- Dettagli
- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Notifica esproprio con avviso agli irreperibili per assenza del proprietario nei registri catastali
Sono un funzionario amministrativo dell'ufficio tecnico comunale.
Negli anni 2002 - 2003 nell'ambito di finanziamento regionale per realizzazione di opera pubblica sono stati stipulati dei contratti di cessione volontaria per cessione al Comune di fabbricati.
È stato corrisposto il 90% del prezzo dei fabbricati medesimi.
I proprietari, una volta percepita la somma del 90%, risulta non siano stati invitati a stipulare l'atto definitivo di cessione.
RISPOSTA
Vediamo se ho capito bene:
nel biennio 2002-2003 sono stati stipulati i così detti “verbali di amichevole accordo”, atti preliminari con i quali le parti (autorità espropriante ed espropriato) si accordavano sull’importo dell’indennità di espropriazione; ai verbali di amichevole accordo, dovevano seguire gli atti pubblici di cessione volontaria, i quali avrebbero trasferito a titolo definitivo la proprietà dell'immobile.
Gli atti pubblici di cessione volontaria non ci sono mai stati e, sulla base di una rapida ricerca al protocollo del Comune, i proprietari non risultano essere stati nemmeno invitati per la stipula della cessione volontaria tramite atto pubblico. Ai sensi dell'articolo 20 comma 10 del testo unico espropri Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'atto di cessione volontaria è trasmesso per la trascrizione, entro quindici giorni presso l'ufficio dei registri immobiliari, a cura e a spese dell'acquirente.
Diversamente, si sarebbe applicato l'articolo 20 comma 9 del testo unico espropri: “Nel caso in cui il proprietario percepisca la somma e si rifiuti di stipulare l'atto di cessione del bene, può essere emesso senza altre formalità il decreto di esproprio, che dà atto di tali circostanze, e può esservi l'immissione in possesso, salve le conseguenze risarcitorie dell'ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula".
RISPOSTA
Confermo l'inerenza del referente normativo che hai indicato.
L'Ente valuta di attivare la procedura di cui all'art. 42 bis T.U.E. Deve notificare la comunicazione di avvio del procedimento.
Esaminando le risultanze del catasto e della conservatoria risulta che i fabbricati non sono intestati alle persone che hanno stipulato le cessioni volontarie ( che hanno prodotto dichiarazioni di successione) bensì a intestatari deceduti.
RISPOSTA
E' normale che sia così, perché sono stati firmati i verbali di amichevole accordo nel biennio 2002 - 2003, ma non è stata siglata la cessione definitiva dell'immobile, quella che trasferisce la proprietà e che deve essere trasmessa per la trascrizione, entro quindici giorni, presso l'ufficio dei registri immobiliari.
Il trasferimento della proprietà non si è mai perfezionato, non essendo sufficiente a tal fine, il preliminare verbale di amichevole accordo.
Si chiede: la comunicazione di avvio del procedimento del 42 bis deve essere avviata nei confronti dei soggetti che hanno stipulato il preliminare di cessione volontaria? Ovvero viste le risultanze catastali e ipotecarie è opportuno pubblicare avviso per irreperibili ex art. 16 comma 8 Testo unico espropri?
RISPOSTA
Occorre porre in essere gli adempimenti di notifica di cui all'articolo 16 comma 8 Testo unico espropri, in caso di assenza del proprietario nei registri catastali, di irreperibilità, di morte, di impossibilità nell'individuazione dell'intestatario catastale.
Si tratta di una classica fattispecie per la quale si rende necessario applicare la normativa relativa all'avviso per gli irreperibili.
Allego un avviso reperito navigando sul web, scritto davvero in modo esaustivo (nelle fonti).
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.