottoscritto xxxxxx nato a xxxxxx il xxxxxxx, presunto trasgressore, intende avvalersi di quanto previsto dalla predetta norma, ossia presentare alla Città Metropolitana di Bari, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale, una memoria difensiva contenente la richiesta di essere sentito dall'autorità competente, al fine di ottenere l'annullamento in autotutela del verbale n. 17/2023 e della conseguente sanzione amministrativa.
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO SI CHIEDE L'ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL VERBALE N. 17/2023 PER I SEGUENTI

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1)Mancata contestazione immediata della violazione.
Il predetto verbale viene redatto e notificato all’interessato, dopo diversi giorni dalla contestazione dei fatti che sarebbero accaduti in data 20 aprile 2023: il verbale è stato redatto presso gli uffici della polizia locale, soltanto in data 23 agosto 2023, mentre la presunta trasgressione risale al 20 aprile 2023. L’art. 14 della legge 689 del 1981 dispone espressamente che la violazione, quando è possibile deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento. Dal verbale non emerge alcun tentativo da parte degli agenti accertatori, di verificare nell’immediatezza a chi appartenesse il sacchetto contenente indifferenziato, abbandonato in via Roma. Né tanto meno l'assenza di mancata contestazione immediata della violazione viene in qualche modo motivata ovvero giustificata.

2)Violazione delle norme in materia di privacy.
Gli accertatori hanno altresì violato la normativa in materia di privacy, aprendo il sacchetto per verificare il contenuto, al fine di risalire al presunto trasgressore.
Secondo il Garante della Privacy, l’uso ispettivo dei sacchetti in luoghi diversi dalla propria dimora può essere consentito esclusivamente quando non sia in nessun altro modo identificabile (sacchetti dotati di microchip, di codici a barre, o eventualmente di RFID).
La polizia locale, aprendo il sacchetto abbandonato, contenente indifferenziato, ha leso situazioni giuridicamente tutelate, quale la libertà e la segretezza della corrispondenza lasciata nei rifiuti. Tale violazione di diritti soggettivi costituzionalmente rilevanti rende illegittimo quindi annullabile l'intero verbale di accertamento di presunta violazione.

3)Difetto di motivazione (articolo 3 della legge 241 del 1990).
L'apparato motivazionale del verbale 17/2023 è palesemente illegittimo per i seguenti motivi afferenti il merito della contestazione.
-Nello specifico si legge che " All'interno di un sacco nero di grosse dimensioni e di peso notevole contenente al suo interno numerosi rifiuti di tipo domestico, ai fini del verbale in oggetto, si accertava la presenza di alcuni elementi tra cui, in particolare [...] n. 2 scontrini fiscali del Supermercato Affiliato C. E. con sede a xxxxxxxxx, riportanti il numero di riferimento del programma Payback n. 040443249xxxx ed i relativi punti Payback accumulati.
-A seguito di indagini, in data 09/08/2023 si accertava che il numero della tessera Payback riportata sugli scontrini rinvenuti risultava [...] essere intestata a [seguono i dati personali della sottoscritta].
Quanto accertato attesta una responsabilità a suo carico per quanto concerne l'abbandono di rifiuti sul suolo pubblico succitato che costituisce violazione ai sensi dell'art. 192 c.1 e 255 c.1 D.LSG.
152/2006 T.U. Ambiente e commina una sanzione amministrativa da €300,00 ad € 3.000,00.".
-Per l'uso della carta punti NON viene richiesto alcun documento da parte del supermercato in questione
-La sottoscritta utilizza ormai da anni la carta punti tramite codice a barre dallo smartphone, come è possibile dimostrare con facilità
-Si è accertato che qualcun altro sta usando la tessera punti intestata alla sottoscritta dal sito della Payback, in cui risultano numerosi acquisti che la scrivente non ha mai effettuato, solitamente per pochi euro.
-Non sussistono altre prove né indizi che possano ricondurre all'identità della sottoscritta.
-Si chiede infine di conoscere le modalità con le quali sono state acquisite le informazioni relativa alla suddetta carta punti.

Per i motivi sopra esposti, si chiede di essere sentiti a propria difesa, al fine di ottenere l'annullamento in autotutela del verbale n. 17/2023.
Con riserva di adire le vie legali.
Salvezze illimitate.

LUOGO, DATA
FIRMA

2 - Multa per abbandono rifiuti basata su uno scontrino: possibile ricorso





Gentile Avvocato, mi rivolgo a Lei per richiedere una consulenza legale in merito a un verbale di accertamento ricevuto dalla Polizia Municipale di C.......... per una presunta violazione del regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.

Descrizione dei fatti:
•In data 25/03/2025, mi è stato notificato un verbale di accertamento n. 6/2025, con il quale mi viene contestato il presunto abbandono di rifiuti avvenuto il 18/03/2025 in Via dei Monti, C........
•Secondo gli agenti, tra i rifiuti sarebbe stato trovato uno scontrino della Coop riportante il mio nome.
•Non ho ricevuto alcuna contestazione immediata, ma solo una comunicazione successiva tramite verbale.
•Non mi è stata fornita alcuna prova fotografica o documentazione dettagliata che dimostri che io abbia effettivamente conferito quei rifiuti in modo scorretto.
•Ho motivo di ritenere che il mio scontrino possa essere finito nei rifiuti per cause a me estranee (es. smarrimento, azione di terzi).

