Proroghe concessioni balneari illegittime obbligo gare ad evidenza pubblica nel 2024
Gentilissimo avvocato, sono un bagnino di una nota località balneare della Versilia, titolare di concessione di spazi demaniali marittimi interessati dalla famigerata Direttiva Bolkestein.
La Giunta Comunale nel mese di dicembre 2023, ha prorogato la concessione balneare fino al 31 dicembre 2024.
Nello specifico il Comune ha deliberato “di individuare, al solo fine di contemperare l’avvio delle procedure competitive per l’assegnazione delle concessioni degli spazi demaniali marittimi in parola, il termine del 31 dicembre 2024 per le concessioni interessate in precedenza da proroghe di legge, in ragione delle esigenze di continuità del servizio e degli altri interessi indicati nelle premesse del presente atto”, dando mandato al Dirigente competente in materia di patrimonio e demanio di predisporre gli atti amministrativi per l’esperimento delle procedure a evidenza pubblica. La proroga delle concessioni balneari è giustificata alla luce dell’oggettiva impossibilità di avviare e concludere le procedure entro il termine del 31 dicembre 2023.
La proroga è stata approvata in considerazione dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 118/2022, stante la necessità di attendere l’emanazione dei provvedimenti governativi che definiscano i criteri specifici da inserire nei bandi di gara, in relazione alla quantificazione dei canoni e dell’indennizzo dovuto al concessionario uscente.
Mi hanno comunicato alcuni funzionari comunali che l'AGCOM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) intende impugnare questa delibera di proroga delle concessioni balneari al 31 dicembre 2024, in quanto non conforme ai principi concorrenziali della Direttiva Bolkestein. Cosa accadrà alla mia concessione balneare fino alla fine dell'anno 2024?
Il Comune è obbligato a fare le gare ad evidenza pubblica, per l'aggiudicazione delle concessioni balneari?
Qual è il parere dell'AGCOM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) a proposito delle proroghe delle concessioni balneari?
Resto in attesa di un suo autorevole parere.
Grazie avvocato!
Secondo l'AGCOM queste proroghe delle concessioni balneari pregiudicano il corretto confronto concorrenziale, favorendo gli effetti distorsivi connessi a ingiustificate rendite di posizione attribuite ai concessionari, per contrasto con gli articoli 49 e 56 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) e con l’articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE (“Direttiva Servizi”): gli Stati membri UE sono tenuti a conformarsi ai principi e alle disposizioni euro-unitari e, ove la normativa interna confligga con il diritto dell’Unione europea, se ne impone la relativa disapplicazione.
Con riferimento alla proroga delle concessioni demaniali in essere oltre il 31 dicembre 2023, già nel 2021 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato aveva affermato che, oltre il 31 dicembre 2023, le concessioni demaniali “anche in assenza di una disciplina legislativa, […] cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento U.E.” e, pertanto, disapplicabile dal giudice amministrativo e da qualsiasi organo amministrativo.
Il Consiglio di Stato con sentenza del 27 dicembre 2023, n. 11200, ha affermato il “frontale contrasto” della nuova norma contenuta nell’articolo 10-quater, comma 3, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con legge 24 febbraio 2023, n. 14, con l’articolo 12 della Direttiva Servizi e ha chiarito che i principi sanciti dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 17/2021 sono pienamente applicabili e vincolanti, con la conseguenza che le norme nazionali che hanno disposto o che dovessero disporre in futuro la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime sono in contrasto con l’articolo 49 TFUE e con l’articolo 12 della Direttiva Servizi e non devono essere applicate dai giudici né dalla pubblica amministrazione.
Sia il Consiglio di Stato che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (sentenza Corte Europea Diritti dell'Uomo 20 aprile 2023) hanno affermato l’obbligo di procedere con procedure a evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, in applicazione dei principi generali a tutela della concorrenza espressi dall’articolo 49 TFUE e dall’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della Direttiva Servizi.
Il Comune della Versilia in questione avrebbe dovuto procedere, in attuazione dei citati principi concorrenziali europei, alla disapplicazione della normativa nazionale in contrasto con il diritto dell'UE e all’indizione di procedure di gara finalizzate a nuovi affidamenti delle concessioni venute a scadenza.
L'articolo 3, comma 3, della legge n. 118/2022, citato dal Comune nella sua delibera, non è più in vigore, inoltre la norma in questione circoscrive la possibilità di differire ulteriormente la durata delle concessioni balneari a ipotesi del tutto eccezionali connesse a specifiche circostanze che impediscono la conclusione della procedura selettiva. Ai fini di una proroga delle concessioni, è necessario che la procedura selettiva ad evidenza pubblica sia stata avviata e che sussistano ragioni oggettive che impediscano la conclusione della procedura e che siano legate all’espletamento della procedura stessa. Solo in presenza di tali circostanze è legittimo ritenere che il termine di scadenza delle concessioni possa essere differito - prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura.
Anche se la legge nazionale non ha ancora previsto i criteri specifici da inserire nei bandi di gara per le concessioni balneari, in relazione alla quantificazione dei canoni e dell’indennizzo dovuto al concessionario uscente, secondo l'AGCOM, i principi che devono ispirare la gara sono quelli della sentenza del Consiglio di Stato del 2021, nonché quelli desumibili dall'articolo 12 della Direttiva Servizi.
Il valore di eventuali investimenti effettuati dal gestore uscente e non ancora ammortizzati al temine della concessione, per i quali non è possibile la vendita su un mercato secondario, sarà posto a base d’asta nella successiva procedura selettiva. In tal modo, l’esigenza di rimborsare i costi non recuperati sopportati dal concessionario uscente risulterà compatibile con procedure di affidamento coerenti sia con i principi della concorrenza, sia con gli incentivi ad effettuare gli investimenti.
Nel corso dell'anno 2024 pertanto, come indicato dall'AGCOM in numerosi parere resi a molti Comuni balneari, avranno inizio le procedure ad evidenza pubblica per le nuove concessioni balneari, anche in assenza di una normativa nazionale in materia, in quanto le proroghe disposte con delibera di Giunta limita ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno, nonché con le disposizioni normative euro-unitarie in materia di affidamenti pubblici, con particolare riferimento all’articolo 12 della Direttiva Servizi.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.