2 Consulenze:
1 - Impugnare verbale per illecito abbandono di rifiuti solidi urbani modello memorie difensiva
Egr. avvocato, ho ricevuto un verbale per illecito abbandono di rifiuti solidi urbani, a mio parere illegittimo per i seguenti motivi: l'anno scorso ho perso la carta punti del supermercato alla cassa, tanto è vero che adesso utilizzo la carta elettronica con la app dello smartphone, perché è molto più pratica.
Questa tessera punti del supermercato, persa chissà dove e chissà quando, è finita nelle mani di uno sconsiderato che fa la spesa e butta gli scontrini con il mio codice punti, senza differenziare i rifiuti.
La polizia locale dal codice punti dello scontrino buttato all'interno di un sacco nero di rifiuti indifferenziati, abbandonato sulla strada comunale, sono risaliti a me, sebbene il supermercato mi abbia confermato di non avere dato a nessuno queste informazioni.
Sul verbale è scritto che posso presentare memorie all'Ufficio Ambiente della città Metropolitana di Bari, pertanto le chiedo di predisporre questa memoria.
Ripeto, sono in grado di dimostrare che non utilizzo più quella tessera punti, in quanto sono passata alla tessera punti dematerializzata, tramite la app dello smartphone!
Grazie mille avvocato!!!
RISPOSTA
Di seguito, la memoria difensiva, da presentare tramite pec, ai sensi dell'articolo 18 della legge 689 del 1981.
All'Area Ambiente della Città Metropolitana di Bari |
2 - Multa per abbandono rifiuti basata su uno scontrino: possibile ricorso
Gentile Avvocato, mi rivolgo a Lei per richiedere una consulenza legale in merito a un verbale di accertamento ricevuto dalla Polizia Municipale di C.......... per una presunta violazione del regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.
Descrizione dei fatti:
•In data 25/03/2025, mi è stato notificato un verbale di accertamento n. 6/2025, con il quale mi viene contestato il presunto abbandono di rifiuti avvenuto il 18/03/2025 in Via dei Monti, C........
•Secondo gli agenti, tra i rifiuti sarebbe stato trovato uno scontrino della Coop riportante il mio nome.
•Non ho ricevuto alcuna contestazione immediata, ma solo una comunicazione successiva tramite verbale.
•Non mi è stata fornita alcuna prova fotografica o documentazione dettagliata che dimostri che io abbia effettivamente conferito quei rifiuti in modo scorretto.
•Ho motivo di ritenere che il mio scontrino possa essere finito nei rifiuti per cause a me estranee (es. smarrimento, azione di terzi).
Elementi di dubbia legittimità:
1. Mancanza di prova certa: il semplice ritrovamento di uno scontrino con il mio nome non dimostra che io abbia abbandonato i rifiuti.
2. Possibile violazione della privacy: la Polizia Municipale potrebbe aver ottenuto i miei dati dalla Coop senza una base legale adeguata. Ho già presentato una richiesta di accesso agli atti per verificare come siano stati ottenuti i miei dati.
3. Contestazione tardiva e vizi procedurali: il verbale è stato notificato sette giorni dopo l’accertamento, senza alcuna possibilità di verifica immediata da parte mia.
4. Violazione del principio di presunzione di innocenza: il verbale si basa su una mera presunzione e non su prove concrete.
Richiesta di consulenza
Vorrei sapere:
• Se ci sono basi legali per un ricorso e quali sono le probabilità di successo.
• Se l’acquisizione dei miei dati da parte della Polizia Municipale potrebbe costituire una violazione del GDPR.
• Come strutturare un’eventuale difesa e quali documenti potrei richiedere.
Ringrazio anticipatamente per il tempo dedicato e resto in attesa di un gentile riscontro.
RISPOSTA
Confermo, si tratta di una multa illegittima da annullare per i seguenti motivi.
Si tratta di una sanzione ai sensi dell’art. 255, 1° comma del D.Lgs. n. 152/2006 che punisce la condotta di chi abbandona sul suolo rifiuti non pericolosi e non ingombranti in violazione del divieto posto dall’art. 192 del medesimo decreto.
È sufficiente il semplice scontrino della spesa per giustificare un verbale come questo?
Assolutamente no, per costante giurisprudenza di merito, in assenza di altre risultanze accertative che confermino tale imputazione.
In particolare Giudice di Pace di Mascalucia, con sentenza del 18 ottobre 2016 n. 508, ha statuito quanto segue: «la circostanza che all'interno fosse ricompreso un documento (estratto conto) intestato al ricorrente, non è sufficiente per ascrivere al medesimo la responsabilità con assoluta certezza della violazione contestata».
Sulla stessa lunghezza d'onda la sentenza del Tribunale di Venezia, 16 marzo 2004, n.56: è illegittima la multa comminata “unicamente sulla scorta di un documento, recante il nome del trasgressore, rinvenuto all’interno di uno dei sacchi raccolti dall’addetto della nettezza urbana”.
La polizia municipale avrebbe dovuto integrare gli esiti dell’attività ispettiva con l’esercizio degli altri poteri previsti dall’art. 13 della legge n. 689/1981 (ad esempio acquisendo informazioni al soggetto interessato ovvero a terzi), tramite apposito verbale di accertamento.
Questa modalità di accertamento delle violazioni in materia di conferimento dei rifiuti è stata definita dal Garante della Privacy «invasiva» e «lesiva di situazioni giuridicamente tutelate come la libertà e la segretezza della corrispondenza lasciata nei rifiuti» nelle istruzioni del 14 luglio 2005: «L'attività di ispezione non costituisce, peraltro, strumento di per sé risolutivo per accertare l'identità del soggetto produttore, dal momento che non sempre risulta agevole provare che il medesimo sacchetto, avente un contenuto difforme da quello per il quale il sacchetto è utilizzabile, provenga proprio dalla persona individuata mediante una ricerca di elementi presenti nel medesimo. Tale considerazione induce a ritenere che il trasgressore non dovrebbe essere individuato sempre ed esclusivamente attraverso una ricerca nel sacchetto dei rifiuti di elementi (corrispondenza o altri documenti) a lui riconducibili, e che quindi una eventuale sanzione amministrativa irrogata ad un soggetto così individuato potrebbe risultare erroneamente comminata. Alle stesse conclusioni si deve pervenire nella diversa ipotesi in cui la violazione consista nel mancato rispetto dell'orario di conferimento».
Tanto premesso, rispondo alle tue domande:
1) ci sono le basi giuridiche per un ricorso con alte probabilità di accoglimento.
2) Non escludo una violazione del GDPR da parte della Polizia Municipale; lo sapremo all'esito del procedimento aperto a seguito della tua istanza di accesso agli atti ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990. Se così fosse potresti addirittura chiedere un risarcimento danni all'Ente Comunale.
3) Non è sufficiente il solo scontrino della spesa per sanzionarti per l'abbandono di questo sacchetto contenente rifiuti solidi urbani indifferenziati. La polizia municipale avrebbe dovuto acquisire ulteriori informazioni sia da te che da terzi (ad esempio il supermercato in questione) tramite i poteri ispettivi di cui all’art. 13 della legge n. 689/1981. Avrebbe dovuto ascoltare sia te che altri soggetti, verbalizzando le risposte, al fine di costruire un apparato motivazionale del verbale più puntuale anche dal punto di vista probatorio. Inoltre è assente la prova fotografica e non si fa alcun cenno alle motivazioni per cui non si è proceduto all'immediata contestazione della violazione.
Per il momento, si deve procedere con le memorie difensive ai sensi dell'articolo 18 della legge 689 del 1981.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
