Difetto di motivazione non ammissione alunno all'anno scolastico successivo





Buonasera, in qualità di genitore dell'alunna xxxxxxxxx, frequentante la scuola superiore: istituto yyyyyyy, vorrei effettuare un ricorso per quanto riguarda la sua bocciatura dovuta ad un solo debito, richiedo cortesemente istruzioni su come presentare la domanda qualora ci fosse un metodo diverso; e di informazioni aggiuntive per quanto riguarda il funzionamento del ricorso Tar. Mia figlia possiede dei buoni voti nelle altre materie, alcuni superiori al 7, e ha subito il debito in matematica con una media della materia di 5, non ha avuto possibilità di recupero prima della fine dell'anno causa comportamento irrispettoso da parte della sua stessa professoressa nei suoi confronti.
Vorrei sapere se fare ricorso mi convenga e, nel caso ci fosse bisogno, sono pronto ad inviarle la sua pagella anche con le valutazioni effettuate nel corso dell'anno scolastico.
Attendo risposta.
Grazie.

RISPOSTA

A mio parere, non sussistono i presupposti per procedere con ricorso al TAR per i seguenti motivi. Il TAR non è un giudice di merito, nel senso che non potrebbe sostituirti al collegio dei docenti, nella valutazione dell'alunno.
Il TAR può annullare il provvedimento di non ammissione alla classe successiva, soltanto per violazione di legge oppure per eccesso di potere (ad esempio, disparità di trattamento tra gli alunni).
Allora dovremmo chiederci cosa prevede la legge, a proposito dei criteri per l'ammissione oppure la non ammissione all'anno successivo.
Facciamo riferimento all'articolo 4, commi 5 e 6 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA del 22 giugno 2009 , n. 122:

“5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno e' riferita a ciascun anno scolastico.

6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o piu' discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico”.

Attenzione, per essere promossi all'anno scolastico successivo, alla scuola media superiore, occorre avere almeno 6 in condotta e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. E' sufficiente un solo 5 in una sola materia, per essere bocciati!

Se agli scrutini di giugno, il collegio di classe ha rilevato una votazione di 5 in matematica, avrebbe dovuto sospendere il giudizio in questa materia, programmando interventi didattici per il recupero delle carenze rilevate (generalmente sono i corsi di recupero che si sono tenuti a luglio).

Entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ci sarebbe stata la prova di recupero in matematica, per capire se l'alunna ha colmato la sua carenza ovvero il suo debito formativo. Se tutto questo è avvenuto, non ci sono i presupposti per procedere tramite ricorso al TAR, con un sufficiente grado di probabilità di vittoria processuale.

Il ricorso al TAR deve essere presentato entro 60 giorni dalla pubblicazione della non ammissione all'anno scolastico successivo. Se è vero che la professoressa non ha consentito il recupero a maggio, è anche vero che la scuola ha programmato i corsi a luglio e l'esame di riparazione a settembre.

Il giudice del TAR chiederà di valutare il verbale del consiglio di classe, per capire se la bocciatura di tua figlia è adeguatamente motivata: un'adeguata motivazione riportata in sede di scrutinio finale dai docenti contitolari della classe deve dar conto

-delle strategie specifiche per il miglioramento dei livelli di apprendimento attivati dall'istituto scolastico una volta rilevate, in corso d'anno, le carenze dell'alunno nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline
-dell'esito negativo del percorso di recupero organizzato tempestivamente dall'istituto scolastico, specificatamente rivolto al superamento delle carenze rilevate e, dunque, al miglioramento dei livelli di apprendimento
-dell'impossibilità di recuperare le carenze rilevate mediante strategie di intervento organizza abilità all'istituto anche successivamente alla valutazione negativa all’uopo espressa sulle modalità di comunicazione con le famiglie, la adeguatezza delle informazioni fornite attraverso il registro elettronico o altri canali istituzionali.

Consiglio pertanto di procedere con istanza di accesso agli atti, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990, per avere copia del verbale del collegio di classe, relativo alla non ammissione di tua figlia.

Cerchiamo di capire cosa è stato verbalizzato, perché il TAR prenderà in considerazione esclusivamente le valutazioni contenute nel verbale, non potendo entrare nel merito del giudizio sull'alunna.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

 

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Al
Dirigente Scolastico
xxxxxxxxxxxx

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relativo/i alla procedura________________
__________________________________________________
per la seguente motivazione:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
CHIEDE

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Data, _______________________

Firma del Richiedente

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