Elementi di dubbia legittimità:
1. Mancanza di prova certa: il semplice ritrovamento di uno scontrino con il mio nome non dimostra che io abbia abbandonato i rifiuti.
2. Possibile violazione della privacy: la Polizia Municipale potrebbe aver ottenuto i miei dati dalla Coop senza una base legale adeguata. Ho già presentato una richiesta di accesso agli atti per verificare come siano stati ottenuti i miei dati.
3. Contestazione tardiva e vizi procedurali: il verbale è stato notificato sette giorni dopo l’accertamento, senza alcuna possibilità di verifica immediata da parte mia.
4. Violazione del principio di presunzione di innocenza: il verbale si basa su una mera presunzione e non su prove concrete.

Richiesta di consulenza

Vorrei sapere:
• Se ci sono basi legali per un ricorso e quali sono le probabilità di successo.
• Se l’acquisizione dei miei dati da parte della Polizia Municipale potrebbe costituire una violazione del GDPR.
• Come strutturare un’eventuale difesa e quali documenti potrei richiedere.

Ringrazio anticipatamente per il tempo dedicato e resto in attesa di un gentile riscontro.

RISPOSTA

Confermo, si tratta di una multa illegittima da annullare per i seguenti motivi.
Si tratta di una sanzione ai sensi dell’art. 255, 1° comma del D.Lgs. n. 152/2006 che punisce la condotta di chi abbandona sul suolo rifiuti non pericolosi e non ingombranti in violazione del divieto posto dall’art. 192 del medesimo decreto.
È sufficiente il semplice scontrino della spesa per giustificare un verbale come questo?
Assolutamente no, per costante giurisprudenza di merito, in assenza di altre risultanze accertative che confermino tale imputazione.
In particolare Giudice di Pace di Mascalucia, con sentenza del 18 ottobre 2016 n. 508, ha statuito quanto segue: «la circostanza che all'interno fosse ricompreso un documento (estratto conto) intestato al ricorrente, non è sufficiente per ascrivere al medesimo la responsabilità con assoluta certezza della violazione contestata».

Sulla stessa lunghezza d'onda la sentenza del Tribunale di Venezia, 16 marzo 2004, n.56: è illegittima la multa comminata “unicamente sulla scorta di un documento, recante il nome del trasgressore, rinvenuto all’interno di uno dei sacchi raccolti dall’addetto della nettezza urbana”.
La polizia municipale avrebbe dovuto integrare gli esiti dell’attività ispettiva con l’esercizio degli altri poteri previsti dall’art. 13 della legge n. 689/1981 (ad esempio acquisendo informazioni al soggetto interessato ovvero a terzi), tramite apposito verbale di accertamento.

Questa modalità di accertamento delle violazioni in materia di conferimento dei rifiuti è stata definita dal Garante della Privacy «invasiva» e «lesiva di situazioni giuridicamente tutelate come la libertà e la segretezza della corrispondenza lasciata nei rifiuti» nelle istruzioni del 14 luglio 2005: «L'attività di ispezione non costituisce, peraltro, strumento di per sé risolutivo per accertare l'identità del soggetto produttore, dal momento che non sempre risulta agevole provare che il medesimo sacchetto, avente un contenuto difforme da quello per il quale il sacchetto è utilizzabile, provenga proprio dalla persona individuata mediante una ricerca di elementi presenti nel medesimo. Tale considerazione induce a ritenere che il trasgressore non dovrebbe essere individuato sempre ed esclusivamente attraverso una ricerca nel sacchetto dei rifiuti di elementi (corrispondenza o altri documenti) a lui riconducibili, e che quindi una eventuale sanzione amministrativa irrogata ad un soggetto così individuato potrebbe risultare erroneamente comminata. Alle stesse conclusioni si deve pervenire nella diversa ipotesi in cui la violazione consista nel mancato rispetto dell'orario di conferimento».

Tanto premesso, rispondo alle tue domande:

1) ci sono le basi giuridiche per un ricorso con alte probabilità di accoglimento.
2) Non escludo una violazione del GDPR da parte della Polizia Municipale; lo sapremo all'esito del procedimento aperto a seguito della tua istanza di accesso agli atti ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990. Se così fosse potresti addirittura chiedere un risarcimento danni all'Ente Comunale.
3) Non è sufficiente il solo scontrino della spesa per sanzionarti per l'abbandono di questo sacchetto contenente rifiuti solidi urbani indifferenziati. La polizia municipale avrebbe dovuto acquisire ulteriori informazioni sia da te che da terzi (ad esempio il supermercato in questione) tramite i poteri ispettivi di cui all’art. 13 della legge n. 689/1981. Avrebbe dovuto ascoltare sia te che altri soggetti, verbalizzando le risposte, al fine di costruire un apparato motivazionale del verbale più puntuale anche dal punto di vista probatorio. Inoltre è assente la prova fotografica e non si fa alcun cenno alle motivazioni per cui non si è proceduto all'immediata contestazione della violazione.

Per il momento, si deve procedere con le memorie difensive ai sensi dell'articolo 18 della legge 689 del 1981.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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